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QUESITO N. 315: Se l’acquisto di un bene immobile, che sia stato in precedenza oggetto di donazione, crea una problematica in ordine alla disponibilità da parte degli istituti di credito di finanziarne l’acquisto.-
Quesito n. 315: Se l’acquisto di un bene immobile, che sia stato in precedenza oggetto di donazione, crea una problematica in ordine alla disponibilità da parte degli istituti di credito di finanziarne l’acquisto.-


Ai sensi dell’art. 769 c.c., “la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione”.-
Il codice civile disciplina l’istituto della donazione predisponendo una particolare tutela a favore degli eredi del donante, i quali potrebbero ricevere un nocumento dall’atto di liberalità nel momento in cui, con la morte del donante, aprendosi la successione, il patrimonio del de cuius non fosse sufficiente a soddisfare le ragioni dei legittimari.-
Così, l’ordinamento attribuisce a questi ultimi, nonché ai loro eredi o aventi causa, la facoltà di chiedere la riduzione della donazione lesiva della loro porzione di legittima e l’art. 557 c.c. stabilisce che essi “non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione”.-
Per ciò che concerne la posizione degli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione, i legittimari, premessa l’escussione dei beni del donatario, potranno chiedere, ai sensi dell’art. 563 c.c., la restituzione dei beni immobili ai successivi acquirenti entro venti anni dalla trascrizione della donazione nei pubblici registri immobiliari.-
Inoltre, il coniuge e i parenti in linea retta del donante hanno la possibilità di porre in essere un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, che, secondo quanto stabilito dall’art. 563 c.c., ha l’effetto di sospendere il decorso del termine di venti anni entro cui chiedere la restituzione dell’immobile. L’opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.-
Dunque, il diritto di fare opposizione alla donazione è liberamente rinunciabile dai suoi aventi diritto (ovviamente, senza che questa rinuncia comporti anche rinuncia all’azione di riduzione nel caso di lesione della legittima).-
Quindi, solo dopo venti anni dalla trascrizione della donazione nei registri immobiliari, il bene donato potrà circolare «tranquillamente», cioè senza il timore che un erede del donante leso nei suoi diritti di legittima si...

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