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Se un privato può esporre liberamente dei cartelli pubblicitari in strada per vendere o locare il proprio immobile.-
Se un privato può esporre liberamente dei cartelli pubblicitari in strada per vendere l’immobile



Per comprendere il problema esposto bisogna aver presente due particolari disposizioni del nostro ordinamento giuridico.-
Una è rappresentata dal primo comma, lett. b) dell’art. 17 del d. lgs. 507 del 1993, tale norma prevede che “sono esenti da imposta […] gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali […] riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato”.-
L’altra disposizione chiave è invece l’art. 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (cd. codice della strada), il quale prevede che “lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica”. […] La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le...

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