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QUESITO N. 306: Se, nell’ambito della Regione Campania, il limite di inalienabilità per gli immobili di c.d. edilizia residenziale pubblica, imposto in anni dieci dalla legge 560/93 può essere ridotto a cinque anni.-
Quesito n. 306: Se, nell’ambito della Regione Campania, il limite di inalienabilità per gli immobili di c.d. edilizia residenziale pubblica, imposto in anni dieci dalla legge 560/93 può essere ridotto a cinque anni.-

Come ben noto, lo Stato interviene direttamente, con mezzi interamente pubblici, per costruire alloggi ad uso abitativo da dare in proprietà o locazione alle famiglie con reddito più basso, al fine di garantire un'abitazione ad una particolare categoria di soggetti economicamente deboli.-
In materia sono state emanate numerose leggi disciplinanti il settore, tutte accomunate da una stessa ratio giustificatrice: garantire il diritto alla casa a cittadini aventi determinati requisiti reddituali, con il rispetto di precisi vincoli sul bene (immutatio della destinazione, inalienabilità per dieci anni dalla registrazione del contratto etc) e assicurare che lo Stato sia sottratto al rischio di perdere le risorse finanziarie impiegate per fini pubblici.-
Ultima disposizione legislativa in materia è stata la legge n. 560 del 24/12/1993 che all’art. 1 comma 20 ha così stabilito: “gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, neanche parzialmente, né può esserne modificata la destinazione d’uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia stato pagato interamente il prezzo.-
In caso di vendita , gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione”.-
Dalla lettura della norma emerge che, chi è proprietario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica potrà vendere il proprio immobile, sempre che siano rispettati due requisiti fondamentali:
che sia stato pagato l’intero prezzo dell’immobile.
che siano trascorsi dieci anni dalla data di trascrizione dell’atto di acquisto.-
Decorsi dieci anni, si è liberi di alienare l’immobile, ma garantendo sempre il diritto di prelazione all’Ente gestore”.-
In questo modo al diritto di prelazione si finisce per riconoscere la funzione di costituire strumento inteso ad evitare eventuali eventi speculativi, cioè di strumento destinato, nella logica anche formale della norma in discorso, a concretizzare una sorta di sanzione nell'eventualità che il primo assegnatario intenda disfarsi del bene prima dei dieci anni. Ciò appare perfettamente in linea con l'inesistenza sostanziale di un intento speculativo nell'ipotesi in cui il bene sia stato acquistato a prezzo molto vicino a quello di mercato. Ma questo raccordo del diritto di prelazione con il divieto decennale appare anche in linea con l'esigenza di vincolare solo al decennio il diritto di prelazione, in sintonia con gli scopi della legge che sono quelli di liquidazione del patrimonio dell'ente edilizio e non quelli di procrastinare nel tempo intenti di riappropriazione dello stesso ente.-
Venendo ora al caso di specie ci si chiede se sia possibile, magari in presenza di particolari circostanze, ridurre tale limite ad anni cinque.-
Ebbene, la Regione Campania con la legge 12 dicembre 2003 n. 24 aveva stabilito all’art. 4 comma 5 (“ Piani di vendita”) che : “I termini previsti per l'alienazione degli alloggi acquistati ai sensi del comma 20 dell'articolo unico della HYPERLINK "file:///C:\\Programmi\\Juris%20Data\\L_______19931224000000000000560"  legge 24 dicembre 1993, n.560 sono ridotti a cinque anni nei seguenti casi:
a) trasferimento del nucleo familiare in comune diverso da quello dell'ubicazione dell'alloggio per cambio attività lavorativa o collocamento a riposo, a distanza non inferiore a 50 Km o comunque tale che sia ampiamente disagevole il rientro giornaliero nell'abitazione a causa di lavoro, difficoltà di collegamento con mezzi di trasporto pubblici;
b) motivi di salute di un compone...

... continua
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