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Se nel caso di acquisto di immobile in cooperativa in edilizia convenzionata l'acquirente deve corrispondere la provvigione all'agenzia immobiliare.-
“Se nel caso di acquisto di immobile in cooperativa in edilizia convenzionata l’acquirente deve corrispondere la provvigione all’agenzia immobiliare”.-

Il quesito formulato dal lettore, nella sostanza, investe il tema, particolarmente caro agli operatori di settore, della compatibilità tra l’attività di mediazione immobiliare, siccome disciplinata dagli art. 1754 e ss. del codice civile, dalla legge 39/89 e successive modifiche ed integrazioni e dal suo regolamento d’attuazione ed il settore vincolistico e vincolato dell’edilizia agevolata, in cooperativa e convenzionata, ambiti operativi a connotazioni giuridiche (solo) apparentemente antitetiche.
La prima (attività), in effetti, operante in regime di libero mercato e di aperta concorrenzialità e tendenzialmente modellata sulle dinamiche contrattuali dell’edilizia privata ed imprenditoriale.
Il secondo (settore operativo), per l’appunto, ristretto entro ambiti legali vincolati e fortemente ancorati al rispetto della disciplina delle autorizzazioni e dei controlli volti ad impedire manovre speculative in contrasto con le finalità cui essa è preordinata.
Andiamo subito al punto focale della questione: la compatibilità della mediazione immobiliare con le Cooperative edilizie, l’edilizia agevolata e le ipotesi convenzionate. In altre parole, la possibilità per i mediatori immobiliari di gestire in perfetta liceità immobili in cooperativa od in edilizia agevolata e/o convenzionata, ovviamente, in sede di prima assegnazione e/o di reperimento dei soci e per converso, l’ammissibilità del diritto al compenso provvigionale “ex duplice latere’, cioè dalla Cooperativa e/o dall’impresa stipulante la convenzione da una parte e dai singoli soci, e/o assegnatari e/o promissari acquirenti dall’altra.
Francamente, sul punto mi sentirei di condividere appieno le considerazioni trasfuse dalla Corte d’appello di Torino in una sentenza pronunciata il 16/01/2004.
Ne trascrivo i passi più salienti, che, a mio modo di vedere, sintetizzano esaurientemente “lo stato dell’arte in subiecta materia” ulteriormente rafforzato oggi dal DLGS. 122/05.
“………………………………………………………………... Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 1 settembre 1999 la società……. evocava in giudizio l’appellante…….davanti al Tribunale di Novara al fine di vederlo condannare al pagamento
dell’importo di L. 5.686.560., quale compenso per mediazione effettuata dalla …….. in relazione ad una compravendita di immobile avvenuta tra…… e la Cooperativa………..di Novara. Si costituiva ritualmente in giudizio il sig……., contestando quanto asserito dall’attrice,ecce pendo la non applicabilità del contratto di mediazione alla assegnazione di alloggi in regime di cooperativa.
OM ISSIS ………………………………………………………………………………………
Quanto alla dedotta incompatibilità della mediazione con la materia relativa all‘edilizia residenziale convenzionata, la Corte territoriale osserva quanto segue.
L’attività della ….. oltre a rivelarsi utile e determinante per la conclusione dell’affare, per le ragioni sopra indicate, non venne posta in essere in violazione di alcuna norma di legge, non risultando la mediazione svolta avere interferito con la normativa in materia di edilizia residenziale agevolata e convenzionale, e segnatamente con la disciplina delle autorizzazioni e dei controlli volti ad impedire manovre speculative in contrasto con le finalità cui è preordinata in materia, mentre è palesemente lecita la causa del contratto intercorso tra le parti. Tale attività venne poi pacificamente posta in essere dal mediatore prima che il…… divenisse socio della cooperativa, onde non si vede come tale qualifica possa essere invocata come impeditiva del diritto in contestazione.
OMISSIS………………………………………………………………………………………..
III b) Gli artt. 1754 e 1755 c.c. parlano di affare e non di compravendita, onde appare irrilevante la distinzione, nel caso di specie, fra assegnazione dell’alloggio e sua compravendita, in quanto il termine usato dal legislatore è comprensivo di qualsiasi rapporto giuridico posto in essere dalle parti.
Non hanno dunque natura preclusiva della ritenuta configurabilità della mediazione la qualità dei soggetti e l’oggetto del contratto.
Per le pr...

... continua
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