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Ai fini della dichiarazione di fallimento, il termine di un anno decorre sia per gli imprenditori individuali sia per quelli collettivi dalla cancellazione dal registro delle imprese.-
FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE – CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’

In tema di fallimento, il principio, emergente dalla sentenza 21 luglio 2000, n. 319 e dalle ordinanze 7 novembre 2001, n. 361 ed 11 aprile 2002 ( reperibili nell’archivio SNCIV di Italgiureweb), n. 131 della Corte costituzionale (reperibili nell’archivio COSTSN di Italgiureweb), secondo cui il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, prescritto dall'art. 10 della legge fallimentare ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese, anziché dalla definizione dei rapporti passivi, non esclude l'applicabilità del predetto termine anche alle società non iscritte nel registro delle imprese, nei c...

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