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Cancellazione dell'ipoteca. Novità introdotte dal Decreto Bersani Bis.-
Cancellazione dell’ipoteca . Novità introdotte dal Decreto Bersani Bis.-

Con la pubblicazione della Legge 2 aprile 2007, n. 40, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, viene semplificato il procedimento di cancellazione dell’ipoteca nei mutui immobiliari. Se il creditore, infatti, è un soggetto autorizzato ad esercitare attività bancarie o finanziarie, potrà comunicare alla conservatoria, entro trenta giorni dall’estinzione del mutuo da parte del cliente, che le rate sono state tutte pagate e questa provvederà d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca. Eccezione, ovviamente, per i mutui che non sono ancora stati estinti e che sono stati prolungati: in questo caso, l’intermediario finanziario dovrà comunicare all’Agenzia del Territorio che l’ipoteca permane, essendo l’ipoteca legata al mutuo. Bisogna, comunque, distinguere tra estinzione dell’obbligazione e scadenza dell’obbligazione. Se, ad esempio, un mutuo ha durata decennale, l’obbligazione dura dieci anni e se il debitore salda in anticipo il debito, l’intermediario deve rilasciare quietanza e comunicare, alla conservatoria, entro 30 giorni che il mutuo è stato estinto in modo che si possa procedere alla cancellazione automatica dell’ipoteca, senza il pagamento delle spese (notarili o bancarie).Se, invece, il debitore estingue alla scadenza dei dieci anni l’obbligazione, a quella data si verifica anche l’estinzione e si ha, pure in questo caso, la cancellazione dell’ipoteca.
Se, poi, alla scadenza dell’obbligazione non si è verificata l’estinzione del debito, allora, così come vengono prolungate le rat...

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