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Sanatoria dell’abusivo mutamento della destinazione d’uso dell’immobile.
Sanatoria dell’abusivo mutamento della destinazione d’uso dell’immobile
 
In base al disposto dell’art. 31 della L. n. 47/1985 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico - edilizia) tra le condizioni previste per l’accoglimento dell’istanza di sanatoria dell’abusivo mutamento della destinazione d’uso dell’immobile, ricorre anche quella che il completamento funzionale delle opere interne ad edifici già esistenti avvenga entro il termine dell’1.10.1983, poi prorogato al 31.12.1993 dalla legge 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
E’ opportuno ricordare che la disciplina della richiesta di sanatoria è stata successivamente modificata dalla citata L. n. 724/1994, che all’art. 39 comma 4°, ha sostituito al provvedimento espresso di accoglimento dell’istanza la formazione del silenzio-assenso; impregiudicato, invece, è rimasto il presupposto del completamento funzionale delle opere entro il termine perentorio (del 31.12.1993).
In merito all’argomento de quo il Consiglio di Stato si è di recente pronunciato con la sentenza n. 2120 del 16 maggio 2007, in cui il  Collegio ha precisato che l’ultimazione delle opere entro il termine normativamente previsto è un presupposto indefettibile per il perfezionarsi del silenzio assenso di cui all’art. 39 comma 4° della L. n. 724/1994.  Il predetto requisito, infatti, si configura alla stregua di condizione dell’ammissibilità della do...

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