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Se, qualora il contratto preliminare o la proposta d'acquisto sia intervenuta con chi non è proprietario del cespite, questi può adempiere nei confronti dell'acquirente determinando la vendita direttamente da parte dell'intestatario
Il promittente venditore di cosa altrui puo’ adempiere all’obbligazione procurando l’acquisto dal proprietario
Corte di Cassazione - Sezioni Unite civili – sentenza 16 marzo-18 maggio 2006 n. 11624
MASSIMA
“Il promittente venditore di una cosa che non gli appartiene, anche nel caso di buona fede dell'altra parte, può adempiere la propria obbligazione procurando l'acquisto del promissorio direttamente dall'effettivo proprietario”.
COMMENTO
Con la sentenza n. 11264 del 18 maggio 2006 la Corte di Cassazione, pronunciatasi a Sezioni Unite, ha risolto definitivamente il contrasto giurisprudenziale esistente in tema di vendita di cosa altrui, e relativo, in particolare, alle modalità di adempimento dell'obbligazione assunta dal promittente venditore.
Secondo le S.U. il promittente alienante adempie alla propria obbligazione nel momento in cui procura al promissario acquirente l'acquisto del bene, anche direttamente dal proprietario.
Le Sezioni Unite hanno, dunque, abbracciato l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, in forza del quale l'adempimento dell'obbligazione del venditore deve considerarsi realizzato nel fatto stesso di “ procurare l'acquisto ” al compratore, anche direttamente dall'effettivo proprietario e senza, quindi, dover ricorrere ad un doppio trasferimento.
Non è di alcun ostacolo, secondo i giudici, neppure ...
... continua
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