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Se e quando il contraente può incamerare la caparra confirmatoria, in caso di inadempimento della controparte.-
CONTRATTI – CAPARRA – RESTITUZIONE – RISARCIMENTO DEL DANNO

Sentenza n. 11356 del 16 maggio 2006 (Sezione Terza Civile, Presidente G. Nicastro, Relatore L. A. Scarano)

La caparra confirmatoria, che consiste in una somma o in una quantità di cose fungibili, ha natura composita ed è finalizzata a garantire l’esecuzione del contratto. Essa viene incamerata in caso di inadempimento della controparte (sotto tale profilo pertanto avvicinandosi alla cauzione) ed ha funzione di autotutela, consentendo di recedere dal contratto senza la necessità di adìre il giudice, nonché di preventiva liquidazione del danno derivante dal recesso cui la parte è stata costretta a causa dell’inadempimento della controparte (mentre va escluso che possa ad essa riconoscersi anche una funzione probatoria e una funzione sanzionatoria). Si distingue pertanto nettamente sia rispetto alla caparra penitenziale (che costituisce il corrispettivo del diritto di recesso) sia dalla clausola penale, diversamente dalla quale non pone un limite al danno risarcibile. Ben può la parte non inadempiente recedere, senza dover proporre domanda giudiziale o intimare la diffida ad adempiere, e trattenere la caparra ricevuta ovvero esigere il doppio di quella prestat...

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