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Il valore delle minute: il confine tra contratto e quasi contratto.-
IL CONFINE TRA CONTRATTO E QUASI CONTRATTO: IL VALORE DELLE MINUTE

Con la sentenza del 2 febbraio 2009, n. 2561, Sez. II, la Corte di Cassazione ha sancito il seguente principio: “Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare pertanto la sussistenza là dove, raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali ed ancorché riportati in apposito documento, risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori. Pertanto, anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto negoziale, può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in difetto dell'attuale effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto, il cui accertamento, nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in cassazione ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici”.
La Suprema Corte ha quindi affrontato la delicata questione concernente il valore da attribuire agli accordi che siano intervenuti nel corso di una trattativa contrattuale.
In particolare, il punto centrale del quesito sottoposto all’esame della Suprema Corte è se in presenza di tali accordi si possa ritenere concluso oppure no il contratto definitivo.
Orbene, è noto che l’accordo contrattuale possa realizzarsi in maniera istantanea o in maniera progressiva. La formazione istantanea si ha quando le parti riescono a raggiungere senza particolare difficoltà la convergenza su tutti i punti dell’accordo; ciò generalmente avviene quando, salvo alcune parziali modifiche, il destinatario della proposta contrattuale finisce con l’accettare nella sua sostanza il contenuto dell’offerta.
La formazione progressiva, invece, prevede un “continuum dialogare” tra le parti: si istaura, in altri termini, una vera e propria trattativa fatta di discussioni, ipotesi, richieste ed offerte reciproche.
Nell’ipotesi in cui la conclusione del rapporto contrattuale si realizzi attraverso un intricato iter fatto di semi-accordi o accordi parziali, può sorgere l’esigenza di volere documentare il percorso formativo della volontà al fine di cristallizzare quei punti su cui si è perfezionata l’intesa: in questo contesto si inserisce la funzione tipica della minuta o puntuazione di contratto.
La c.d. minuta o puntuazione è, infatti, una dichiarazione di intenti, rappresentata da una serie di documenti che le parti sottoscrivono e si scambiano nel corso delle trattative, per lo più lunghe e complesse, attraverso la quale si manifesta l’intenzione positiva alla conclusione del contratto, senza che però sorga un vero e proprio vincolo negoziale.
Essa ha pertanto una funzione essenzialmente storica e probatoria della fase pre-contrattuale, poiché, con essa, le parti intendono documentare l’accordo raggiunto solo su alcuni punti, rinviando la stipulazione al momento in cui avranno concordato anche gli altri; per tale ragione essa non ha efficacia vincolante tra le parti, le quali rimangono libere di recedere col solo limite della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c..
Tuttavia, il problema più diffuso che si pone nell’ipotesi di formazione progressiva del contratto è quello di stabilire che valore attribuire a quegli accordi pre-negoziali che spesso si presentano estremamente dettagliati.
Ci si chiede, in altri termini, qual sia il confine che separa il contratto da un quasi contratto; quale sia il limite al di là del quale c’è il contratto e al di qua del quale ci sono solo trattative.
La Suprema corte, nel dare risposta a tale interrogativo, ha aderito all’orientamento tradizionale in base al quale ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che le parti abbiano manifestato la volontà di vincolarsi giuridicamente e abbiano raggiunto un accordo sufficiente, ossia su tutti gli elementi essenziali d...

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