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Sospensione delle procedure esecutive degli sfratti.
Disegno di legge approvato dal C d M del 10.11.2006

Interventi per riduzione disagio abitativo

Emanate nuove norme in materia di interventi per la riduzione del disagio abitativo di particolari categorie sociali.
Il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2006 e presentato alla Camera dei Deputati il 16 novembre, mira "a contenere i disagi sociali connessi alle procedure esecutive di sfratto nei comuni capoluogo di provincia, nei comuni limitrofi con oltre diecimila abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa individuati nel 2003 dal CIPE".
In particolare, il provvedimento prevede la sospensione per un periodo di otto mesi dell'esecuzione degli sfratti per finita locazione per particolari categorie di inquilini disagiati rispetto alle quali i Comuni avranno quarantacinque giorni per presentare un piano straordinario pluriennale di edilizia residenziale pubblica che ne tenga particolare conto.
Sarà inoltre creato un tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative con l'obiettivo di predisporre "un programma nazionale che fissi gli obiettivi di carattere generale per la programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica".

DISEGNO DI LEGGE recante
"Interventi per la riduzione del disagio abitativo di particolari categorie sociali."
(Testo del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 novembre 2006)
Art.1 (Sospensione delle procedure esecutive di rilascio)
1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di sfratto e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per un periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.
2. La sussistenza dei requisiti per la sospensione della procedura esecutiva di rilascio di cui ai commi 1 e 3 è autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e comunicata al locatore ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 4. La sussistenza di tali requisiti può essere contestata dal locatore nelle forme di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185. In caso di accesso, ai fini della fissazione di una nuova data, l’ufficiale giudiziario deve comunque tenere conto dei termini di cui ai commi 1 e 3.
3. Per i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione dai soggetti indicati all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all’articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall’articolo 43, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da casse professionali e previdenziali, compagnie di assicurazione, istituti bancari, da società possedute dai soggetti citati, ovvero che, per conto dei medesimi, anche indirettamente, svolgono l’attività di gestione dei relativi patrimoni immobiliari, il termine di sospensione di cui al comma 1 è fissato in diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per tutto il periodo di sospensione dell’esecuzione il conduttore corrisponde al locatore la maggiorazione prevista dall’articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
5. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione della esecuzione se non provvede al pagamento del canone nei limiti indicati dall’articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva l’applicazione dell’articolo 55 della medesima legge. La decadenza si verifica anche nell’ipotesi in cui il comune di residenza del conduttore non provveda all’intervento di cui all’articolo 3, comma 1, nel termine previsto.
6. La sospensione non opera in danno del locatore che dimostri, nelle forme di cui al comma 2, secondo periodo, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere la sospensione medesima o nelle condizioni di necessità sopraggiunta dell’abitazione. A tutte le procedure esecutive per finita locazione attivate in relazione a contratti stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, si applica quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, delle medesima legge.
Art.2 (Benefici fiscali)
1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell’articolo 1 si applicano, per il periodo di sospensione della procedura esecut...

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