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La responsabilità dell'appaltatore: In caso di danni nei confronti dell'acquirente (e quindi del condominio) nel caso di rovina totale o parziale dell'edificio o di evidenti gravi difetti
Nuove case, garanzia di 10 anni
È sempre piacevole andare ad abitare in un appartamento di uno stabile di nuova costruzione: tutto appare efficiente, gli impianti funzionano perfettamente e la struttura dell'edificio sembra resistere a ogni intemperia. Il neo-condomino si sente sicuro del fatto che per un po' di tempo non dovrà sopportare spese condominiali per il rifacimento del tetto, della facciata o dell'impianto di riscaldamento. Questi imprevisti, semmai capiteranno, faranno naturalmente scattare tutte le garanzie da parte dell'impresa costruttrice, garanzie che il proprietario non conosce ma delle quali certamente è al corrente. Ecco però che, magari dopo solo pochi anni, cominciano a sorgere i primi problemi sul l'edificio o addirittura nel proprio appartamento e le prime complicazioni per difetti di costruzione: è il caso, ad esempio, di chi si vede, quando piove, la casa allagata la terrazza trasformata in una piscina. Vediamo allora di chiarire come e quando possono essere invocate le garanzie da parte del costruttore. Durata La legge dispone che l'appaltatore (e quindi il costruttore) è responsabile dei danni nei confronti dell'acquirente (e quindi del condominio) nel caso di rovina totale o parziale dell'edificio o di evidenti gravi difetti verificatisi entro dieci anni dall'ultimazione dell'opera. Si tratta invero di una norma diretta a tutelare un'esigenza di carattere generale, appunto la funzionalità e la conservazione degli edifici destinati per loro natura a lunga durata. Tant'è vero che eventuali clausole contrattuali di esonero o limitazione di tale responsabilità sono da considerarsi nulle. Amministratore e singolo Ne consegue che l'amministratore del condominio è legittimato ad agire in giudizio nei confronti del costruttore dell'edificio e a resistere in giudizio nell'interesse del condominio in quanto titolare del potere/dovere di compiere tutti gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti condominiali. Può farlo anche senza la preventiva autorizzazione assembleare, posto che tale azione è diretta a conservare l'esistenza delle parti comuni che, come tale, rientra tra le sue specifiche attribuzioni. Se l'amministratore non vi provvede, anche il singolo condomino è legittimato a farlo, sia ...

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