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La nuova Legge sulla Privacy - Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.-
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Suppl. ord. alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174)
Codice in materia di protezione dei dati personali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega al Governo per
l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;
Visto l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge
comunitaria 2002);
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione dei dati;
Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002,
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9
maggio 2003;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno
2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione
pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia,
dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;
Emana
il seguente decreto legislativo:
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
Principi generali
Art. 1
(Diritto alla protezione dei dati personali)
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
Art. 2
(Finalità)
1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento
dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al
diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei
diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione,
armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli
interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Art. 3
(Principio di necessità nel trattamento dei dati)
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo
l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento
quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante,
rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare
l'interessato solo in caso di necessità.
Art. 4
(Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche
senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica,
ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta
dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60e 61 del codice
di procedura penale;
f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro
titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli
strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati
personali;
h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal
titolare o dal responsabile;
i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si
riferiscono i dati personali;
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti
determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal
responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere
associato ad un interessato identificato o identificabile;
o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra
operazione del trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o
più unità dislocate in uno o più siti;
q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n.
675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero
finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono
escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica,
come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate
ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico,
che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di
commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via
cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti
satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di
pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori
e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati
per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata
interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico;
e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i
servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione
circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di
un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per
la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente
abbonata;
h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa
fatturazione;
i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica
che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al
traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è
necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi
attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o
nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:
a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative,
logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in
relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque
dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per
la verifica anche indiretta dell'identità;
d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da
questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l' autenticazione informatica;
e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una
persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma
elettronica;
f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad
una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti
ad essa consentiti;
g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano
l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e
circostanze del passato;
b) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici,
anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo
delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.
Art. 5
(Oggetto ed ambito di applicazione)
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero,
effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto
alla sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da
chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega,
per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici,
salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di
applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante
stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati
personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente
personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema
di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15e 31.
Art. 6
(Disciplina del trattamento)
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati,
salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o
modificative della Parte II.
Titolo II
Diritti dell'interessato
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Art. 8
(Esercizio dei diritti)
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare
o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro
senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al
responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono
effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di
riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di
sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa
disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al
sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari,
nonché alla tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale
potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente
a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e
concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio
superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n.
121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere
a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle
lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo,
può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo
valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché
l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del
trattamento.
Art. 9
(Modalità di esercizio)
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante
lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo
sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di
cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso
è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega
o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi
assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono
essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni
familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche
mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di
riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della
procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento
dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la
richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza
costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non
minore di novanta giorni.
Art. 10
(Riscontro all'interessato)
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è
tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso
l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati
che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche
nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere
comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti
elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la
qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati
su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati
personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati
personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad
un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione
di cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta
dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e
documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati
personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni
elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di
una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche
mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non
risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un
contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel
caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal
Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in
relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita
oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa
essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta
specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un
notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è
confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o
bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della
ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.
Titolo III
Regole generali per il trattamento dei dati
Capo I
Regole per tutti i trattamenti
Art. 11
(Modalità del trattamento e requisiti dei dati)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre
operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo
di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento
dei dati personali non possono essere utilizzati.
Art. 12
(Codici di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del
principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del
Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e
di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti
anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la
diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del
Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente
codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce
condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato
da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i
trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e
all'articolo 139.
Art. 13
(Informativa)
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono
previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di
diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio
dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più
responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le
modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili.
Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio
dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche
disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che
fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un
soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza
dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per
l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma
1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante,
prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al
diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
Art. 14
(Definizione di profili e della personalità dell'interessato)
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione
del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di
dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del
trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la
determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un
contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie
individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.
Art. 15
(Danni cagionati per effetto del trattamento)
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al
risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.
Art. 16
(Cessazione del trattamento)
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli
scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in
conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di
buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre
disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.
Art. 17
(Trattamento che presenta rischi specifici)
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici
per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla
natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso
nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in
applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare
all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di
trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.
Capo II
Regole ulteriori per i soggetti pubblici
Art. 18
(Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito
soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal
presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai
regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli
organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso
dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.
Art. 19
(Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari)
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli
sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2,
anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è
ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale
norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma
2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici
e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono
previste da una norma di legge o di regolamento.
Art. 20
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che
possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico
perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse
pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo
in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne
effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in
conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g),
anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti
pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai
medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le
quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei
dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a
identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e
integrata periodicamente.
Art. 21
(Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le
finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei
dati giudiziari.
Art. 22
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo
modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso
riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per
svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici
verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché
la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità
perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria
iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i
dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica
attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a
soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con
l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati,
li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono
di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati
separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I
medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in
elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti
pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili
per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psicoattitudinali
volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo
14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando
banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono
ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla
Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.
Capo III
Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici
Art. 23
(Consenso)
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è
ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello
stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in
riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se
sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24
(Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso)
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa
comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la
medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso
per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il
consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo
congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma
2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla
base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un
terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società
controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un
legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a
soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi
determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e
con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per
esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.
Art. 25
(Divieti di comunicazione e diffusione)
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal
Garante o dall'autorità giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero
quando è decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove
prescritta.
2. E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da
forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri
soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
Art. 26
(Garanzie per i dati sensibili)
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei
limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro
quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il
provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali
verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il
titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento
a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime
confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i
dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime
determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi
indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale
o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di
categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa
autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di
lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi
partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati
dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli
aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione,
ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente,
associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati,
prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli
interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero
da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in
sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato,
ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile;
d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche
in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza,
nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia
e di buona condotta di cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
Art. 27
(Garanzie per i dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è
consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
trattati e di operazioni eseguibili.
Titolo IV
Soggetti che effettuano il trattamento
Art. 28
(Titolare del trattamento)
1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica
amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del
trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un
potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi
compreso il profilo della sicurezza.
Art. 29
(Responsabile del trattamento)
1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed
affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più
soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il
quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di
cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
Art. 30
(Incaricati del trattamento)
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano
sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del
trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona
fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito
agli addetti all'unità medesima.
Titolo V
Sicurezza dei dati e dei sistemi
Capo I
Misure di sicurezza
Art. 31
(Obblighi di sicurezza)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e
preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
Art. 32
(Particolari titolari)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai
sensi dell'articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per
salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrità dei dati relativi al traffico, dei dati relativi
all'ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o
cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di
misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di
comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è
definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla
normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa
gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della
sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle
misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili
rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
Capo II
Misure minime di sicurezza
Art. 33
(Misure minime)
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da
speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure
minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare
un livello minimo di protezione dei dati personali.
Art. 34
(Trattamenti con strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se
sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti
misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai
singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad
accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della
disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di
dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
Art. 35
(Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è
consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto
nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai
singoli incaricati o alle unità organizzative;
b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli
incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso
selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.
Art. 36
(Adeguamento)
1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente
capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza
maturata nel settore.
Titolo VI
Adempimenti
Art. 37
(Notificazione del trattamento)
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo
se il trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od
oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione
assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla
fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive,
sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti
od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale;
d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di
servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili
per fornire i servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto
terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre
ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al
rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di
obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e
alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali,
con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con analogo
provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può
anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non
suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.
3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il
trasferimento all'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a
chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche
mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili
tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di
applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Art. 38
(Modalità di notificazione)
1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio del
trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del
trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.
2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa per via telematica
utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite,
anche per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del
ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la notificazione
anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente,
anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento
o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a
nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi
dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta,
salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque.
Art. 39
(Obblighi di comunicazione)
1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti
circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto
pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma
anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di
ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati
decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa
determinazione anche successiva del Garante. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata
utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo
per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del
ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.
Art. 40
(Autorizzazioni generali)
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione del Garante sono
applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari
o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 41
(Richieste di autorizzazione)
1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione
rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di
autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi
dell'articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità
del trattamento lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il
modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via
telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui
all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse
anche mediante telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il
termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di
scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare un'autorizzazione
provvisoria a tempo determinato.
Titolo VII
Trasferimento dei dati all'estero
Art. 42
(Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)
1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da
restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell'Unione
europea, fatta salva l'adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in
caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.
Art. 43
(Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o
mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente
all'Unione europea è consentito quando:
a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati
sensibili, in forma scritta;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell'interessato;
c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con
legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o
individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la
medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso
per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il
consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo
congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma
2;
e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi,
ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o
documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per
esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.
Art. 44
(Altri trasferimenti consentiti)
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non
appartenente all'Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla
base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto;
b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4,
della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le
quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all'Unione europea
garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie
sufficienti.
Art. 45
(Trasferimenti vietati)
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del
territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento,
diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è vietato quando l'ordinamento
del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone
adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le
relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
PARTE II
DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
Titolo I
Trattamenti in ambito giudiziario
Capo I
Profili generali
Art. 46
(Titolari dei trattamenti)
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli
altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati
personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell'allegato C) al presente
codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici,
relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. I
provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno
di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati
nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 47
(Trattamenti per ragioni di giustizia)
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e
grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il
Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia,
le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13e 16, da 18a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i
trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di
controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di
magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività
ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria
attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la
segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.
Art. 48
(Banche di dati di uffici giudiziari)
1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità
alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici,
l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari
possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti
pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di
comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto
delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3e 11del presente codice.
Art. 49
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del
decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni
regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del presente codice nella materia penale
e civile.
Capo II
Minori
Art. 50
(Notizie o immagini relative a minori)
1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini
idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a
qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.
Capo III
Informatica giuridica
Art. 51
(Principi generali)
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e
il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti
dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia
interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale
della medesima autorità nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado
depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema
informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le
cautele previste dal presente capo.
Art. 52
(Dati identificativi degli interessati)
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il
contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella
cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di
giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della
sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione
della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su
riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione
delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o
provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori
formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità
può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della
dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la
cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione,
recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le
generalità e gli altri dati identificativi di.....".
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti
l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione
delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente
alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri
provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad
omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità,
altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche
indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di
famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo
ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la
richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo
l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito
presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del
contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
Titolo II
Trattamenti da parte di forze di polizia
Capo I
Profili generali
Art. 53
(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento
di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge,
ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base
ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano
le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39a 45;
b) articoli da 145a 151.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al presente
codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i
relativi titolari.
Art. 54
(Modalità di trattamento e flussi di dati)
1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in
conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e
documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal
fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la
consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione
elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti
disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal
Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei
collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati
necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.
2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53sono conservati
separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui
all'articolo 53 assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati
personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del
casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie
per le finalità di cui all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui
all'articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e
provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro
elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti
elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.
Art. 55
(Particolari tecnologie)
1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all'interessato,
con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi
all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle
informazioni e all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e
degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base di
preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39.
Art. 56
(Tutela dell'interessato)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121,
e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro
elaborazione dati di cui all'articolo 53, a dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da
organi, uffici o comandi di polizia.
Art. 57
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono
individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al
trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e
da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R
(87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità
sono individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità
perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in
particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;
b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla
legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle
modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono
stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a
situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11,
dell'individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati
che non richiedono il loro utilizzo;
d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura
dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti
nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di
un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;
f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche
mediante il ricorso a sistemi di indice.
Titolo III
Difesa e sicurezza dello stato
Capo I
Profili generali
Art. 58
(Disposizioni applicabili)
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4e 6 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della
medesima legge, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle
previste negli articoli da 1a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento,
le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1,
nonché alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono
stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di
applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie di
dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione
all'aggiornamento e alla conservazione.
Titolo IV
Trattamenti in ambito pubblico
Capo I
Accesso a documenti amministrativi
Art. 59
(Accesso a documenti amministrativi)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per
l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la
relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi
regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le
operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività
finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.
Art. 60
(Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende
tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.
Capo II
Registri pubblici e albi professionali
Art. 61
(Utilizzazione di dati pubblici)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi,
registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui
deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per
l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla
Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d'Europa in relazione all'articolo 11.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli
sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla
legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai
sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può
essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che
incidono sull'esercizio della professione.
3. L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi
ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in
relazione all'attività professionale.
4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi
notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non
menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale
informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.
Capo III
Stato civile, anagrafi e liste elettorali
Art. 62
(Dati sensibili e giudiziari)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20e 21, le finalità
relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione
residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché al
rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.
Art. 63
(Consultazione di atti)
1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti
previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Capo IV
Finalità di rilevante interesse pubblico
Art. 64
(Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20e 21, le finalità di
applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione
dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti
anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della
protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione
di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti,
all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione
alla vita pubblica e all'integrazione sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in
esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o
comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede
specificamente il trattamento.
Art. 65
(Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20e 21, le finalità di
applicazione della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della
segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta
degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono
consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in
particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative
regolarità;
c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di
rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli
organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare,
l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le
finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla
presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle
cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e
giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative,
commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di
sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti
degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un
mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere
comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita
la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il
rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 66
(Materia tributaria e doganale)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20e 21, le attività
dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle
disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di
imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la
cui esecuzione è affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le
attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli
obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa
comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali
obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette
alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli immobili
e alla conservazione dei registri immobiliari.
Art. 67
(Attività di controllo e ispettive)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
di:
a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività
amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità,
efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici
funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e
giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui
all'articolo 65, comma 4.
Art. 68
(Benefici economici ed abilitazioni)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20e 21, le finalità di
applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di
benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli
indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di
richieste estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore
di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla
legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni,
fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche,
franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni
ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per
la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità
di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di
diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 69
(Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20e 21, le finalità di
applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di
riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di
accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di
competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone
giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di
autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza,
di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
Art. 70
(Volontariato e obiezione di coscienza)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 e 21, le finalità di
applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di
volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro
sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione
internazionale.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della
legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di
coscienza.
Art. 71
(Attività sanzionatorie e di tutela)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20e 21, le finalità:
a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da
parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo 391-quater del codice di procedura penale, o
direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del
termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della libertà personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b)
del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto
della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 72
(Rapporti con enti di culto)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20e 21, le finalità
relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e
comunità religiose.
Art. 73
(Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20e 21, nell'ambito
delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con
particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri
soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti
o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso,
accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20e 21,
nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e
materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento
all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni
immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con
particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di
ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di
iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.
Capo V
Particolari contrassegni
Art. 74
(Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a
servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che
devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare
l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la
speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.
2. Le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni
con modalità che non consentono, parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta
di esibizione o necessità di accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque
titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro
documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di
veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
Titolo V
Trattamento di dati personali in ambito sanitario
Capo I
Principi generali
Art. 75
(Ambito applicativo)
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.
Art. 76
(Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito
di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute:
a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il
trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della
salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;
b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la
finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità
semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di
particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.
Capo II
Modalità semplificate per informativa e consenso
Art. 77
(Casi di semplificazione)
1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma
2:
a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo
interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è
richiesto ai sensi dell'articolo 76;
c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.
Art. 78
(Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato
relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente
comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.
2. L'informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali
necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal
pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o
di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. L'informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi,
ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati
pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo 13,
comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del
trattamento.
4. L'informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda
anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal
pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti
individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in forma
associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.
5. L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali
trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali,
nonché per la dignità dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica
controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare
evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;
b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione
elettronica.
Art. 79
(Informativa da parte di organismi sanitari)
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate
relative all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78e 81in riferimento ad una pluralità di
prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture
ospedaliere o territoriali specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta informativa e
il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri
reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.
3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78e 81possono essere utilizzate in modo
omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel
complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità
semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al
presente articolo e dai soggetti di cui all'articolo 80.
Art. 80
(Informativa da parte di altri soggetti pubblici)
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire
un'unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in
tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o
strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del
lavoro.
2. L'informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi
agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e
mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività
amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.
Art. 81
(Prestazione del consenso)
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è
necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere
manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è
documentato, anziché con atto scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente la
professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati
effettuato da uno o più soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli articoli
78, 79e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di più professionisti ai
sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso
conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione,
annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera
sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse
specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.
Art. 82
(Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica)
1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza
ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene
pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente
ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire
senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:
a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere
dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la
potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica
dell'interessato.
3. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza
ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può
essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o
efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita all'interessato anche
ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è
necessario.
Art. 83
(Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati)
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79e 80 adottano idonee misure per garantire,
nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali
e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto
previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di
misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti
amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza
e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di
apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di
informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale
documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o
dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni
operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa
essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una
prestazione di pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere
e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla
dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati
e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire
nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa
dell'esistenza di un particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto
professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.
Art. 84
(Comunicazione di dati all'interessato)
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti
all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le
professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato
dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali
forniti in precedenza dal medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni
sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti
con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a
rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera
a). L'atto di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è
effettuato il trattamento di dati.
Capo III
Finalità di rilevante interesse pubblico
Art. 85
(Compiti del Servizio sanitario nazionale)
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli
altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:
a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in
Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale
navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in
commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di
sicurezza e salute della popolazione;
f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonché alle
trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione
ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute
effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di
tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i
quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del
Garante ai sensi dell'articolo 76.
3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su
essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una
guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato è lecito da parte dei soli soggetti che
perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologie di
dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di
cui al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta in volta
trattati.
Art. 86
(Altre finalità di rilevante interesse pubblico)
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e
giudiziari, relative alle attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in
materia di:
a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con
particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni
analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di
interruzione della gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine
di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici
necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo
preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in
particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi,
di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione alla famiglia
del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di
volontariato impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85,
comma 4.
Capo IV
Prescrizioni mediche
Art. 87
(Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio
sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da
permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità connesse al controllo
della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi
epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a
carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del
decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del
relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di
tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte per
l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la visione
solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti
necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e
successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante
sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa al controllo della
correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.
5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche
presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della
prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca
in conformità alla legge, quando è indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.
6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata una
ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull'uso di una
fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.
Art. 88
(Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico,
anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità dell'interessato non sono
indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell'interessato solo se
ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un'effettiva necessità
derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di
preparazione o di utilizzazione.
Art. 89
(Casi particolari)
1. Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione di disposizioni
normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l'interessato o recanti
particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato ai sensi del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate
separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.
Capo V
Dati genetici
Art. 90
(Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti
da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che
acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere
nell'informativa ai sensi dell'articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle
finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che
possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al
medesimo trattamento per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il
dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.
Capo VI
Disposizioni varie
Art. 91
(Dati trattati mediante carte)
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale
eventualmente registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei
servizi, o trattati mediante le medesime carte è consentito se necessario ai sensi dell'articolo
3, nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all'articolo
17.
Art. 92
(Cartelle cliniche)
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella
clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per
assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli
eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa
scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere
accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:
a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma
4, lettera c), di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una
situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente
in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 93
(Certificato di assistenza al parto)
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre
sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si
osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati
personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere
nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi
abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella
può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler
essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia
identificabile.
Art. 94
(Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati,
schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell'articolo 3
anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore
del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla
medesima data, in particolare presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle
varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al decreto del Ministro della salute in data 21
dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro
della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo
2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro della
sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.
Titolo VI
Istruzione
Capo I
Profili generali
Art. 95
(Dati sensibili e giudiziari)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20e 21, le finalità di
istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con
particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.
Art. 96
(Trattamento di dati relativi a studenti)
1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche
all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati,
possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti
scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o
giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli
interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati
esclusivamente per le predette finalità.
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla
riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito
degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.
Titolo VII
Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici
Capo I
Profili generali
Art. 97
(Ambito applicativo)
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato per scopi storici,
statistici o scientifici.
Art. 98
(Finalità di rilevante interesse pubblico)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20e 21, le finalità
relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei
documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo
quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo
unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;
b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.
Art. 99
(Compatibilità tra scopi e durata del trattamento)
1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è
considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o
trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici può essere
effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i
dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere conservati o ceduti
ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.
Art. 100
(Dati relativi ad attività di studio e ricerca)
1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e
tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con
autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati
relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi,
ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi dell'articolo
7, comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi
in base ai quali sono comunicati o diffusi.
Capo II
Trattamento per scopi storici
Art. 101
(Modalità di trattamento)
1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti o
provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per
altre finalità nel rispetto dell'articolo 11.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere
utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il
perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il
perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o
fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.
Art. 102
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società
scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da
osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del
presente codice applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di
articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti
concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo
familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è informato dall'utente
della prevista diffusione di dati;
c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di
trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento all'uniformità dei criteri da seguire per
la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.
Art. 103
(Consultazione di documenti conservati in archivi)
1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli
enti pubblici e in archivi privati è disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal
presente codice.
Capo III
Trattamento per scopi statistici o scientifici
Art. 104
(Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici
o, in quanto compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene
conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da
altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al
progresso tecnico.
Art. 105
(Modalità di trattamento)
1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per
prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per
scopi di altra natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti
all'interessato, nei modi di cui all'articolo 13 anche in relazione a quanto previsto dall'articolo
106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui all'articolo 106 sono tali da
consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o
convivente, l'informativa all'interessato può essere data anche per il tramite del soggetto
rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per
altri scopi, l'informativa all'interessato non è dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato
rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dai codici
di cui all'articolo 106.
Art. 106
(Codici di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di uno o più codici di
deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società
scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici
o scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già
compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla
base di analoghe garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai
casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed
effettivi scopi statistici o scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e
le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle
informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla
comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati
identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a
seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle
pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del
trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere dal
consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle predette
raccomandazioni;
e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente
al trattamento dei dati sensibili;
f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire
al personale incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non
eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 31, anche in riferimento alle
cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono incaricati e
l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi
anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici
o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle garanzie
previste dall'articolo 44, comma 1, lettera a);
h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non sono tenuti in base
alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di
riservatezza.
Art. 107
(Trattamento di dati sensibili)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini
statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al
trattamento di dati sensibili, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate,
individuate dal codice di cui all'articolo 106 e l'autorizzazione del Garante può essere rilasciata
anche ai sensi dell'articolo 40.
Art. 108
(Sistema statistico nazionale)
1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema
statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona condotta
sottoscritto ai sensi dell'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda il
trattamento dei dati sensibili indicati nel programma statistico nazionale, l'informativa
all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi
dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.
Art. 109
(Dati statistici relativi all'evento della nascita)
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi
ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di
direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità
16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall'Istituto nazionale della statistica,
sentito il Ministro della salute, dell'interno e il Garante.
Art. 110
(Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)
1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute,
finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è
necessario quando la ricerca è prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede
specificamente il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria
previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla
comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39. Il consenso non è inoltre necessario
quando a causa di particolari ragioni non è possibile informare gli interessati e il programma di
ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello
territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo 40.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 7 nei riguardi dei
trattamenti di cui al comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono
annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti
significativi sul risultato della ricerca.
Titolo VIII
Lavoro e previdenza sociale
Capo I
Profili generali
Art. 111
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei
dati personali effettuato per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro,
prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa all'interessato e per l'eventuale
prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità di
occupazione di cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati
personali anche sensibili.
Art. 112
(Finalità di rilevante interesse pubblico)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20e 21, le finalità di
instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo,
dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di
altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in
particolare, quelli effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale
anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi,
anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti
per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per
incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi
compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi
retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi
compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di
igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia
sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia
di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione
di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di
assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano
ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati
specificamente;
g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e
contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le
rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di
arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;
l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di
assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo
parziale;
n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma
anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.
Capo II
Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro
Art. 113
(Raccolta di dati e pertinenza)
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Capo III
Divieto di controllo a distanza e telelavoro
Art. 114
(Controllo a distanza)
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 115
(Telelavoro e lavoro a domicilio)
1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro è tenuto
a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto
quanto si riferisce alla vita familiare.
Capo IV
Istituti di patronato e di assistenza sociale
Art. 116
(Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato)
1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale,
nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli
enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso
manifestato ai sensi dell'articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le lineeguida
di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e
gli enti eroganti le prestazioni.
Titolo IX
Sistema bancario, finanziario ed assicurativo
Capo I
Sistemi informativi
Art. 117
(Affidabilità e puntualità nei pagamenti)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di
sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al
consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli
interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati
personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato.
Art. 118
(Informazioni commerciali)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di
informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto
dall'articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l'informativa all'interessato e idonei
meccanismi per garantire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.
Art. 119
(Dati relativi al comportamento debitorio)
1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118 sono altresì
individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in
banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento
debitorio dell'interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all'articolo 117,
tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.
Art. 120
(Sinistri)
1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)
definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca
di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel
settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le
modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le
pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti
fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per
l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono
consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2,
comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni.
Titolo X
Comunicazioni elettroniche
Capo I
Servizi di comunicazione elettronica
Art. 121
(Servizi interessati)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali
connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti
pubbliche di comunicazioni.
Art. 122
(Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l'uso di una rete di comunicazione
elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o
di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.
2. Il codice di deontologia di cui all'articolo 133 individua i presupposti e i limiti entro i
quali l'uso della rete nei modi di cui al comma 1, per determinati scopi legittimi relativi alla
memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della
comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall'abbonato o dall'utente, è
consentito al fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell'abbonato e
dell'utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa informativa ai sensi
dell'articolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e la durata del
trattamento.
Art. 123
(Dati relativi al traffico)
1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete
pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della
comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per
l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di
documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un
periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per
effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può
trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di
commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a
valore aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il
proprio consenso, che è revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore del servizio informa l'abbonato o
l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata
del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati
del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del
fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della
gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della
commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a
valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo
svolgimento di tali attività e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati
anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla
fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in
particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.
Art. 124
(Fatturazione dettagliata)
1. L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di
spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla
data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla
località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad
abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale,
gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla
fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata all'abbonato relativa alle comunicazioni effettuate non
sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie
per attivare le modalità alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri
chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o
riferiti a periodi limitati, l'abbonato può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle
comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può
autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.
Art. 125
(Identificazione della linea)
1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante
la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve
avere tale possibilità linea per linea.
2. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato
chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la
presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.
3. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale
indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità,
mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o
abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato
chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la
presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi
non appartenenti all'Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano
anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella
collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa
gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2,
3 e 4.
Art. 126
(Dati relativi all'ubicazione)
1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli
abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o l'abbonato ha
manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per
la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati
sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno
sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che
i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e l'abbonato che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi
all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, l'interruzione temporanea del trattamento di
tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei
commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi
dell'articolo 30, sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni
o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è
strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare
l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di
interrogazione automatizzata.
Art. 127
(Chiamate di disturbo e di emergenza)
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete
pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
renda temporaneamente inefficace la soppressione della ...

... continua
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