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QUESITO N. 206: Se il confinante di un fondo agricolo può essere preferito al coltivatore diretto nella vendita dello stesso.-
Quesito n. 206: se il confinante di un fondo agricolo può essere preferito al coltivatore diretto nella vendita dello stesso.-

Per la soluzione del quesito in esame, preliminarmente è necessario esaminare l’istituto della prelazione agraria.-
La prelazione legale agraria è il diritto che la legge attribuisce al coltivatore, di essere preferito a parità di condizioni, ad altro soggetto nell’acquisto della proprietà o nell’assunzione in enfiteusi del fondo, nel caso in cui il proprietario decida di trasferire a titolo oneroso o di concedere in enfiteusi il fondo medesimo.-
L’art. 8, legge 590/65, prevede, in caso di trasferimento a titolo oneroso o in enfiteusi dei fondi concessi in affitto, la prelazione a favore dell’affittuario coltivatore diretto, del mezzadro, del colono e del compartecipante.-
L’art. 7 della legge 817/71, ha ampliato le fattispecie di prelazione, prevedendole anche a favore del proprietario coltivatore diretto del fondo confinante.-
Il contenuto della norma è chiaro: il diritto di prelazione spetta al confinante, purchè egli sia contemporaneamente proprietario e coltivatore diretto e a patto che sul fondo offerto in vendita non vi sia altro coltivatore diretto, nel qual caso la prelazione non sorge.-
Si badi che la norma è congegnata in modo tale che l’esistenza sul fondo offerto in vendita del coltivatore diretto, non tanto attribuisce a quest’ultimo la preferenza sui proprietari confinanti, quanto esclude proprio il diritto di prelazione a favore di questi ultimi, anche se i coltivatori del fondo non intendano esercitare il loro diritto di prelazione.-
In tal senso la Giurisprudenza, per la quale la prelazione del confinante viene preclusa dall’insediamento sul fondo in vend...

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