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QUESITO N. 288: Se esiste una legge che permette ai figli di persone ultra ottantenni di poter tutelare i beni mobili ed immobili da badanti che li assistono.-
Quesito n. 288: Se esiste una legge che permette ai figli di persone ultra ottantenni di poter tutelare i beni mobili ed immobili da badanti che li assistono.-
E’ frequente in questi ultimi tempi che gli anziani siano vittime di raggiri da parte delle badanti che se ne prendono cura, ed in tal senso sono soggetti meritevoli di una speciale tutela: al fine di prevenire questo fenomeno e’ necessario che questa categoria di soggetti vengano tutelati in primis nel proprio status di persone fisiche, e poi anche il proprio patrimonio.-
A tal fine il legislatore ha previsto una serie di forme di tutela che sono: il tutore per le persone che si trovano in uno stato di interdizione (art. 414 c.c. il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi sono interdetti ), il curatore per coloro che si trovano in uno stato di inabilitazione (art. 415 c.c. il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non e’ talmente grave da far luogo all’ interdizione, può essere inabilitato ); infine ai sensi dell’ art. 404 c.c. la persona che non e’ ne’ dichiarata giudizialmente interdetta ne’ inabilitata, ma che a causa di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.-
Ebbene l’istituto che meglio si attaglia al nostro caso specifico è l’istituto dell’amministrazione di sostegno regolato dalla Legge n.. 6/04.-
Infatti, gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione sono forme di protezione giuridica troppo rigide e gravi in considerazione di un soggetto, la persona anziana, caratterizzata da una capacità limitata di poter badare ai propri affari ed interessi. Tali istituti lasciano senza risposta tutte quelle situazioni in cui la persona è in difficoltà a curare i propri affari per cause psicofisiche che sono transitorie o tali da non privarla della capacità di intendere e volere.-
Ai sensi dell’ art. 404 c.c. , va detto che la persona che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Il giudice tutelare provvede, ai sensi dell’ art. 405 c.c., entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’art 406 c.c. ovvero dal beneficiario anche se interdetto o inabilitato , o da uno dei soggetti indicati nell’ art. 417 c.c.(coniuge, la persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutore, curatore o pubblico ministero); in particolare va ricordato che il decreto di nomi...
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