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QUESITO N. 152: Se nel caso in cui sia stata trascritta in favore di una società cooperativa edilizia una domanda di risoluzione di un contratto di assegnazione dell’immobile, il terzo acquirente subisce pregiudizio da tale trascrizione.-
Quesito 152: Se nel caso in cui sia stata trascritta in favore di una società cooperativa edilizia una domanda di risoluzione di un contratto di assegnazione dell’immobile, il terzo acquirente subisce pregiudizio da tale trascrizione e incontra ostacoli nell’accendere un mutuo

L’art. 2652 c.c. stabilisce che deve essere oggetto di apposita trascrizione la domanda giudiziale di risoluzione dei contratti.-
Lo scopo della trascrizione della domanda è quello “di far retroagire gli effetti della sentenza al momento in cui l’adempimento della formalità della trascrizione è stato effettuato, con la relativa opponibilità ai terzi che in pendenza del giudizio si siano resi acquirenti del diritto controverso”(Cfr. Cass. 9 gennaio 1993, n. 148).-
La norma in esame prevede che le sentenze che accolgono le domande di risoluzione dei contratti non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.-
Quindi, la trascrizione di una domanda giudiziale relativa a beni immobili configura una mera prenotazione degli effetti della sentenza di accoglimento della domanda stessa, nei rapporti con i terzi divenuti acquirenti, ed è irrilevante il fatto che gli stessi abbiano partecipato o meno al giudizio.
Pertanto, il terzo acquirente che trascrive il suo atto di acquisto successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale volta alla risoluzione del contratto di assegnazione dell’immobile al suo dante causa, potrebbe vedersi annullato il suo diritto ed opposti gli effetti della risoluzione.
Fatta questa premessa, nulla impedisce al terzo acquirente di chiedere un mutuo per l’acquisto dell’immobile, visto che la concessione del mutuo, sarà a discrezione della stessa banca. Tuttavia la parte che intende...

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