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Decreto Ministero Giustizia 02.02.2006
Fondo di solidarietà per gli acquirenti di immobili
Decreto Ministero Giustizia 02.02.2006, G.U. 10.02.2006

Istituito del Fondo di solidarietà a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell'insolvenza del costruttore, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore.
E' quanto previsto dal decreto della Ministero della Giustizia del 2 febbraio 2006 in attuazione dell'art. 18, co. 6, del decreto legislativo n. 122 del 2005.
La gestione del Fondo è attribuita alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a. (Consap), che vi provvede per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base di apposita concessione, approvata con decreto del medesimo Ministero.
La domanda di accesso al Fondo deve essere presentata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto. Essa può essere presentata: per via telematica, utilizzando il modulo interattivo disponibile sul sito Internet della Consap S.p.a.; per consegna diretta presso la sede della stessa Concessionaria; a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno inoltrata alla sede della Concessionaria.
(Altalex, 14 febbraio 2006)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 2 febbraio 2006
Istituzione del Fondo di solidarieta' per gli acquirenti di beni immobili da costruire, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.
(G.U. n. 34 del 10-2-2006)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 2 agosto 2004, n. 210, recante «Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniale degli acquirenti di immobili da costruire»; Visto l'art. 3, comma 1, lettera f) della legge n. 210 del 2004, il quale detta principi e criteri direttivi per l'istituzione di un Fondo di solidarieta' a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell'insolvenza del costruttore che abbia comportato l'apertura di procedure implicanti una situazione di crisi del costruttore non conclusa alla data del 31 dicembre 1993, ne' aperta successivamente alla data di pubblicazione del decreto legislativo delegato, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprieta' o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore o l'acquisto della titolarita' di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa; Visto l'art. 3, comma 1, lettere g), h), i) ed l) della legge n. 210 del 2004, il quale detta principi e criteri direttivi per il reperimento delle risorse destinate ad alimentare il Fondo, l'individuazione del gestore del Fondo, l'articolazione del Fondo in sezioni autonome, la disciplina dei requisiti e delle modalita' di accesso ai contributi del Fondo; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante: «Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210, che istituisce il Fondo di solidarieta' per gli acquirenti degli immobili da costruire; Visto l'art. 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che stabilisce i requisiti per l'accesso alle prestazioni del Fondo; Visto l'art. 14 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che prevede la struttura ed il funzionamento del Fondo; Visto l'art. 15 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che disciplina le modalita' di gestione del Fondo; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che istituisce il contributo obbligatorio a carico dei costruttori tenuti all'obbligo di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della prescritta fideiussione; Visto l'art. 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che disciplina le modalita' di accesso alle prestazioni del Fondo e l'istruttoria sulle domande; Visto, in particolare, l'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il quale dispone che con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono dettate disposizioni relative alle modalita', anche telematiche, di presentazione della domanda ed al contenuto della documentazione da allegare a questa, nonche' in merito allo svolgimento dell'attivita' istruttoria di cui al medesimo articolo; Visto, in particolare, l'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, secondo il quale la domanda di accesso alle prestazioni del Fondo deve essere presentata dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 6; Visto, in particolare, l'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il quale prevede che, con il decreto interministeriale di cui al comma 6, e' costituito un apposito comitato il cui parere puo' essere acquisito dal quale il gestore del Fondo al fine di determinare, nello svolgimento dell'attivita' istruttoria, criteri di valutazione uniformi in merito a situazioni e documentazioni ricorrenti;
Decreta:
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto devono intendersi: a) per «acquirente», per «costruttore», per «situazione di crisi», per «immobili da costruire» le definizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122; b) per «decreto legislativo», il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122; c) per «Fondo», il Fondo di solidarieta' per gli acquirenti di beni immobili da costruire di cui all'art. 12, punto 1 del decreto legislativo; d) per «Gestore», la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap S.p.a.
Art. 2. Presentazione della domanda
1. La domanda di accesso al Fondo e' presentata dai soggetti in possesso dei requisiti indicati nell'art. 13 del decreto legislativo, utilizzando il modulo di cui all'allegato A del presente decreto, entro il termine di decadenza di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. La domanda per l'accesso al Fondo puo' essere presentata: a) per via telematica, utilizzando il modulo interattivo disponibile sul sito Internet del gestore; b) per consegna diretta presso la sede del gestore, che ne rilascia ricevuta; c) a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, inoltrato alla sede del gestore. 3. I dati contenuti nelle domande vengono elaborati dal gestore al fine di fornire le informazioni propedeutiche alla successiva definizione delle aree territoriali e delle corrispondenti sezioni autonome del Fondo con il decreto di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo.
Art. 3. Documentazione da allegare alla domanda
1. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione: a) copia del documento d'identita'; b) copia del contratto preliminare di vendita, ovvero di altro atto o contratto che abbia o possa avere per effetto l'acquisto, l'assegnazione o comunque iltrasferimento non immediato, a se' o ad un proprio parente in primo grado, della proprieta' o della titolarita' di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire; c) atto che certifichi l'esistenza di procedure implicanti una situazione di crisi del costruttore non ancora conclusa in epoca antecedente al 31 dicembre 1993, ne' aperta successivamente al 21 luglio 2005. Tale situazione puo' essere rappresentata da uno dei seguenti documenti: 1) copia della sentenza di fallimento o della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, ovvero certificato rilasciato dal registro delle imprese attestante il ricorrere delle predette situazioni di crisi; 2) copia del decreto che dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; 3) copia del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o l'amministrazione straordinaria, ovvero certificato rilasciato dal registro delle imprese, attestante l'apertura delle predette procedure; 4) certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente o dal registro delle imprese, attestante la pendenza della procedura di fallimento, ovvero di concordato preventivo, ovvero di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di amministrazione straordinaria alla data del 31 dicembre 1993, nel caso in cui le stesse siano iniziate anteriormente a tale data; d) prova documentale della sussistenza della perdita di somme di denaro versate o di altri beni trasferiti al cos...

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