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Decreto Bersani Bis semplifica il procedimento di cancellazione dell'Ipoteca nei mutui immobiliari.-
DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n.7

Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese.


(...)




Art. 6.
Semplificazione nel procedimento di cancellazione dell'ipoteca nei
mutui immobiliari

1. Ai fini di cui all'articolo 2878, n. 6), del codice civile, se
il creditore e' soggetto esercente attivita' bancaria, l'ipoteca
iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo
si estingue automaticamente decorsi trenta giorni dall'avvenuta
estinzione dell'obbligazione garantita, che viene comunicata dal
creditore alla conservatoria e al debitore, salvo che, ricorrendo
giustificato motivo ostativo, nella medesima comunicazione il
creditore non abbia presentato alla conservatoria apposita
dichiarazione di permanenza dell'ipoteca. Ricevuta quest'ultima
dichiarazione, il conservatore procede d'ufficio entro il giorno
successivo alla sua annotazione a margine dell'iscrizione
dell'ipoteca. Ai fini del presente comma non e' necessaria
l'autentica notarile.
2. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni
legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni
di cui al comma 1 e le clausole in contrasto con le prescrizioni del
presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice
civile.



Art. 7.
Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole
Penali

1. E' nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del
contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il
mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o...

... continua
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