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Se la violazione degli obblighi informativi da parte della banca negoziatrice, determini la nullità del contratto di acquisto delle obbligazioni e quindi l'obbligo alla restituzione della somma investita in tale acquisto.-
Bond Cirio: violazione degli obblighi informativi e nullità del contratto di acquisto
Tribunale Novara, sentenza 06.02.2006 n° 277

Il Tribunale di Novara torna sulla questione titoli Cirio. E ribadisce che non c’è nullità del contratto di acquisto del titolo.
Chiamati dagli attori ad esprimersi sull’acquisto di obbligazioni Cirio Spa 8% e quindi sulla richiesta di condanna alla restituzione della somma da loro investita in tale acquisto, lamentando invero il mancato rispetto, da parte della banca negoziatrice, di obblighi informativi posti dalla legge – specificamente l’art. 21 T.U.F. e gli art. 28 del regolamento Consob 11522/1998 - , i giudici novaresi hanno rigettato la domanda di nullità.
“Come infatti questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare in proprie precedenti pronunzie, trovando da ultimo il significativo avallo della Corte di cassazione – hanno dichiarato in motivazione di sentenza - la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 co. 1° cod. civ. postula che tale violazione attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi cioè alla struttura o al contratto; l’illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto ovvero nella sua esecuzione, non determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che tale più radicale sanzione non sia espressamente prevista anche in riferimento a detta ipotesi (come accade nel caso disciplinato dal combinato disposto degli art. 1469 ter co 4° e 1469 quinques co. 1° cod. civ.)”.
Quindi, hanno sostenuto che “va pertanto escluso che l'inosservanza degli obblighi informativi stabiliti dall'art. 21 co. 1. T.U.F. (come già di quelli, di contenuto del tutto analogo, previsti dall'abrogato art. 6 della legge n. 1/1991), concernente i contratti aventi ad oggetto la compravendita di valori mobiliari, possa determinare la nullità o anche solo l'annullabilità del negozio, dal momento che essi riguardano elementi utili per la valutazione della convenienza dell’operazione e che la loro violazione neppure dà luogo a mancanza del consenso in senso proprio”.
Aggiungendo inoltre che “la violazione da parte dell'intermediario finanziario dell’obbligo di agire, nel caso di operazioni in cui abbia un interesse conflittuale con quello del cliente, in modo da assicurare comunque trasparenza ed equo trattamento alla controparte (sancito in via generale dall'art. 21 co. 1° lett. c T.U.F. e specificato nella normativa regolamentare di attuazione), non determina infine la nullità del contratto di compravendita di strumenti finanziari successivamente stipulato, ma può al più -sussistendone i presupposti- dare luogo al suo annullamento ai sensi degli artt. 1394 o 1395 cod. civ. (cfr. Cass. n. 19024 del 29/9/2005)”.
In conseguenza, tali violazioni “non possono comunque assurgere a causa di nullità del contratto che gli attori si dolgono d'aver concluso”.
La domanda degli attori è quindi stata rigettata.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
dr.ssa Anna Maria Dl ORESTE Presidente
dr. Guido VANNTCELLI Giudice relatore
dr. Bruno CONCA
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generate n. 1359/2005, promossa con citazione notificata in data 14.4.2005 a ministero dell’ufficiale giudiziario addetta all'ufficio unico Notifiche del Tribunale di Novara (…)
da
(…), (…) e (…) rappresentati e difesi per procura in calce alla citazione dagli avv.ti (…)
attori
CONTRO
(…) in persona del direttore generale (…), rappresentata e difesa per delega in calce alla copia notificata della citazione dagli avv. (…) ed (…), ed elettivamente domiciliata presso (…)
convenuta
E NEI CONFRONTI DI
(…) in persona del procuratore (…), elettivamente domiciliata in (…), presso l’avv. (…)
terza chiamata
A seguito dell'istanza di fissazione dell’udienza notificata dagli attori via
telefax il 14 e depositata il 18.11.2005, i procuratori delle parti, come sopra costituiti, cosi
CONCLUDEVANO
Gli attori:
come da istanza di fissazione dell'udienza del 14.11.2005 che di seguito si
riporta:
FORMUILANO
istanza di fissazione di udienza sensi e per gti effetti degli artt. 8, comma 1, e 9, comma 1, D.lgs. 5/2005 e precisalo le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale lll.mo, respínta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria;
- accertare e dichiarare la nullità, l’annullamento e, in ogni caso, l'illegittimità del contratto concluso in data 15 dicembre 2000 tra (…), (…), (…) e (…) (FiIiale di (…) un tempo (…), poi (…)), avente ad oggetto l'acquisto da parte degli attori di obbligazioni Cirio S.p.A, con tasso d'interesse dell'8%, per un ammontare complessivo di Euro 206.000,00;
- per l'effetto, condannare (…) a fare restituzione ai (…), (…) e (…) della somma di Euro 206.000,00 oltre interessi lega1i dal 15 dicembre 2000 al saldo;
- condannare (…) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da parte attrice per i fatti di cui in narrativa, da liquidarsi anche in via equitativa; con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
In via istruttoria – per mero scrupolo di difesa e senza che
ciò possa comportare alcuna inversione dell'onere della prova che, ai sensi dell'art. 23, n. 6, TUF, incombe sulla banca convenuta - i (…) deducono i seguenti mezzi istruttori.
a) (…) chiedono venga disposta Consulenza Tecnica di Ufficio al fine di:
- descrivere natura dei titoli oggetto di controversia, nonché tempistica e modalità del loro collocamento presso gli investitori italiani, specificando se la banca convenuta, ovvero suoi danti causa, abbiano partecipato al collocamento sul mercato dei bond. Cirio oggetto di giudizio e verificando 1a sussistenza e l’estensione di un conflitto di interessi tra banca e investitore;
- verificare se, aI momento dell'operazione per cui è causa, ossia alla data del 15 dicembre 2000, a tali obbligazioni fosse stato attribuito un rating e, comunque, una valutazione da parte del mercato circa i1 loro grado di rischio;
- accertare se tali titoli fossero destinati unicamente a determinate categorie di investitori;
- in ogni caso, individuare i soggetti e illustrare le modalità attraverso cui è stato effettuato il collocamento delle obbligazioni Cirio di cui è causa, precisando: a) se la banca abbia venduto titoli già presenti nel proprio portafoglio ovvero se li abbia acquistati da altri operatori per soddisfare l’ordine impartito dagli attori; b) se ed a quale prezzo tali titoli fossero, da altri operatori, offerti sul mercato il giorno delle operazioni per cui è causa.
b) (…) chiedono altresì l’ammissione dei seguenti capitoli di prova per testimoni e per interrogatorio formale dei legali rappresentanti pro tempore di (…) e di (…):
1. Vero che nel dicembre del 2000, il (…) ha dichiarato alla banca, nelle persone di (…) e (…) di avere intenzione di impiegare una patte dei propri risparmi in titoli un bassa rischiosità, anche al fine di bilanciare i rischi annessi a titoli già presenti nel portafoglio di (…)
2. Vero che nel dicembre del 2000, la banca, nelle persone di (…) e (…) , ho. proposto telefonicamente a (…) di investire in obbligazioni emesse dalla Cirio Spa, in quanto titolo obbligazionario a basso rischio di insolvenza e con garanzia di rimborso.
Si indicano come testi su tutti i capitoli con riserva di integrare la lista, (…) (…).
(…) si oppongono alle istanze istruttorie formulate da (…) e (…) poiché
tutte inammissibili, irrilevanti e generiche.
Il presente atto viene notificato a (…) e a (…) anche nei modi e nelle forme di cui all'art. 137 cod. proc. civ. e segg.
Milano - Novara, 14 novembre 2005.
La convenuta:
Piaccia al Tribunale lll.mo -dato atto che (…). si è già opposta a qualsivoglia modifica del thema decidendum ed alla formulazione di domande nuove rispetto a quelle formulate in atto di citazione, che tali domande gli attori hanno inammissibilmente modificato in sede di memoria 27/9/2005 ed ancora in sede di precisazione delle conclusioni, introducendo altresì inammissibili modifiche alla consulenza tecnica richiamata in precedenza- accogliere le conclusioni tutte meglio specificate nella 1^ memoria del 27/10/20O5.
La terza chiamata:
come da nota ex art. 10 D. Lgs. n. 5/2003 che di seguito si riporta, tutto ciò premesso e ritenuto
(…) rappresentata e difesa come precisato in atti nel richiamarsi integralmente alle proprio deduzioni, allegazioni, produzioni, istanze e difese tutte già svolte in atti, e nel ribadire quindi tra l’altro anche le proprie contestazioni in relazione alle avverse deduzioni in fatto ed in diritto, anche per quanto ribadite ed integrate nell’ultima avversa istanza (la quale anche l'esponente contesta integralmente), e con salvezza di ogni proprio diritto, cosi formula le proprie
Conclusioni
Piaccia al Tribunale
Respinta ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione:
- in via preliminare: dichiarare l'estinzione del presente giudizio nei riguardi di (…) o comunque la cessazione della materia del contendere, anche per ciò che concerne la richiesta di estensione delle domanda proposta dagli attori nei confronti di (…) (per la denegata ipotesi di ritenuta sua ammissibilità) con rifusione a favore dell’esponente ed a carico degli attori di spese, diritti ed onorari di causa; in subordine nel merito, respingere ogni avversa con rifusione all'esponente di spese, diritti ed onorari di causa;
- in via istruttoria - previo rigetto di ogni avversa istanza istruttoria anche in quanto inammissibile ed esplorativa, respinta ogni eventuale contraria istanza e senza alcuna inversione dell'onere della prova gravante su controparte,
a) ammettersi all'occorrenza prova per testi sui seguenti capitoli, con i testi
di seguito indicati:
1. “vero che il signor (…) ha preso servizio presso la filiale di (…) dell'allora (…) soltanto nel 2000 quale addetto all'esecuzione degli ordini impartiti dai clienti in materia di servizi di investimento, e vero che nel prendere servizio egli ha ricevuto dal personale della filiale le informazioni in relazione al signor (…), che era cliente delta filiate stessa e che gli è stato descritto come un cliente importante, con una buona conoscenza dei mercati finanziari e solito ad effettuare operazioni di investimento di un certo rilievo anche in considerazione della consistenza del suo patrimonio che risultava dalla posizione titoli e del conto corrente";
2. "vero che il signor (…) nel periodo in cui ha prestato servizio presso la filiale di (…), ossia tra gennaio 2000 e dicembre 2001 ha incontrato personalmente il signor (…) solo una volta poiché questi non era solito recasi in filiale e non aveva con 1o stesso sig. (…) una intensa frequentazione”;
3. “vero che il signor (…), in considerazione del proprio ruolo, non usava consigliare ai clienti alcun tipo di operazione, limitandosi a riferire le informazioni relative ai titoli di cui il cliente faceva richiesta così come ha fatto in occasione della disposizione del signor (…) conferita nel dicembre 2000 e relativa alle obbligazioni Cirio S.p.A. 8%";
4. “vero che il signor (…) quale impiegato nell’ufficio titoli della filiale di Trecate era in rapporto di subordinazione gerarchica rispetto alla signora (…) la quale era consulente per le imprese e vicedirettrice della Filiale di (…) al tempo dell'operazione di acquisto dei titoli Cirio S.p.A. 8% da parte del signor (…)”;
5. “Vero che il signor (…) era escluso dal novero dei clienti che la signora (…) era deputata a seguire e gestire quale vicedirettrice della filiale di (…), e vero che la signora (…) non ha avuto alcun colloquio con il signor (…) nel dicembre 2000, e non ha mai discusso con il signor (…) in merito a possibili investimenti”;
6. “Vero che anche negli anni dal 1997 al 1999 il signor (…) in occasione di tutti i colloqui con i1 personale della filiale di (…) ed in particolare con il signor (…), ha sempre dichiarato al suddetto personale di essere interessato esclusivamente a titoli che presentassero rendimenti elevati, si informava telefonicamente delle quotazioni dei titoli e delle aste dei titoli di stato italiani ed aveva disposto, già nel 1997, operazioni in obbligazioni Argentina ed obbligazioni Turchia rispetto alle quali il signor (…) ha fornito le informazioni relative ai rischi";
7.”vero che il signor (…) anche negli anni dal 1997 al 1999, il (…) in occasione di tutti i colloqui con il personale della filiale di (…) ed in particolare con ogni qual volta che parlava con il suddetto personale, ed in particolar modo con i signori (…) e (…), di investimenti finanziari si è sempre espresso con linguaggio tecnicamente corretto ed appropriato, ha sempre dichiarato di conoscere le diverse tipologie di strumenti finanziari e le loro diverse caratteristiche di rischiosità ha sempre discusso delle problematiche inerenti i diversi strumenti finanziari presenti nel suo portafoglio anche per ciò che concerne la strategia di diversificazione ed il rapporto tra rischio e rendimento, ed ha sempre dichiarato di preferire investimenti in titoli che potessero procurargli rendimenti elevati o comunque superiori a quelli dei titoli di stato dichiarandosi edotto del loro maggior rischio";
8. “vero che ha gli obiettivi posti dall'allora (…) nel sistema di incentivazione delle proprie filiali anche relativamente agli anni 1999,2000 e 2001 è sempre stata esclusa la negoziazione di obbligazioni non bancarie quali i bond Cirio di cui è causa';
si indicano come testi sui capitoli dal n. 1 al n. 8 che precedono i sigg.ri:
- (…) ed (…) entrambi domiciliati presso (…);
- (…) domiciliato presso (…);
9. “Vero che (…) (e, prima della fusione le singole banche in essa confluite (…)", (…) e (…)”) negli anni 2000, 2001 e 2002 ha negoziato su base individuale con la clientela in acquisto e in vendita a seconda delle richieste della clientela dalla data di rispettivo lancio sul mercato fino al default i titoli obbligazionari emessi da società del gruppo Cirio (ivi compresi i titoli Cirio s.pa 8% di cui è causa) a prezzi diversi a seconda dell'andamento del titolo e quali anche risultanti, per i titoli di cui è causa dai prospetti di fonte Bloomberg di cui al doc. 8 del fascicolo di
parte convenuta che si rammostra al teste";
10. “Vero che il numero di clienti di (…)" (in cui sono confluite (…), (…), (…)- e (…)) che detengono attualmente titoli obbligazionari emessi da società del gruppo Cirio è pari a circa lo 0,1% del totale dei clienti della (…)";
11. “Vero che circa l’83% dei titoli amministrati della clientela retail di (…) è costituita da BOT, CTT, obbligazioni bancarie e da alti titoli con rating non inferiore ad "AA";
12. “Vero che negli anni 2000, 200I e 2002 i titoli di cui ai prestiti obbligazionari emessi dalle società del gruppo Cirio (ivi compresi i titoli Cirio 8% di cui è causa) sono stati trattati da (…) (e, prima della fusione dalle singole banche in essa confluite (…), (…) e (…) all'interno di propri panieri o sistemi di scambi organizzati regolarmente comunicati alla Consob ed inseriti nell'elenco tenuto da essa Consob ai sensi dell'art 78 del D. Lgs. n. 58/98";
13. “Vero che i titoli obbligazionari in media negoziati sui panieri o sistemi di cui al precedente capitolo negli anni 2000, 2001 e 2002 erano diverse decine”;
14. “Vero che negli anni 2000, 2001 e 2002 (…) (e, prima della fusione le singole banche in essa confluite (…), (…) e (…)) ha detenuto in portafoglio titoli obbligazionari emessi da società del gruppo Cirio (ivi compresi i bond Cirio 8% di cui è causa) esclusivamente nei tempi e nelle quantità necessari a far fronte alle richieste della clientela e del mercato":
15. “Vero che negli anni 2000, 2001 e 2002 (…) (e, prima della fusione le singole banche in essa confluite (…), (…) e (…)), in relazione alla negoziazione dei titoli obbligazionari emessi da società del gruppo Cirio (ivi compresi i bond Cirio 8% di cui è causa), provvedeva giorno per giorno ad acquistare i detti titoli da alni investitori istituzionali anche terzi rispetto al (…) nelle quantità volta per volta necessaria per far fronte via via alle richieste della clientela”;
16. “Vero che in data 11.12.2000 (…) ha sottoscritto la quota di ¬ 1.000.000,00 del bond Cirio 8% (data di scadenza 2l dicembre 2005, cod. Isin (& )) e vero che, in relazione al predetto titolo, nella medesima data (& ) ha venduto ¬ 1.500.000,00 a (& ) e ¬ 79.00,00 a (& ) delle (& )";
17. "Vero che (& ) (e ciascuna delle banche in essa confluite (…), (…) e (…)) negli anni 2000, 2001 e 2002 metteva a disposizione dei dipendenti delle proprie filiali, anche tramite collegamento informatico, informazioni inerenti le caratteristiche (emittente, codice titolo, data di scadenza, tasso di interesse, ecc.) dei titoli da essa banca negoziati, ivi compresi i titoli Cirio oggetto di causa";
18. “Vero che le schede con 'copyright Bloomberg' di cui al doc. 8 del fascicolo di parte convenuta che si rammostrano al teste sono estratte dall'information provider Bloomberg e riportano le caratteristiche ed i valori di mercato storici ed duali dei diversi titoli cui ciascuna delle schede stesse si riferisce";
si indicano come testi sui capitoli dal n. 1 al n. 18 che precedono i signori:
- (…) (…) (…) tutti domiciliati presso (…)
- (…) domiciliato presso (…) limitatamente al capitolo di prova n. 11;
b) per la sola denegata ipotesi di ammissione in tutto o in parte di alcuna delle prove testimoniali dedotte dagli attori, ammettere l'esponente a prova contraria con tutti i testi di patte convenuta (…) sopra indicati sub a).
Milano, 24 novembre 2005
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l) Con atto notificato in data 14.4.2005 (…), (…) e (…) (d'ora in poi brevius, ‘i (…)’) hanno convenuto in giudizio, nelle forme del rito speciale di cui al decreto legislativo 17.1.2003 n. 5 (d'ora in avanti, per brevità di scrittura, P(rocesso)S(ocietario)) la (…), deducendo di essere contestatari presso la filiale di (…) della convenuta -che questa aveva rilevato da (…), nella quale si era fusa la (…) originaria titolare dello sportello e dei relativi
contratti- del conto corrente n. (…) e del deposito titoli n. (…).
1).1 In punto di fatto gli attori, premesso di aver intrattenuto frequentissimi rapporti con la banca (con cui avevano tra l'altro stipulato nel periodo 1992/1999 un contratto di gestione patrimoniale e diversi contratti di investimento), hanno precisato che proprio in virtù della fiducia nutrita nei confronti dei responsabili della filiale le avevano affidato gran parte dei propri risparmi; tanto che, a mo' di esempio, avevano investito nel 1997 in bond della Repubblica argentina e di quella turca solo dopo aver ricevuto dal funzionario di riferimento 'i necessari chiarimenti su caratteristiche e rischi connessi a tali operazioni' .
Nel 2000, terminato il rapporto di gestione patrimoniale, i titoli in portafoglio erano stati trasferiti in un deposito cointestato; e poiché alcuni di essi presentavano un alto indice di rischiosità, gli attori avevano avvertito la necessità di investire una parte consistente dei risparmi in titoli con basse rischiosità che possibilmente -tuttavia- garantissero un rendimento superiore ai titoli di Stato.
Apprese queste intenzioni, i responsabili della filiale avevano proposto telefonicamente ai (…) di investire parte dei risparmi in bond emessi dalla CIRIO s.p.a., caratterizzati a loro dire da scarsissimo rischio di insolvenza e dotati di piena garanzia di rimborso per il prestigio e la solidità della emittente. Pertanto (…) aveva impartito telefonicamente il 16.12.2000 l'ordine di acquistare bond della CIRIO s.p.a. 8% per un ammontare di euro 206.000,00 (cfr. doc. 2 att.).
Dopo l'acquisto, la banca non aveva fornito agli attori informazioni sull’andamento dell'investimento; tanto che solo nel novembre del 2002 i (…) avevano appreso con sgomento dalla stampa che il trustee inglese Law Debenture aveva dichiarato il default delle emissioni obbligazionarie del gruppo ClRlO, e solo nell'estate del 2003 -sempre a mezzo stampa- che le obbligazioni acquistate erano sfornite di rating, erano state negoziate dalla banca nella fase di mercato precedente alla loro emissione ufficiale (avvenuta nel gennaio 2001) ed erano destinate esclusivamente ad investitori professionali.
Quando il 29.1.2004 (…) si era rivolto sia a (…) (titolare della filiale all'epoca dell'investimento) che a (…) (cessionaria della filiale) chiedendo la restituzione del capitale investito ed il risarcimento dei danni, era iniziato un palleggio di responsabilità fra i due istituti (cfr. docc. 4-8 att.); ed a fronte dell'espresso rifiuto di (…) -alla quale il legale degli attori aveva denunziato ancora il 1°.2.2005 la nullità dell'investimento- di definire bonariamente la vertenza (cfr. docc. 9-12 ibidem), non era rimasta altra scelta che adire autorità giudiziaria.
1).2 A fondamento della propria domanda di accertamento della nullità del
contratto concluso il 16.12.2000, di restituzione ex art. 2033 cod. civ. del
capitale investito con gli interessi legali da tale data al saldo e di risarcimento dai danni subiti per i fatti esposti, i (…) hanno richiamato -denunciandone la violazione- gli artt. 21 co. 1° del decr. legsl. n. 58 del 24.2.1998 (d'ora in avanti, TUF) e 28-29 del regolamento di attuazione n. 11522/1998 emesso dalla CONSOB, deducendo in particolare:
- che al momento della conclusione dell'affare la banca (in allora. la (…)) aveva taciuto il conflitto di interessi in cui versava per esser parte del comitato di collocamento dell'emissione obbligazionaria de qua;
- che non aveva fornito la completa informazione dovuta circa i rischi dell’operazione, ed in particolare circa l'assenza di rating e di prospetto informativo;
- che la banca non si era comunque astenuta dall'effettuare l'operazione nonostante essa fosse manifestamente inadeguata ai (…) -evidentemente, non investitori professionali- per tipologia e dimensione;
- che infine, alla luce di quanto precedeva, il rifiuto della banca di farsi carico della richiesta attorea era pretestuoso poiché essa, in quanto cessionaria dei rapporti giuridici già facenti capo a (…) in relazione alla filiale di (....), doveva ritenersi responsabile in via esclusiva ex art. 58 decr. lgsl. n. 385/1993.
2)(…). s'è costituita osservando che il contratto di negoziazione titoli oggetto della domanda attorea di nullità era stato concluso anteriormente alla cessione -intervenuta per atto pubblico in data 17/7/2001 (cfr. doc. 1 conv.)- dall'allora (…) ad essa del ramo d'azienda comprensivo dell'agenzia di (…); atto in base ai cui artt. 7.2. 7.4 e 7.5 la banca cedente si era impegnata a tenerla indenne da pretese e responsabilità per fatti anteriori alla data di efficacia della cessione e sino al 30.9.2006 (cfr. docc. 2-4 ibidem).
Premesso di non disporre della documentazione relativa all'affare contestato, risalente al dicembre del 2000. ha comunque evidenziato come i primi segnali dell'insolvenza del gruppo CIRIO fossero emersi soltanto nel novembre del 2002.
Ne conseguiva che, non essendo stata la dante causa (…) in possesso di informazioni riservate o privilegiate sull'andamento del Gruppo CIRIO (con il quale non aveva mai intrattenuto rapporti), la pretesa dei (…) di riportare indietro di oltre due anni la situazione di defautt era manifestamente infondata.
Ha quindi sostenuto che la specifica attività di negoziazione impugnata -diversa dalla gestione o dal mandato- si era svolta nel pieno rispetto della normativa in materia di sollecitazione, e senza che sussistesse alcun obbligo della banca di informare i clienti di eventi successivi alla compravendita; e si era caratterizzata, come ogni investimento finanziario, per l'assunzione da parte del cliente di un rischio inversamente proporzionale al reddito atteso.
Contestata infine la sussistenza di un conflitto di interessi e del nesso causale fra gli asseriti illeciti commessi dalla banca ed il danno risentito.
(…) ha chiesto che ogni domanda contro di lei rivolta venisse respinta:
in principalità per il suo 'difetto di legittimazione' e comunque per l'obbligo di (…) di garantirla e totalmente manlevarla.
Ha pertanto contestualmente chiamato in causa (…) -cui l'atto 6 stato notificato il 20.6.2005- per sentirla condannare a rimborsarle qualsiasi somma essa chiamante fosse stata a sua volta eventualmente condannata a sborsare ai (…).
3) Gli attori hanno replicato alla comparsa di (…) ribadendo --con memoria depositata il 29.9.2005- che l'atto di cessione del ramo d'azienda invocato dalla convenuta era per essi res inter alios acta, e che (…) era responsabile 'in via immediata ed esclusiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 T.U.B., per tutti i fatti dedotti in giudizio dagli attori'.
Hanno tuttavia dedotto che la chiamata di (…) aveva prodotto ben precise conseguenze processuali, poiché aveva determinato l'automatica estensione all'istituto chiamato -sul fondamento di un orientamento della giurisprudenza di legittimità che hanno richiamato- della domanda originariamente svolta nei confronti di (…).
Ciò posto, hanno ulteriormente allegato che il contratto di investimento per
cui era causa doveva ritenersi nullo anche perché concluso in epoca anteriore all'emissione dei titoli, avvenuta nel gennaio del 2001, e quindi per mancanza dell'elemento essenziale del suo oggetto, ovvero per la sua
impossibilità materiale che ne rendeva pure inindividuabile la determinatezza (termini testualmente ripresi da una sentenza emessa il 31.1.2005 dal Tribunale di Milano).
... continua
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