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QUESITO N. 015 Azione di riduzione:
mpugnabili con l’azione di riduzione e finchè l’azione di riduzione non sia fatta valere , le disposizione lesive della legittima sono pienamente efficaci.
La domanda di riduzione è soggetta alla prescrizione decennale ordinaria decorrente dalla apertura della successione.
Caratteri dell’azione di riduzione: L’azione di riduzione è individuale ( art. 536 c.c.) , infatti ogni legittimario può agire per la sola sua quota di legittima. Neppure si impone il liticonsorzio necessario fra più legittimari. ( Cass 75/3500; Cass. 83/79).
Per liticonsorzio necessario si indica quella condizione in cui più persone debbono necessariamente partecipare ad un giudizio ovvero quella condizione in cui “ la decisione non può prinunciarsi che nei confronti di quelle parti.”
Pertanto è da ritenere che, anche qualora non tutti i legittimari agiscano, ciascun legittimario che abbia agito debba attaccare disposizioni testamentarie relativamente alla sua quota e non possa invocare l’art. 555 c.c. per sostenere che, qualora la riduzione delle disposizioni testamentarie non sia stata sufficiente ad integrare la sua legittima, egli possa attaccare le disposizioni testamentarie non attaccate da altri legittimari.
La rinuncia all’azione di riduzione o la prescrizione della stessa da parte degli altri legittimari torna a vantaggio dei beneficiari delle disposizioni testamentarie. ( In questo senso App. Venezia n. 204/82).

Per riportarci momentaneamente al caso in esame, alla luce di quello che la dottrina ha sostenuto in premessa, l’azione di riduzione iniziata da uno dei coeredi è assolutamente azione di carattere personale e non collettiva in quanto l’attore da vita ad un giudizio per chiedere la reintegra della sua quota legittima lesa dal de cuius.
Il successivo intervento volontario, nel giudizio, da parte di altri coeredi non sostanzia certamente una ipotesi di liticonsorzio necessario , poiché ciascuna posizione va a salvaguardare interessi del tutto personali ed individuali , cioè l’intervento degli altri coeredi deve mirare alla reintegra delle proprie quote lese.
In più nel nostro caso, gli altri coeredi intervengono in un giudizio che di per sé dovrebbe essere promosso autonomamente e tra l’altro il loro intervento viene attuato fuori termini, poiché l’azione di riduzione si prescrive in dieci anni.

Negli anni la Cassazione si è concordemente pronunciata sulla questione:
1) L'azione personale di reintegrazione della quota di riserva non e' un'azione spettante collettivamente ai legittimari ma e' un'azione individuale che compete in via autonoma al singolo che si ritenga leso nella propria quota individuale di legittim...

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