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Antiriciclaggio: gli errori da evitare
Antiriciclaggio: gli errori da evitare  HYPERLINK "http://www.filodiritto.com/index.php?azione=cv&usr=Ranierirazzante" Prof. Razzante Ranieri

Il  HYPERLINK "http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=910" decreto legislativo di recepimento della nuova normativa antiriciclaggio contenuta nella III Direttiva CE n. 2005/60, suscita e merita una serie di riflessioni. Esse vogliono- in questa sede, in forma obbligatoriamente sinottica- tentare di portare un contributo di chiarezza che, prendendo spunto dalla novella legislativa, deve arrivare a prospettare alcune soluzioni (sia interpretative che tecniche) per gli operatori. Il rischio, infatti, che i commenti a norme non sedimentate nella prassi possono correre (e, a nostro avviso, il rischio si è verificato!), è quello dell’approssimazione, dello scoop, dell’onda emotiva; ma in questo settore nulla di tutto ciò è immaginabile. Intanto, la finalità di questa legge e di tutto l’apparato normativo di carattere primario e secondario che essa ha prodotto ( e produrrà in virtù delle deleghe ivi contenute) è, va ribadito con forza, la prevenzione di un rischio aziendale, di mercato, sociale, di reputazione del nostro sistema finanziario. La “repressione” è da sempre affidata, dal codice penale (che prevede non le “norme antiriciclaggio” ma il “reato” di riciclaggio!), alle forze di polizia e alla magistratura. Siccome ciò è vero, infondate sono le preoccupazioni (e le rimostranze) che, sin dal 1991, gli operatori del settore finanziario e, ad oggi, tutti gli altri soggetti obbligati (liberi professionisti in testa) hanno manifestato circa il loro coinvolgimento in adempimenti di tipo “collaborativo” dei quali, è statisticamente provato, sono i primi beneficiari. Gli obblighi di identificazione e registrazione della clientela, nonché di segnalazione delle c.d. “operazioni sospette”, sono finalizzati alla stabilità ed efficienza che tutti ci aspettiamo nel momento in cui siamo protagonisti, attivi o passivi, di transazioni economiche, finanziarie, commerciali. Le regole sull’identificazione e registrazione dei clienti che compiono talune operazioni non sono però cosa nuova, in quanto propedeutiche per definizione all’instaurazione di qualsiasi rapporto negoziale. Il decreto, in questo, insiste sulla correttezza di dette procedure, che devono spingersi- e questa è una delle principali novità della direttiva europea di riferimento- fino all’attuazione, per ogni interlocutore, di un “profilo di rischio di riciclaggio”, proprio come lo scoring del merito creditizio, finanziario ed assicurativo che ogni intermediario deve fare secondo le vigenti disposizioni di legge e delle Authority. Per i professionisti, poi, non è possibile sostenere che si possa non essere assolutamente informati circa il profilo soggettivo di un cliente richiedente una prestazione. E’ la stessa natura, notoriamente e per definizione fiduciaria, del rapporto con i richiedenti che lo prevede, anzi lo esig...

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