Loading…
Privacy e diritto di accesso alla documentazione bancaria
Privacy e diritto di accesso alla documentazione bancaria
Garante Privacy , provvedimento 07.12.2006 ( HYPERLINK "http://www.altalex.com/?idstr=85&idu=65961" Giacomina Picheo)

Il diritto di accesso ai  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=8051" dati personali tutelato dall' HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=6355" \l "art7" art. 7 del Codice della Privacy è distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria di cui all'art. 119 del Testo Unico Bancario (D.lg. n. 385/1993) il quale prevede che il "cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni".
Lo ha stabilito il Garante della Privacy, con la decisione del 7 dicembre 2006, accogliendo il ricorso di un correntista contro una banca la quale si rifiutava di comunicare ai ricorrenti i dati inerenti i contratti e i movimenti e/o le operazioni concluse mediante la banca medesima appellandosi all'art. 119 TUB.
Il Garante riconosce perciò il diritto degli interessati ad ottenere, in base all' HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=6355" \l "art7" art. 7 del Codice della Privacy ( e quindi gratuitamente), anche i dati inerenti le operazioni effettuate.
(Altalex, 1 febbraio 2007. Si ringrazia per la segnalazione l’avv.  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idstr=85&idu=65961" Giacomina Picheo)

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Provvedimento del 7 dicembre 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso presentato al Garante il 12 ottobre 2006 dai coniugi G.G. e G.R. (cointestatari di un contratto di conto corrente e di un contratto di deposito titoli presso la filiale di Marsala di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.), rappresentati e difesi dall'avv. Giacomina Picheo, con il quale gli interessati hanno ribadito nei confronti di tale banca la richiesta formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2006, n. 196), volta ad accedere ai dati personali che li riguardano relativi ai rapporti bancari dagli stessi intrattenuti, "in particolare i servizi finanziari e le operazioni di investimento attuate presso e tramite l'istituto di credito" (con particolare riguardo all'acquisto di titoli della Repubblica Argentina), e ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tali dati, nonché a conoscerne l'origine, le finalità e le modalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare del trattamento e del responsabile, se designato, e i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; rilevato che i ricorrenti hanno chiesto, altresì, di porre a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 30 ottobre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati; VISTA la nota inviata via fax il 14 novembre 2006 con la quale Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nel comunicare ai ricorrenti alcuni dati personali che li riguardano e talune informazioni inerenti alle operazioni d'investimento effettuate dai ricorrenti, ha sostenuto di non poter trasmettere copia della documentazione relativa ai restanti dati in quanto la richiesta di comunicazione degli stessi non sarebbe "riconducibile all'esercizio del diritto di accesso di cui all'art 7 del d.lg. 196/2003", essendo piuttosto "compresa tra le attività e gli obblighi posti a carico della Banca dall'art. 119 del d.lg. 385/1993-Testo Unico Bancario, e da quanto specificamente previsto in materia di intermediazione finanziaria (…)"; rilevato che la banca ha altresì precisato che, "trascorso il periodo di 10 anni previsto dalla legge (…), per la conservazione delle scritture contabili e della documentazione ad esse afferente (…) procede, di norma, alla distruzione della medesima (…)"; VISTE le memorie inviate dai ricorrenti il 17 novembre 2006 e il 22 novembre 2006, con le quali gli stessi hanno contestato la completezza del riscontro, esprimendo perplessità in ordine alle ragioni per le quali "la Banca, ...

... continua
La versione completa è consultabile sul sito mediante registrazione