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Permesso a costruire: Quesito avente ad oggetto le problematiche sottese al Permesso di costruire.-
Permesso di costruire
Quesito: Su una unità abitativa condonata, composta da piccolo garage e abitazione su unico livello, ho presentato al Comune un Permesso di Costruzione per rifacimento delle partizioni interne, senza intaccare la zona garage, che rimaneva inalterata. Il PdC veniva regolarmente rilasciato. Durante i Lavori si è voluto trasformare una vecchia cisterna idrica in cantinola (mq. 10 circa) totalmente interrata.Chiediamo una variante al PdC approvato e con grande sorpresa il RUP approva la Variante con due prescrizioni:1. Pagare contributo di Costruzione per la cantinola (N.B. La superficie in ampliamento è inferiore al 20% dell'appartamento esistente);2. Fare atto di asservimento dell'area a parcheggio nella misura di 1/10 del volume esistente.Premesso che:1. l'unità abitativa è ante legge Tognoli;2. che i lavori di cui al PdC originario e quelli in Variante non comportano variazioni né al volume esistente e neppure alle superfici del garage e/o abitazione;3. il PdC originario veniva rilasciato senza queste prescrizioni.Premesso quanto sopra, le richieste del RUP sono legittime?RISPOSTA 1.Inquadramento normativo della fattispecie L’Art. 17 del d.P.R. N. 380/2001 (TESTO UNICO IN MATERIA EDILIZIA) stabilisce che “ 1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall’articolo 18. 2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore. 3. Il contributo di costruzione non è dovuto: a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12della legge 9 maggio 1975, n. 153; b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari; c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità; e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale”.La legge 1150/1942 e successive modifiche all’41-sexies stabilisce che ” 1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione (comma così modificato dall'articolo 2 della legge n. 122 del 1989). 2. Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse. (comma aggiunto dall'articolo 12, comma 9, della legge n. 246 del 2005)”2. Giurisprudenza Il nuovo T.U. sull'edilizia (all'art. 22, al 2° c. D.P.R. n. 380/2001), precisa che: sono...
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