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Nuovi obblighi per i mediatori immobiliari ai sensi della Legge Finanziaria 2007.-
Oggetto: Nuove regole per gli agenti d'affari in mediazione immobiliare dettate dalla Finanziaria 2007

Come ben noto la nuova Legge Finanziaria 2007, n. 296, approvata il 21 dicembre 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2007, introduce rilevanti novità per gli agenti immobiliari.
La modifiche di maggiore interesse per il settore della intermediazione immobiliare sono stabilite dall’art. 1, commi 46 e 48, di cui abbiamo pubblicato a parte il testo integrale.-
In particolare la nuova normativa introduce l’obbligo (art. 1 - comma 48) per gli agenti di affari in mediazione di domandare la registrazione delle “scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività” sancendo la responsabilità solidale dei mediatori per il pagamento degli oneri di registrazione degli atti relativi agli affari che hanno intermediato.-
Inutile evidenziare che il mediatore in ogni caso avrà diritto a rivalersi in confronto alle parti per tutto quanto abbia avuto a sborsare per la registrazione del relativi contratti, rimanendo le stesse quali debitori finali della relativa spesa.-
Per quanto la disposizione legislativa sia molto generica, tenteremo una prima interpretazione del suo dettato, valutandone la sue conseguenze sull’attività pratica dei mediatori, in attesa che si abbiano dei chiarimenti dagli organi deputati, di cui vi daremo pronta conoscenza.-
In primo luogo vi è da evidenziare che l’obbligo è già in vigore.
Esso, infatti, è vincolante dal 1° gennaio 2007 e riguarda, naturalmente tutti gli atti stipulati successivamente a tale data.-
Per quanto riguarda gli atti stipulati prima del 1° gennaio 2007, indubbiamente la loro registrazione non rientra tra gli obblighi del mediatore, in quanto l'obbligo di registrare, e la conseguente responsabilità solidale per il debito d'imposta, vale unicamente per i contratti preliminari stipulati dal 1°gennaio in poi.(Cfr. Articolo pubblicato sul Sole 24 Ore del 5 gennaio 2007, Autore Angelo Busani).-
Inutile evidenziare che per tali atti sussisterà comunque l’obbligo di registrazione a carico delle parti contraenti, che era già in vigore prima della Legge Finanziaria.-
Vi è da precisare, inoltre, che come ben noto, le somme versate per la registrazione del preliminare e delle altre scritture antecedenti al stipula del rogito notarile andranno poi decurtate al momento della registrazione di tale atto (escluso i casi con iva).-
Volendo tentare una catalogazione per singolo atto, possiamo così sintetizzare:
Proposta accettata: possiamo ritenere che siano soggette all’obbligo di registrazione, stante la valenza di contratto preliminare ad essere generalmente riconosciuto e la m...

... continua
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