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QUESITO N: 166: E’ necessaria la polizza fideiussoria da parte del costruttore di un immobile, catastalmente risultante “in costruzione”, in cui ancora sono assenti l’ impianto di riscaldamento e le bussole interne?
Quesito n. 166: E’ necessaria la polizza fideiussoria da parte del costruttore di un immobile, catastalmente risultante “in costruzione”, in cui ancora sono assenti l’ impianto di riscaldamento e le bussole interne?

In riferimento al quesito in esame, occorre preliminarmente dire che il legislatore ha predisposto una nuova disciplina sugli immobili da costruire con il D.lgs. n. 122 del 2005.-
Il provvedimento si inserisce nelle tutele apprestate dal legislatore agli acquirenti di immobili da costruire o in costruzione.-
L'art. 2 del suddetto decreto disciplina l'oggetto della garanzia fideiussoria e prevede l'obbligo del costruttore di procurarsi e consegnare all'acquirente una fideiussione a garanzia delle somme riscosse o da riscuotere prima che si dia corso al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento.-
Il costruttore, quindi, è obbligato al rilascio della garanzia fideiussoria sia all'atto della stipula di un contratto obbligatorio avente come finalità il trasferimento successivo della proprietà o di altro diritto reale di godimento, sia nel caso di stipula di qualsiasi altro atto avente le medesime finalità, con ciò si è inteso non dare rilevanza al nomen juris attribuito dalle parti al contratto.
Oggetto della garanzia sono esclusivamente le somme che il promissario acquirente ha versato al promittente costruttore, nonché quelle che devono essere ancora versate. A questo proposito il richiamo all'art. 1938 c.c. consente che il valore della fideiussione possa corrispondere ai versamenti effettivamente avvenuti ed attualizzato sulla base del piano di pagamento pattuito, di modo che la garanzia fideiussoria si adegui progressivamente al valore degli acconti ricevuti dal costruttore. -
La disposizione di cui all’art. 2 del D.lgs. n. 122/05 è fondamentale per due motivi: in primis consente all’acquirente che interagisce con un costruttore di non subire l’alea di un eventuale fallimento dello stesso, con conseguente perdita dell’immobile e del prezzo versato o, almeno di parte di esso.-
Infatti, nell’ipotesi in cui il costruttore versi in una situazione di crisi di cui all’art. 1, il promissorio acquirente o un equipollente, potendo contare su una garanzia personale potrà escutere la fideiussione recuperando, almeno, l’esborso effettuato in prospettiva dell’acquisto immobiliare.- In secondo luogo è importante sotto...

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