Loading…
Certificazione energetica: Conseguenze dell'abrogazione dell'obbligo di inserimento della garanzia in atto pubblico.-
CERTIFICAZIONE ENERGETICA NON PIÙ OBBLIGATORIA

La nostra ditta ha riscattato il contratto di leasing finanziario per un immobile industriale a Baranzate (Mi). Rogiteremo entro l’anno. A seguito del Dl 112/08, saremo ancora obbligati a presentare al notaio la certificazione energetica?
Carlo Attilio Tommasi – BARANZATE


Per effetto della cosiddetta manovra d’estate (Dl 25 giugno 2008, n. 133), a partire dal 22 agosto 2008, non è più necessario allegare a pena di nullità, agli atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso, l’attestato di certificazione energetica (Ace) o l’attestato di qualificazione energetica (Aqe). Con la citata manovra, infatti, sono stati abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 6, e i commi 8 e 9 dell’articolo 15 del Dlgs 19 agosto 2005, n. 192 e con essi l’obbligo di allegare ai rogiti, a pena di nullità, l’Ace o l’Aqe e, nei contratti di locazione, di consegnare l’Ace o l’Aqe all’inquilino.
, tuttavia, necessario fare due precisazioni. La prima, è che il Dl 112/2008 in esame non ha abrogato anche le restanti norme del Dlgs 19 agosto 2005, n. 192. Di conseguenza, in caso di trasferimento a titolo oneroso di edificio, l alienante deve comunque consegnare all’acquirente l’Ace o l’Aqe, qualora sussistano i presupposti elencati nei commi 1-bis, 1-ter e 1- quater dell’articolo 1 del citato Dlgs 192/2005. La violazione di questo obbligo non comporta la nullità dell’atto di trasferimento, ma può essere fonte di responsabilità civile dell’alienante verso l’acquirente.
La seconda, è che il Dl 112/2008 non ha abrogato la normativa regionale in materia di certificazione energetica, neanche nella parte in cui quest’ultima stabilisce la necessità di allegare all’atto di trasferimento l’Ace o l’Aqe. Di conseguenza, è preferibile assumere un atteggiamento prudenziale e contin...

... continua
La versione completa è consultabile sul sito mediante registrazione