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Se spetta la provvigione nel caso in cui le trattative siano state interrotte e successivamente riprese senza l'ausilio dell'agenzia di intermediazione.-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, II^ Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.T. Dr. Francesco Spiezia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 30808/99 del Ruolo Generale del Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Civile, promossa da … omissis …, rapp.ta e difesa dall’Avv. … omissis … e presso la stessa elett.te dom.ta in … omissis …, nei confronti della soc. … omissis …, Agenzia Immobiliare … omissis …, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. … omissis …, con sede in … omissis … alla Via … omissis …, rapp.ta e difesa dall’Avv. Umberto d’Aragona, elett.te dom.ta in uno al suddetto procuratore presso lo studio dell’Avv. … omissis … in … omissis …, avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n° 145/99.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione l’attrice, proponeva formale opposizione al D.I. n° 145/99 del Tribunale di Nocera Inferiore, con il qual e v e n i v a i n g i u n t o i l p a g a m e n t o d e l l a s o m m a d i £ 9 . 0 0 0 . 0 0 0 ( ¬ 4 . 6 4 8 , 1 1 ) o l t r e i n t e r e s s i , I V A c o m p r e s a , o l t r e s p e s e , d i r i t t i e d o n o r a r i o d e l p r o c e d i m e n t o m o n i t o r i o , p e r a v e r l o p p o s t a p r o p o s t o a l l o p p o n e n t e u n a p p a r t a m e n t o s i t o i n N o c e r a I n f e r i o r e . -
C o n c o mparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l’opposta impugnando preliminarmente i fatti, le deduzioni e le richieste formulate nell’atto di opposizione, nonché tutta la documentazione esibita a corredo, evidenziandone l’assoluta e manifesta infondatezza in fatto e in diritto. Per questi motivi veniva richiesta la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, la quale veniva riconosciuta con ordinanza del 30/08/1999, sussistendone i presupposti di legge.
Nel corso del giudizio, veniva espletata prova per testi e all’udienza del 05/01/05 le parti precisate le conclusioni chiedevano che la causa fosse assegnata a sentenza con i termini di cui all’art. 190 C.p.c.
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Il decreto ingiuntivo n° 145/99 è fondato e pertanto la opposizione va rigettata per i seguenti motivi.
Preliminarmente occorre chiarire che appare incontestabile il diritto del mediatore alla provvigione, non rilevando la circostanza, dedotta da parte attrice, che le trattative fossero state interrotte e successivamente riprese senza l’ausilio della società opposta; è, infatti, innegabile il rapporto di causalità tra l’operato del mediatore, concretatosi nel ritrovamento, indicazione ed avvicinamento dei due contraenti, frutto di una ricerca utile fatta dal mediatore e successivamente valorizzata dalle parti, e la successiva conclusione della trattativa. Pertanto la sussistenza del rapporto della causalità non implica necessariamente che l’attività del mediatore debba risultare fattore esclusivo e determinante della conclusione dell’affare, ben potendo concorrere altri fattori causali, così come non rilevando eventuali ripensamenti di una delle parti, ovvero il successivo intervento di altro intermediario, in quanto fattori inidonei ad incidere sull’efficacia causale concorrente o esclusiva dell’opera del mediatore. Inoltre, non rileva la circostanza che la società opposta abbia taciuto all’acquirente che l’appartamento fosse gravato da ipoteca, dovendo riferire alle parti circostanze a lui note, ex art. 1759 c.c., difettando altresì la prova che questa fosse a conoscenza di tale circostanza e l’abbia taciuta all’acquirente.
Il principio fondamentale relat...
... continua
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