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In caso di inadempimento del contratto preliminare, se a giudizio instaurato, può ritenersi consentita la trasformazione della domanda di risoluzione e risarcimento integrale del danno in domanda di recesso con ritenzione di caparra.-
PRELIMINARE:CHIARITE LE ALTERNATIVE IN CASO DI INADEMPIMENTO.

Le S.U. della Suprema Corte, dopo aver esaminato la variegata e contrastante giurisprudenza in riferimento al rapporto tra i due rimedi previsti dall’art. 1385 c.c. e nel confronto con le posizioni dottrinarie espresse in materia, hanno ritenuto – anche alla luce del principio di ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2 Cost.) - hanno ritenuto che in caso di inadempimento del contratto preliminare, proposta domanda di risoluzione e risarcimento integrale del danno, non può ritenersi consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra, ponendosi i rapporti tra le due azioni in termini di incompatibilità strutturale e funzionale, altrimenti vanificandosi la funzione della caparra di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno, volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, e consentendosi alla parte non inadempiente di scommettere senza rischi sul processo.-
In altre parole, in caso di inadempimento del contratto preliminare di vendita, la parte non inadempiente può chiedere in giudizio la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti oppure può chiedere il recesso dal contratto e il trattenimento della caparra confirmatoria ricevuta all'atto della stipula del preliminare. Resta, però, inibito all'adempiente, a contenzioso già iniziato, di convertire la domanda di risoluzione e di risarcimento in domanda di recesso e trattenimento della caparra ricevuta e questo poiché la parte inadempiente deve essere tutelata, per motivi giuridici e di equità, nei propri diritti difensivi qualora essa non sia stata posta in condizione di contraddire agli argomenti introdotti ex novo dalla propria controparte processuale. Sotto tale aspetto, la domanda di recesso e di trattenimento della caparra originariamente conseguita non può essere introdotta, per la prima volta, nel giudizio d'appello, dovendo la stessa, se introitata, essere dichiarata inammissibile per violazione del divieto di ius novorum. Non è possibile utilizzare a sorpresa la domanda di recesso contrattuale e di trattenimento della caparra ricevuta, perché essa deve essere oggetto di contraddittorio sin dall'inizio della lite.-
Infatti col la sentenza n. 533 del 14 gennaio 2009 la Corte di Cassazione, Sez. Unite ha affermato i seguenti principi di diritto:
“a) I rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall'altro si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale: proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni asseritamente subiti, non può ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra perché (a prescindere da quanto già detto e ancora si dirà di qui a breve in ordine ai rapporti tra la sola azione di risoluzione e la singola azione di recesso non connesse alle relative azioni “risarcitorie”) verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione della caparra, quella cioè di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, con...

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