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Breve articolo relativo alla Cancellazione dell'ipoteca
La cancellazione dell'ipoteca evita i tributi

Dal 2 giugno operative le nuove disposizioni per la cancellazione d'ufficio dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Le nuove linee guida, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto Bersani-bis (articolo 13, commi 8-sexies e seguenti del decreto legge 7/2007, convertito con modifiche dalla legge 40/2007), prevedono l'estinzione ope legis dell'ipoteca coincidente con l'estinzione del debito contratto con banche, società finanziarie o enti di previdenza obbligatoria: l'ipoteca viene cancellata d'ufficio, senza oneri per il debitore, a seguito della comunicazione del creditore alla conservatoria. Per i mutui estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine previsto dal comma 8-septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomnadtata con avviso di ricevimento. Il comma 8-septies prevede che il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro 30 giorni dalla stessa data, senza oneri per il debitore.
Due distinti provvedimenti, che saranno pubbli...

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