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QUESITO N. 264: Se in un condominio è possibile il distacco dall’impianto centralizzato.-
Quesito n. 264: Se in un condominio è possibile il distacco dall’impianto centralizzato.-
Qualora un singolo condomino volesse, unilateralmente, rinunciare al riscaldamento condominiale, nello specifico, distaccando il proprio impianto, da quello centralizzato, al fine di installare nella propria abitazione un impianto autonomo, potrà, certamente, farlo, benché, con le imprescindibili conseguenze del caso e le dovute considerazioni, che di seguito saranno meglio evidenziate. Occorre, a tal proposito, innanzitutto, evidenziare, come, la problematica in esame, nel corso degli ultimi anni, abbia subito una notevole evoluzione, fino ad arrivare, ad un ormai, consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al quale, è stato posto in risalto che, la rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale operata da parte del singolo condomino mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell' impianto centralizzato, è da ritenersi pienamente legittima, purché l' interessato dimostri che, dal suo operato, non derivino né aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell' impianto, né tanto meno, squilibri termici pregiudizievoli della regolare erogazione del servizio (Cass. Civ. Sez. II n. 6923 del 21/05/2001 - Cass. Civ. n. 5974/2004). -Ciò posto, è evidente, pertanto, che, il singolo condomino che intende distaccarsi dall'impianto centralizzato potrà senz'altro farlo, supportando, a tal fine, il proprio operato, con una perizia tecnica, dalla quale dovrà, chiaramente, emergere, in primo luogo, che dal distacco stesso, conseguirà, in favore degli altri condomini, una proporzionale, riduzione degli oneri di esercizio, derivante dall'utilizzo di una quantità minore di combustibile da impiegare.-
Ciò premesso, è altrettanto importante sottolineare, inoltre, che, sempre tramite consulenza tecnica, dovrà, inoltre, essere accertato che, a seguito del distacco unilaterale dall'impianto centralizzato, non si verificherà uno squilibrio termico in pregiudizio del regolare funzionamento dell'impianto, ovverosia, che non si verificheranno malfunzionamenti dell'impianto centralizzato; circostanza quest'ultima, di non trascurabile rilevanza. Il condominio, in tal caso, non potrà che prendere atto, della sussistenza delle condizioni e/o dei requisiti che consentono, al singolo condomino, il legittimo distacco.-
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, è evidente, pertanto, come risulti, al fine di procedere al distacco unilaterale dall'impianto centralizzato di riscaldamento, estremamente importante verificare, preliminarmente (tramite consulenza tecnica), la concreta fattibilità del distacco di che trattasi oltre che, la sua economicità, dal momento infatti che, se a seguito del distacco, operato dal singolo condomino, per gli altri condomini le spese di esercizio subiranno rilevanti aumenti, detti aumenti, dovranno essere sostenuti, integralmente, dal condomino che si avvale e beneficia del riscaldamento autonomo. Detto ciò, e per quanto attiene, in particolare, la problematica relativa alle spese che dovranno essere imputate al condomino che abbia, unilateralmente, rinunciato all'impianto centralizzato, si tenga presente che, il singolo condomino che ha operato il distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento, sarà tenuto, in ogni caso, stante, il disposto, peraltro inderogabile, di cui all'art. 1118 c.c. 2° comma, al pagamento delle spese per la conservazione e la manutenzione dell'impianto comune di riscaldamento.-
Vero è infatti che, le spese relative alla conservazione e alla manutenzione dei beni comuni, costi...

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