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QUESITO N. 180: Se è necessaria l'autorizzazione giudiziale per l'alienazione del fondo patrimoniale in presenza di figli minori.-
Quesito n. 180: Se è necessaria l’autorizzazione giudiziale per l’alienazione del fondo patrimoniale in presenza di figli minori .-

L’art. 167 c.c. stabilisce che ciascuno o ambedue i coniugi per atto pubblico, o un terzo,anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti nei pubblici registri, o titoli di credito – vincolati attraverso la nominatività con annotazione del vincolo o altro modo idoneo – a far fronte ai bisogni della famiglia.-
Si ritiene da parte di alcuni che il fondo patrimoniale costituisca un’ipotesi di “patrimonio di destinazione”, in funzione di adempimento e garanzia delle obbligazioni contratte per soddisfare i bisogni familiari ( P. Perlingieri, Sulla costituzione di fondo patrimoniale su “ beni futuri”, in Dir. fam. Pers., 1977, II, 281); ovvero che si tratti di un “patrimonio allo scopo”, dotato di parziale autonomia rispetto al patrimonio personale dei coniugi ( F. Santosuosso, Delle persone e della famiglia, Torino, 1983, 121); o infine di “ patrimonio separato” ( L. Ragazzini, La revocatoria delle convenzioni matrimoniali, in Riv. not., 1990, 19).-
Il fondo patrimoniale viene considerato come regime patrimoniale della famiglia a carattere convenzionale, non alternativo rispetto ai regimi generali della comunione e della separazione dei beni in quanto relativo a determinati beni, e dalla cui costituzione deriva un vincolo di destinazione a far fronte ai bisogni della famiglia.-
Questa destinazione dei beni del fondo ad sustinenda onera matrimonii viene assicurata attraverso limitazioni e divieti all’alienazione discrezionale da parte dei coniugi ( art. 169 c.c.) e alla espropriabilità da parte dei creditori ( art. 170 c.c.).-
Si realizza così la duplice esigenza di dare, da un lato, maggiore stabilità al godimento dei beni e all’utilizzazione dei relativi frutti da parte di tutta la famiglia, e dall’altro, di mettere i beni stessi al riparo dalle vicende economiche dei coniugi.-
Viene, dunque, in questione l’art. 169 c.c. che, nel disciplinare la alienazione dei beni del fondo patrimoniale, stabilisce che “ non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se ciò non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione se non con il consenso d...

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