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LEGGE 14 MAGGIO 1981, n. 219
LEGGE 14 MAGGIO 1981, n. 219 (GU n. 134 Suppl.Ord. del 18/05/1981) CONVERSIONE IN LEGGE,DEL DECRETO-LEGGE 19 MARZO 1981,N.75 , RECANTE ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981. PROVVEDIMENTI ORGANICI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI COLPITI. URN: urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219
Preambolo
LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
PARTE I CONVERSIONE IN LEGGE,CON MODIFICAZIONI,DEL DECRETO- LEGGE 19 MARZO 1981,N.75 .
ART.1 (DISPOSITIVO DI CONVERSIONE).
  IL DECRETO-LEGGE 19 MARZO 1981,N.75 ,RECANTE ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981, È CONVERTITO IN LEGGE CON LE SEGUENTI MODIFICAZIONI:
  DOPO LO ARTICOLO 1 SONO AGGIUNTI I SEGUENTI:
  'ART.1-BIS. - L'IMPORTO DOVUTO PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981 E ALLOGGIATI,A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI,IN PREFABBRICATI LEGGERI O CONTAINERS,E' RIDOTTO DEL 50 PER CENTO FINO ALLA DATA DI PERMANENZA NELLE PREDETTE STRUTTURE.
  UNA ULTERIORE RIDUZIONE DEL 25 PER CENTO SI APPLICA A FAVORE DI COLORO I QUALI SI TROVINO NELLE CONDIZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE E SIANO RESIDENTI NEI COMUNI MONTANI O PARZIALMENTE MONTANI FRA QUELLI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICÌ;
  'ART.1-TER. - LE SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI ALLOGGI COSTRUITI PER LA SISTEMAZIONE PROVVISORIA DEI SENZA TETTO GRAVANO SUL FONDO DI CUI ALL' ARTICOLO 3 DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL PRESENTE DECRETO-LEGGÈ;
  'ART.1-QUATER. - AI PROPRIETARI,AI PROPRIETARI COLTIVATORI DIRETTI,AI FITTAVOLI, AI MEZZADRI,AI COLONI O COMPARTECIPANTI SPETTANO LE INDENNITA PREVISTE DALLA LEGGE 29 LUGLIO 1980,N.385 .NON SI FA LUOGO AI CONGUAGLI DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE MEDESIMA,NEL CASO IN CUI I SOGGETTI SUINDICATI ACCETTINO UNA MAGGIORAZIONE DEL SETTANTA PER CENTO DELL'INDENNITA';
  L'ARTICOLO 2 È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
  'ART.2. - LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI,ANCHE A MEZZO DELLA SPECIALE DELEGAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 15-TER DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1980,N.776,CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1980,N.874,PROVVEDE ALTRESI' AL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI LOCALI COLPITI DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981 ED ALLA RELATIVA ASSISTENZA TECNICA:
a)  PER L'ACQUISTO,NEI COMUNI NEI QUALI MAGGIORE È IL NUMERO DEGLI ABITANTI RIMASTI PRIVI DI ALLOGGIO - PER EFFETTO DEL TERREMOTO -, DI UNITÀ IMMOBILIARI DA LOCARE AI SENSI DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1978,N.392 ,AD ABITANTI SENZA TETTO,PER LA PERDITA DELLA ABITAZIONE CONDOTTA IN LOCAZIONE O DI PROPRIETÀ DEGLI STESSI,NONCHÉ PER LE RELATIVE EVENTUALI OPERE DI COMPLETAMENTO E RIATTAMENTO,AI SENSI DELL' ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE 15 DICEMBRE 1979,N.629 , CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI,NELLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1980,N.25.SUGLI INCREMENTI DI VALORE DI TALI IMMOBILI,L'IMPOSTA DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972,N.643 ,ESUCCESSIVE MODIFICAZIONI,È RIDOTTA AL 50 PER CENTO;
b) PER LA URGENTE REALIZZAZIONE,ANCHE CON L'ADOZIONE DI PROCEDIMENTI DI PREFABBRICAZIONE,DI ALLOGGI DA LOCARE AI SENSI DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1978,N.392,AGLI ABITANTI RIMASTI PRIVI DI ABITAZIONE PER EFFETTO DEL SISMA,COMPRESE LE OCCORRENTI AREE E OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA;
c)  PER L'ACQUISTO E L'URBANIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE AD INSEDIAMENTI ABITATIVI E PRODUTTIVI DAI PIANI DI RICOSTRUZIONE DEI COMUNI INDICATI NEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CUI AL DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO 1981,N.19 ,CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 APRILE 1981,N.128. L'ASSEGNATARIO DI UNO DEGLI IMMOBILI DI CUI ALLE LETTERE A) E B) DEL PRECEDENTE COMMA PUÒ CHIEDERE AL COMUNE IL RISCATTO,IN PERMUTA DELL'UNITÀ IMMOBILIARE DISTRUTTA O GRAVEMENTE DANNEGGIATA DAL TERREMOTO,CON DIVIETO DI ALIENAZIONE O DI LOCAZIONE PER UN DECENNIO.
  PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI CUI AL PRIMO COMMA,LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SI AVVALE DELLA SOMMA DI LIRE 1.000 MILIARDI,DI CUI AL PRIMO COMMA DELL' ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE 28 FEBBRAIO 1981,N.38 ,CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI,NELLA LEGGE 23 APRILE 1981,N.153';
  DOPO L'ARTICOLO 2 È AGGIUNTO IL SEGUENTE:
  'ART.2-BIS. - I COMUNI,ALL'ATTO DELLA RICHIESTA DEL MUTUO,DOVRANNO INDICARE,CON DELIBERA CONSILIARE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA,LE AREE DA DESTINARE ALLA LOCALIZZAZIONE DELLE ABITAZIONI DA COSTRUIRSI AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO 2,LETTERA B),SCEGLIENDOLE NELL'AMBITO DELLE AREE PER LE QUALI E' PREVISTA,NELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE O ADOTTATO,LA DESTINAZIONE AD EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE AI SENSI DELLA LEGGE 18 APRILE 1962,N.167 .
  NEI COMUNI CHE NON DISPONGONO DEI PIANI PREVISTI DALLA LEGGE 18 APRILE 1962,N.167,O NEL CASO IN CUI LE AREE INDIVIDUATE DAI PIANI PREDETTI RISULTINO INSUFFICIENTI O INIDONEE,IL COMUNE INDICA LE AREE NECESSARIE ALLO INTERVENTO EDILIZIO NELL'AMBITO DELLE ZONE RESIDENZIALI DEI PIANI REGOLATORI E DEI PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE,SEMPRE CHE QUESTI RISULTINO APPROVATI O ADOTTATI E TRASMESSI PER LE APPROVAZIONI DI LEGGE.
  NEL CASO IN CUI NON SIA POSSIBILE LA LOCALIZZAZIONE DELLE AREE A NORMA DEI PRECEDENTI COMMI,IL COMUNE ADOTTA UN PIANO DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NECESSARIE ALL'INTERVENTO ANCHE IN DEROGA ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE.LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE È IMMEDIATAMENTE DEPOSITATA NELLA SEGRETERIA COMUNALE E L'ESEGUITO DEPOSITO È RESO NOTO AL PUBBLICO MEDIANTE AVVISO DA AFFIGGERE NELL'ALBO DEL COMUNE.ENTRO DIECI GIORNI DALL'AFFISSIONE ALL'ALBO DELL'AVVISO DI DEPOSITO GLI INTERESSATI POSSONO PRESENTARE AL COMUNE LE PROPRIE OPPOSIZIONI.TRASCORSO IL TERMINE PREDETTO LA DELIBERA VIENE TRASMESSA ALLA REGIONE UNITAMENTE ALLE OPPOSIZIONI PRESENTATE.LA REGIONE ADOTTA LE PROPRIE DEFINITIVE DETERMINAZIONI SUL PIANO DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA DELIBERA COMUNALE.TRASCORSO TALE TERMINE IL PIANO SI INTENDE APPROVATO E LE OPPOSIZIONI RESPINTE.
  CON LE DELIBERAZIONI ADOTTATE A NORMA DEI PRECEDENTI COMMI SONO PRECISATI, OVE NECESSARIO ANCHE IN VARIANTE AI PIANI REGOLATORI ED AI PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE VIGENTI O ADOTTATI,I LIMITI DI DENSITÀ DI ALTEZZA, DI DISTANZA FRA I FABBRICATI,NONCHE I RAPPORTI MASSIMI FRA SPAZI DESTINATI AGLI INSEDIAMENTI E SPAZI PUBBLICI O RISERVATI ALLE ATTIVITA COLLETTIVE,A VERDE PUBBLICO ED A PARCHEGGIÒ;
  ALL'ARTICOLO 6,NEL PRIMO COMMA,DOPO LE PAROLE:'RIDUZIONE DELLÒ,È AGGIUNTA LA SEGUENTE:'SPECIFICÒ;
  AGLI ARTICOLI 9 E 10 LE PAROLE:'INDICATI NEGLI ALLEGATI A E B DEL DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO 1981,N.19', SONO SOSTITUITE DALLE SEGUENTI:'COLPITI DAL SISMÀ;
  DOPO L'ARTICOLO 10 È AGGIUNTO IL SEGUENTE:
  -ART.10-BIS NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI E DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA AVENTI DOMICILIO FISCALE NEI COMUNI DISASTRATI,INDIVIDUATI CON IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CUI ALL' ARTICOLO 1,PRIMO COMMA,DEL DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO 1981,N.19 CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 15 APRILE 1981,N.128,I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E DEI CERTIFICATI DI CUI ALLO ARTICOLO 1,QUARTO COMMA,LETTERA D),DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973,N.600 ,SCADUTI O AVENTI SCADENZA TRA IL 23 NOVEMBRE 1980 E IL 29 NOVEMBRE 1981,SONO FISSATI AL 30 NOVEMBRE 1981'.
PARTE II PROVVEDIMENTI ORGANICI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI COLPITI
TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
ART2 (DICHIARAZIONE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE).
  SONO DICHIARATI DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE L'OPERA DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DELLE ZONE DELLE REGIONI BASILICATA E CAMPANIA DISASTRATE PER EFFETTO DEL TERREMOTO DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981,NONCHÉ OGNI ULTERIORE INTERVENTO DIRETTO ALLA RICOSTRUZIONE ED ALLA RINASCITA DELLE ALTRE AREE DELLE STESSE REGIONI E DI QUELLA DELLA REGIONE PUGLIA COLPITE DALL'EVENTO SISMICO.
  AL PERSEGUIMENTO DELLE PREDETTE FINALITÀ CONCORRONO,CIASCUNO NELLO AMBITO DELLE COMPETENZE DEFINITE AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977,N.616 ,ED IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE,LO STATO,LE REGIONI,LE PROVINCIE,I COMUNI E LE COMUNITÀ MONTANE.
ART3 (FONDO PER IL RISANAMENTO E LA RICOSTRUZIONE).
  AL RISANAMENTO ED ALLO SVILUPPO DEI TERRITORI COLPITI DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981 È DESTINATA,NEL TRIENNIO 1981-1983,LA COMPLESSIVA SOMMA DI LIRE 8.000 MILIARDI,COSTITUITA DA APPORTI DEL BILANCIO STATALE,DAL RICAVATO DEI PRESTITI ESTERI,NONCHÉ DA FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI.
  IL PREDETTO COMPLESSIVO IMPORTO DI LIRE 8.000 MILIARDI È DESTINATO,FINO AD UN MASSIMO DI LIRE 700 MILIARDI,AGLI INTERVENTI DI CUI AL TITOLO II,CAPO II;FINO AD UN MASSIMO DI LIRE 900 MILIARDI,AGLI INTERVENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 21 ,23,24,26 E 32; PER LIRE 700 MILIARDI,ALLE REGIONI BASILICATA,CAMPANIA E PUGLIA PER GLI INTERVENTI DI CUI AL TITOLO III;E PER LIRE 5.700 MILIARDI, PER GLI INTERVENTI DI CUI AL TITOLO II,CAPO I ED AI TITOLI IV E VII DELLA PRESENTE LEGGE.
  NELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA È ISTITUITO UN APPOSITO CAPITOLO DENOMINATO 'FONDO PER IL RISANAMENTO E AL RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI COLPITI DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981',AL QUALE CONFLUISCONO LE RISORSE DI CUI AL PRECEDENTE PRIMO COMMA AD ECCEZIONE DEI FINANZIAMENTI COMUNITARI,CHE RESTANO ATTRIBUITI ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI AI QUALI I FINANZIAMENTI STESSI SONO CONCESSI IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 15-BIS DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1980,N.776,CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI,NELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1980,N.874.
  CON DECRETI DEL MINISTRO DEL TESORO,DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,SONO STORNATE DAL PREDETTO FONDO LE SOMME DESTINATE,SECONDO LE PROCEDURE DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO 4 ,ALLE AMMINISTRAZIONI STATALI ED ISCRITTE IN APPOSITOCAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DI CIASCUNA AMMINISTRAZIONE INTERESSATA.CON ANALOGHI DECRETI SONO VERSATE,IN APPOSITI CONTI CORRENTI INFRUTTIFERI APERTI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE A FAVORE DELLE REGIONI CAMPANIA E BASILICATA O IN APPOSITE CONTABILITÀ SPECIALI APERTE PRESSO LE SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE A FAVORE DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI LOCALI DELLE PREDETTE REGIONI,LE SOMME DESTINATE AGLI INTERVENTI DI COMPETENZA.GLI ENTI INTERESSATI EFFETTUERANNO PRELEVAMENTI IN RELAZIONE AI FABBISOGNI DI PAGAMENTO CONNESSI CON LO STATO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI STESSI. PRESSO LA TESORERIA CENTRALE È ALTRESÌ APERTO UN CONTO CORRENTE INFRUTTIFERO INTESTATO ALLA REGIONE PUGLIA PER GLI INTERVENTI CONCERNENTI I COMUNI DELLA PREDETTA REGIONE INDICATI CON IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CUI AL DECRETO- LEGGE 13 FEBBRAIO 1981,N.19 ,CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI,NELLA LEGGE 15 APRILE 1981,N.128.
  NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, REGIONALI,COMUNALI E DEGLI ALTRI ENTI LOCALI SI APPLICA LO ARTICOLO 18,TERZO COMMA,DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978,N.46 ,AI FINI DEGLI IMPEGNI DA ASSUMERE A FRONTE DELLA AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI AL PRECEDENTE PRIMO COMMA.
ART4 (RIPARTIZIONE DEL FONDO).
  IL CONSIGLIO DEI MINISTRI,AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4,11 E 81 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977,N.616,INDIRIZZA E COORDINA L'ATTUAZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE.
  IL CIPE PROVVEDE A RIPARTIRE FRA LE REGIONI DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE LE SOMME ALLE STESSE SPETTANTI NEL TRIENNIO TENENDO CONTO DELLE RISULTANZE DELL'ACCERTAMENTO DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI,DISPOSTO DALL'ARTICOLO 4-QUATER DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1980, N.776,CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI,NELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1980,N. 874,E COMUNQUE ENTRO 90 GIORNI DALL'APPROVAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE.
  IL CIPE,CON RIFERIMENTO AD UN TRIENNIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI,LE SCELTE ED I PROGRAMMI DEL PIANO TRIENNALE,SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO,NELL'AMBITO DELLE COMPLESSIVE VALUTAZIONI DI SPESA DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 3 E TENENDO CONTO DELLE PREDETERMINATE CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI COMUNITARI RICHIAMATI AL MEDESIMO ARTICOLO 3,INDICA LA RIPARTIZIONE DELLA SPESA TRA LE AMMINISTRAZIONI STATALI E LOCALI COMPETENTI,CON SPECIFICAZIONE DI QUANTO È RISERVATO ALLE ZONE DISASTRATE,NONCHÉ LE OCCORRENTI RISORSE FINANZIARIE PER I SINGOLI INTERVENTI,SULLA BASE DEI PROGRAMMI PRESENTATI DALLE AMMINISTRAZIONI ED IN RELAZIONE ALLE PRIORITÀ E ALLA ESECUTIVITA DEI MEDESIMI INTERVENTI. ALLA RISERVA PER LE ZONE DISASTRATE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE PER GLI INTERVENTI DI CUI AL TITOLO II,CAPO I,NONCHÉ PER GLI INTERVENTI DI CUI AI TITOLI IV E VII DELLA PRESENTE LEGGE,È ATTRIBUITA UNA SOMMA NON INFERIORE AL 30 PER CENTO DI QUANTO DESTINATO PER I MEDESIMI INTERVENTI DAL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 3.
  ALLE RIUNIONI DEL CIPE PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE PARTECIPANO I PRESIDENTI DELLE GIUNTE REGIONALI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA.
  PER GLI INTERVENTI URGENTI DA AVVIARE CON ASSOLUTA PRIORITÀ E DA REALIZZARE NELL'ANNO 1981,ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE,LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE INDICANO AL CIPE I PRIMI PROGRAMMI CHE POTRANNO ESSERE INTEGRATI NEL CORSO DELL'ANNO.
  ENTRO IL 15 SETTEMBRE DI CIASCUN ANNO LE AMMINISTRAZIONI COMUNICANO IL PROGRAMMA COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI INDICANDO LA PARTE DA REALIZZARE NEL CORSO DEL SUCCESSIVO ANNO.I PROGRAMMI REGIONALI SONO FORMULATI SECONDO IL DISPOSTO DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 6 .
  IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE,D'INTESA CON IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO, COORDINA L'UTILIZZO INTEGRATO DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI DEI FONDI E DEI FINANZIAMENTI COMUNITARI NEI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981.
TITOLO II RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE E DELLE OPERE PUBBLICHE
CAPO I INTERVENTI REGIONALI.
ART5 (DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI).
  GLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE DISASTRATE E DELLE ALTRE AREE COLPITE DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981 NEI SETTORI DELLA EDILIZIA E DELLE OPERE PUBBLICHE,COMPRESI IL CONSOLIDAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DI ABITATI INTERESSATI DA DISSESTI GEOLOGICI,SONO DEFINITI DALLA REGIONE IN CONFORMITÀ AI PRINCIPI STABILITI DAL PRESENTE CAPO E DAL SUCCESSIVO TITOLO IV.
  LA REGIONE,IN PARTICOLARE DEFINISCE LE MODALITÀ E LE PROCEDURE PER IL CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ AI PROGETTI DELLE OPERE DI INTERESSE PRIVATO REALIZZATE CON I BENEFICI DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE,NONCHÉ PER I CASI DI EVENTUALE REVOCA DEI BENEFICI MEDESIMI IN PRESENZA DI GRAVI DIFFORMITÀ.
ART6 (ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI).
  I COMUNI,LE COMUNITÀ MONTANE,LE PROVINCE E GLI ALTRI ENTI PUBBLICI,NEL TERMINE DEL 30 GIUGNO DI CIASCUN ANNO,DEFINISCONO E TRASMETTONO ALLA REGIONE I PROPRI PROGRAMMI DI INTERVENTO PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPARAZIONE DELLE OPERE.
  LA REGIONE,NEL TERMINE DEL 15 SETTEMBRE DI CIASCUN ANNO, APPROVA E TRASMETTE AL CIPE UN PROGRAMMA DI INTERVENTI CHE COMPRENDE I PROGRAMMI DI CUI AL PRIMO COMMA E QUELLI DI PROPRIA COMPETENZA.
  IN CASO DI INOSSERVANZA DEL TERMINE STABILITO AL PRIMO COMMA LA REGIONE SI SOSTITUISCE AD OGNI EFFETTO.
  IN CASO DI INOSSERVANZA DEL TERMINE DI CUI AL SECONDO COMMA,IL GOVERNO,ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI CIASCUN ANNO,SI SOSTITUISCE ALLA REGIONE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO DI CUI AI PRECEDENTI COMMI.
ART7 (COMPITI REGIONALI).
  LE REGIONI BASILICATA E CAMPANIA SVOLGONO IN PARTICOLARE I SEGUENTI COMPITI:
a)  COORDINAMENTO DEI PIANI DI ASSETTO TERRITORIALE ED EMANAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER I PIANI COMUNALI;
b)  ASSISTENZA TECNICA AI COMUNI,ALLE COMUNITA MONTANE ED AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE DELL'OPERA DI RICOSTRUZIONE;C) COORDINAMENTO DEI PROGRAMMI COSTRUTTIVI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO 16 ,E,IN TALE AMBITO,EVENTUALE REALIZZAZIONE DI OPERE CHE I COMUNI,LE COMUNITÀ MONTANE O ALTRI ENTI PUBBLICI SOVRACOMUNALI DECIDANO DI AFFIDARE ALLA REGIONE;
d)  PROMOZIONE DI APPOSITI ACCORDI FRA GLI ENTI LOCALI,NONCHÉ DI ASSOCIAZIONI ANCHE OBBLIGATORIE DI COMUNI,AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977,N.616 ;
e)  FORMAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA LETTERA G) DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 8 ;
f)  COORDINAMENTO DEI PIANI E DEI PROGRAMMI DI PROPRIA COMPETENZA CON QUELLI DEI COMUNI,DELLE COMUNITÀ MONTANE O DI ALTRI ENTI PUBBLICI SOVRACOMUNALI E DI QUESTI CON QUELLI DI COMPETENZA STATALE IN COERENZA CON I PIANI E GLI INDIRIZZI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA A).
ART.8 (ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI).
  L'OPERA DI RICOSTRUZIONE, E RIPARAZIONE NEI SETTORI DELL'EDILIZIA E DELLE OPERE PUBBLICHE SI ARTICOLA ATTRAVERSO:
a)  L'ASSEGNAZIONE,CON LE MODALITA DI CUI AI SUCCESSIVI ARTICOLI 9 E 10,DI CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE O LA RICOSTRUZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI ALLE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE,ALLA DATA DEL SISMA,RISULTAVANO TITOLARI DI UN DIRITTO DI PROPRIETÀ O DI UN DIRITTO REALE DI GODIMENTO RELATIVO A FABBRICATI URBANI E RURALI DESTINATI AD ABITAZIONE;
b)  LA ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DI TIPO ECONOMICO E POPOLARE AI SOGGETTI NON PROPRIETARI DI IMMOBILI,SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI IN COOPERATIVA, CON PRIORITÀ AI SOGGETTI RIMASTI SENZA TETTO IN CONSEGUENZA DEL TERREMOTO DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981;
c)  L'ACQUISTO DA PARTE DEI COMUNI DI ABITAZIONI ED EDIFICI DESTINATI AD ABITAZIONE;
d)  LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE O DI RIPARAZIONE DI IMMOBILI DISTRUTTI O DANNEGGIATI PER EFFETTO DEL SISMA,NEL CASO DI RINUNCIA AI CONTRIBUTI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA A) DA PARTE DEGLI AVENTI DIRITTO O DI DELEGA,AI COMUNI O AD ALTRI ENTI PUBBLICI,DELLA PROGETTAZIONE,ESECUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI;
e)  L' ESECUZIONE,AI FINI DELLA CESSIONE IN LOCAZIONE,DI INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA ED AGEVOLATA NONCHÉ DI INTERVENTI PER IL RECUPERO DI ABITAZIONI MALSANE E DEGRADATE;
f)  IL RIPRISTINO,LA RICOSTRUZIONE E LA COSTRUZIONE DI OPERE ED IMPIANTI DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI,QUALI EDIFICI DEMANIALI E PATRIMONIALI, STRUTTURE SANITARIE E CIMITERIALI,NONCHÉ OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E,PIÙ IN GENERALE,INFRASTRUTTURALI;
g)  INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E DIFESA DI ABITATI ED OPERE PUBBLICHE DA FRANE,SMOTTAMENTI E BRADISISMI;
h) LA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DEI COMUNI D'INTESA CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,DI PIANI DI RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DISTRUTTI O DANNEGGIATI,TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE DI RIEQUILIBRIO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE NELLE ZONE TERREMOTATE.
ART9 (CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PER LA RICOSTRUZIONE).
  PER LA RICOSTRUZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI,DISTRUTTE O DA DEMOLIRE PER EFFETTO DEL TERREMOTO DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981, DESTINATE AD USO DI ABITAZIONE,IVI COMPRESE QUELLE RURALI,AI SOGGETTI CHE RISULTAVANO TITOLARI DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ ALLA DATA DEL SISMA È ASSEGNATO:
a)  LIMITATAMENTE AD UNA SOLA UNITÀ IMMOBILIARE,UN CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PARI ALL'INTERA SPESA NECESSARIA PER LA RICOSTRUZIONE,DA DETERMINARSI SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO DAI SUCCESSIVI COMMI DEL PRESENTE ARTICOLO;
b)  PER LE UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLO STESSO PROPRIETARIO, OLTRE QUELLA DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA A),UN CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PARI AL 30 PER CENTO DELLA SPESA NECESSARIA PER LA RICOSTRUZIONE DELLE STESSE UNITÀ IMMOBILIARI DA DETERMINARSI SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO DAI SUCCESSIVI COMMI DEL PRESENTE ARTICOLO E,SUL 45 PER CENTO DELLA RESIDUA SPESA,COSÌ DETERMINATA,UN CONTRIBUTO PLURIENNALE COSTANTE DELL'8 PER CENTO ANNUO PER LA DURATA DEL MUTUO A TAL FINE CONTRATTO FINO AD UN MASSIMO DI VENTI ANNI.IL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE È ELEVATO AL 50 PER CENTO QUALORA LA UNITÀ IMMOBILIARE SIA COMPRESA IN EDIFICI VINCOLATI AL RISPETTO DELLA TIPOLOGIA ED ALLA RIPETIZIONE DEI CARATTERI AMBIENTALI.
  LA SPESA AMMISSIBILE A CONTRIBUTO È DETERMINATA IN BASE AI LIMITI MASSIMI DI COSTO VIGENTI ALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE PER L'EDILIZIA AGEVOLATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3,LETTERA N),DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978,N.457,E CON RIFERIMENTO AD UN ALLOGGIO DI DIMENSIONE PARI:
a)  PER IL CASO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA,LETTERA A),ALLA SUPERFICIE UTILE ABITABILE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE DISTRUTTA O DA DEMOLIRE E FINO AD UN MASSIMO DI 110 METRI QUADRATI UTILI ABITABILI,OVVERO,QUALORA LA SUPERFICIE DISTRUTTA O DA DEMOLIRE RISULTI INADEGUATA ALLE ESIGENZE ABITATIVE DEL PROPRIETARIO E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE - CHE OCCUPAVA STABILMENTE O ABITUALMENTE L'UNITÀ IMMOBILIARE ALLA DATA DEL SISMA - ALLA SUPERFICIE UTILE ABITABILE OCCORRENTE PER LA COSTRUZIONE DI UN ALLOGGIO ADEGUATO A DETTE ESIGENZE ABITATIVE;
b)  PER IL CASO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA,LETTERA B),ALLA SUPERFICIE UTILE ABITABILE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE DISTRUTTA O DA DEMOLIRE FINO AD UN MASSIMO DI 95 METRI QUADRATI UTILI ABITABILI.
  LA SUPERFICIE UTILE ABITABILE OCCORRENTE PER ADEGUARE L'ALLOGGIO AL NUCLEO FAMILIARE È STABILITA IN 18 METRI QUADRATI UTILI ABITABILI PER OGNI COMPONENTE DEL MEDESIMO NUCLEO,CON UN MINIMO DI 45 METRI QUADRATI UTILI ABITABILI PER ALLOGGIO. SONO ALTRESÌ AMMESSE A CONTRIBUTO,FINO AL 25 PER CENTO DEL COSTO DELL'ALLOGGIO,DETERMINATO AI SENSI DEI PRECEDENTI COMMI SECONDO E TERZO,LE SPESE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE PERTINENZE E DELLE SUPERFICI UTILI - PER IL RICOVERO DEGLI ANIMALI E DEGLI ATTREZZI,NONCHÉ PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI LIBERI PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI - ANDATE DISTRUTTE O DEMOLITE PER EFFETTO DEL SISMA;PER LE PERTINENZE AGRICOLE,IL CONTRIBUTO È ELEVATO SINO AL 50 PER CENTO QUALORA IL PROPRIETARIO SIA DIRETTO COLTIVATORE A TITOLO PRINCIPALE.
  OVE L'IMMOBILE DISTRUTTO ABBIA AVUTO UNA SUPERFICIE SUPERIORE A QUELLA DI CUI ALLA LETTERA A)DEL PRECEDENTE SECONDO COMMA,AL PROPRIETARIO È ASSEGNATO PER LA RICOSTRUZIONE DI TUTTA O DI PARTE DELLA PRIMITIVA SUPERFICIE,NEL LIMITE MASSIMO DI 200 METRI QUADRATI,UN ULTERIORE CONTRIBUTO PLURIENNALE COSTANTE DELL'8 PER CENTO ANNUO PER LA DURATA DEL MUTUO A TAL FINE CONTRATTO,PER UN MASSIMO DI 20 ANNI,NEL RISPETTO DI QUANTO STABILITO DAL PRECEDENTE SECONDO COMMA E NEL LIMITE MASSIMO DEL 50 PER CENTO DELLA SPESA NECESSARIA.
  NESSUN ULTERIORE CONTRIBUTO È DOVUTO PER COSTRUZIONI DI SUPERFICIE SUPERIORE A QUELLA DETERMINATA AI SENSI DEL PRECEDENTE COMMA.
  GLI AVENTI DIRITTO AI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LETTERA A)DEL PRECEDENTE PRIMO COMMA POSSONO RINUNCIARVI,DELEGANDO AL COMUNE O AD ALTRI ENTI PUBBLICI LA PROGETTAZIONE,ESECUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI.IN TAL CASO IL COMUNE SUBENTRA NEI RELATIVI DIRITTI DEL RINUNCIANTE.
  GLI AVENTI DIRITTO AI CONTRIBUTI PREVISTI DAL PRESENTE ARTICOLO,LIMITATAMENTE ALLA PRIMA UNITÀ IMMOBILIARE UTILIZZATA AD USO DI ABITAZIONE PER LA PROPRIA FAMIGLIA,POSSONO, ENTRO SEI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, RINUNCIARE AL DIRITTO AL CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE DELLO ALLOGGIO DISTRUTTO O DA DEMOLIRE,UTILIZZANDO UNA SOMMA DI PARI IMPORTO PER L'ACQUISTO DI UN ALLOGGIO NELL'AMBITO DELLA STESSA PROVINCIA.IL RELATIVO IMPORTO SARÀ DEPOSITATO PRESSO UN ISTITUTO BANCARIO INDICATO DAL RINUNCIANTE E SARÀ VINCOLATO A FAVORE DEL VENDITORE DELL'ALLOGGIO.GLI INTERESSI BANCARI SONO DISCIPLINATI SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO DAL TERZO E QUARTO COMMA DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 15 .LE AREE DI SEDIME DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL RINUNCIANTE SONO ACQUISITE AL PATRIMONIO DEL COMUNE.
  AI PROPRIETARI DI EDIFICI DISTRUTTI O DA DEMOLIRE,CHE NON POSSONO RICOSTRUIRE IN SITO,IL COMUNE IN PROPRIETÀ L'AREA OCCORRENTE,NELLO AMBITO DEI PIANI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 7 .IN TAL CASO,IL CONTRIBUTO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO È AUMENTATO DELLA SOMMA CORRISPONDENTE AL PREZZO DI CESSIONE DELL'AREA DA PARTE DEL COMUNE E LE AREE DI SEDIME DEGLI EDIFICI NON RICOSTRUIBILI SONO ACQUISITE AL PATRIMONIO DEL COMUNE STESSO.
  NEI CASI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI LE IPOTECHE ISCRITTE SUGLI IMMOBILI DISTRUTTI O DA DEMOLIRE SONO TRASFERITE DI DIRITTO SUGLI IMMOBILI COSTRUITI O ACQUISTATI IN ALTRO SITO.
ART10 (CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
  PER LA RIPARAZIONE).
  PER LA RIPARAZIONE DI IMMOBILI NON IRRIMEDIABILMENTE DANNEGGIATI DAL SISMA E DESTINATI AD USO DI ABITAZIONE,IVI COMPRESI QUELLI RURALI,È ASSEGNATO AI SOGGETTI CHE RISULTAVANO TITOLARI DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ ALLA DATA DEL SISMA:
a) LIMITATAMENTE AD UNA SOLA UNITÀ IMMOBILIARE,UN CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PARI ALL'INTERA SPESA NECESSARIA PER LE OPERE DI RIPARAZIONE,QUALE RISULTANTE DA PROGETTI ESECUTIVI APPROVATI E COMUNQUE NEI LIMITI DI QUANTO DISPOSTO DAI SUCCESSIVI COMMI:
b) PER LE UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLO STESSO PROPRIETARIO,OLTRE QUELLA DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA A), UN CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PARI AL 30 PER CENTO DELLA SPESA NECESSARIA PER LE RELATIVE OPERE,QUALE RISULTANTE DAI PROGETTI ESECUTIVI APPROVATI E COMUNQUE NEI LIMITI DI QUANTO DISPOSTO DAI SUCCESSIVI COMMI,NONCHÉ,SUL 45 PER CENTO DELLA RESIDUA SPESA,UN CONTRIBUTO PLURIENNALE COSTANTE PARI ALL'8 PER CENTO ANNUO PER LA DURATA DEL MUTUO A TAL FINE CONTRATTO FINO AD UN MASSIMO DI 20 ANNI.
  I CONTRIBUTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO ASSEGNATI NEI LIMITI MASSIMI DI SPESA DI LIRE 80 MILA AL METRO CUBO E DI LIRE 40 MILIONI PER TUTTE LE OPERE NECESSARIE ALLA RIPARAZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE,COMPRESI I LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO OVVERO INDISPENSABILI PER CONSEGUIRE LIVELLI DI FUNZIONALITÀ ADEGUATI.
  I CONTRIBUTI DI CUI SOPRA SONO AGGIORNATI CON LA PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO 2,SECONDO COMMA N.1),DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978,N. 457,E ALL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE 15 DICEMBRE 1979,N. 629 ,CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI,NELLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1980,N.25.
  IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DEFINISCE CON PROPRIO DECRETO LA NORMATIVA TECNICA PER LE RIPARAZIONI E IL RAFFORZAMENTO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA.SULLA BASE DELLA STESSA NORMATIVA IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DEFINIRÀ IL LIMITE DI CONVENIENZA PER GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE E CONSEGUENTEMENTE POTRANNO ESSERE RICONOSCIUTE AGLI AVENTI DIRITTO ANCHE LE SPESE NECESSARIE ALLA DEMOLIZIONE DEL VECCHIO EDIFICIO.
  GLI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO DI CUI AL PRECEDENTE PRIMO COMMA,LETTERA A),POSSONO RINUNCIARVI, DELEGANDO AL COMUNE O AD ALTRI ENTI PUBBLICI LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI.
ART11 (ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
  A SOGGETTI DIVERSI DAL PROPRIETARIO).
  I CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPARAZIONE, PREVISTI A FAVORE DEL PROPRIETARIO,POSSONO ESSERE ASSEGNATI ALLO AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO,AL MEZZADRO O AL COLONO OVVERO AL CONDUTTORE,ARTIGIANO,COMMERCIANTE O OPERATORE TURISTICO,QUALORA IL FABBRICATO OGGETTO DEL CONTRATTO O IN ESSO COMPRESO SIA STATO DISTRUTTO O DANNEGGIATO DAL SISMA,A CONDIZIONE CHE SIA DECORSO IL TERMINE DI 90 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE,MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA,CHE I PREDETTI SOGGETTI SONO TENUTI A INVIARE AL PROPRIETARIO,DI VOLER ESEGUIRE DIRETTAMENTE LE OPERE NECESSARIE, SENZA CHE IL PROPRIETARIO ABBIA PRESENTATO AL SINDACO LA DOMANDA CORREDATA DA PERIZIA GIURATA E,OVE OCCORRA,DA PROGETTO ESECUTIVO, OVVERO,NEL CASO IN CUI LA DOMANDA SIA STATA PRESENTATA,SENZA CHE IL PROPRIETARIO ABBIA DATO INIZIO AI LAVORI PREVISTI NEL TERMINE DI 90 GIORNI DALL'AUTORIZZAZIONE O DALLA CONCESSIONE DEL SINDACO.
ART12 (COMPROPRIETÀ DEGLI IMMOBILI).
  QUALORA L'IMMOBILE APPARTENGA IN COMPROPRIETÀ A PIÙ TITOLARI,I CONTRIBUTI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLO 9 E 10 VENGONO ASSEGNATI AL TITOLARE IL CUI NUCLEO FAMILIARE,ALLA DATA DEL SISMA,OCCUPAVA L'ABITAZIONE,SALVO IL DIRITTO DEGLI ALTRI PROPRIETARI SUL BENE.
  I TITOLARI DI DIRITTI REALI DI GODIMENTO CHE OCCUPAVANO L'IMMOBILE ALLA DATA ANZIDETTA POSSONO RICHIEDERE L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI 9 E 10 E PROCEDERE ALLA RICOSTRUZIONE O RIPRISTINO DEL MEDESIMO IMMOBILE,FATTO COMUNQUE SALVO IL DIRITTO DI PROPRIETÀ,OVE IL PROPRIETARIO NON VI ABBIA,PER QUALSIASI MOTIVO, PROVVEDUTO NEL TERMINE STABILITO DAL SUCCESSIVO ARTICOLO 14 .I TITOLARI DEI PREDETTI DIRITTI REALI DI GODIMENTO POSSONO PRESENTARE LE DOMANDE ENTRO I SUCCESSIVI 90 GIORNI.
  LE DELIBERAZIONI CONDOMINIALI RELATIVE ALL'OPERA DI RICOSTRUZIONE O RIPARAZIONE SONO VALIDE SE APPROVATE CON LA MAGGIORANZA DI CUI AL SECONDO COMMA DELL' ARTICOLO 1136 DEL CODICE CIVILE .
ART13 (ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI).
  IL PROPRIETARIO O IL TITOLARE DI UN DIRITTO REALE DI GODIMENTO CHE,AVENDO BENEFICIATO DEI CONTRIBUTI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI 9 E 10,ALIENA IL SUO DIRITTO SULL'IMMOBILE RICOSTRUITO O RIPARATO O ACQUISTATO PRIMA DI CINQUE ANNI DALLA DATA DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI O DALL'ATTO DI ACQUISTO È DICHIARATO DECADUTO DALLE PROVVIDENZE ACCORDATE ED È TENUTO AL RIMBORSO DEI CONTRIBUTI RISCOSSI MAGGIORATI DEGLI INTERESSI LEGALI.
  SONO CONSENTITE DONAZIONI FRA PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO E FRA AFFINI ENTRO IL SECONDO GRADO.
  IL CONDUTTORE DELL'ALLOGGIO CEDUTO IN LOCAZIONE PRIMA DEL TERREMOTO HA DIRITTO ALLA PRELAZIONE NEL CASO DI VENDITA DELLE UNITÀ IMMOBILIARI RICOSTRUITE O RIPARATE E PUÒ ESERCITARE TALE DIRITTO ENTRO CINQUE ANNI DALLA DATA DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.
  GLI AUMENTI DEI CANONI DI AFFITTO IN ATTO ALLA DATA DEL SISMA E DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1978,N.392 ,SARANNO CORRISPOSTI DAI LOCATARI IN MISURA COSTANTE ANNUA DEL 50 PER CENTO,A PARTIRE DALLA DATA DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.
ART14 (CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI RICOSTRUZIONE E DI RIPARAZIONE).
  I CONTRIBUTI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI 9 E 10 SONO CONCESSI,UNITAMENTE ALLA AUTORIZZAZIONE O ALLA CONCESSIONE A EDIFICARE,CON PROVVEDIMENTO DEL SINDACO,SU DOMANDA DELL'INTERESSATO PREVIO PARERE DELLA COMMISSIONE DI CUI AL SUCCESSIVO TERZO COMMA. LO STESSO SINDACO IN DEROGA ALL' ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 2 FEBBRAIO 1974,N.64 ,RILASCIA LA PRESCRITTA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DI CUI ALLO STESSO ARTICOLO SU PARERE CONFORME DEL RAPPRESENTANTE DELL'UFFICIO TECNICO REGIONALE CHE DOVRÀ VERIFICARE ANCHE L'OSSERVANZA DELLE NORME RECATE DAL PRIMO COMMA,LETTERE A) E B),DELL' ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 2 FEBBRAIO 1974,N.64 .
  LA DOMANDA,DA PRODURSI NEL TERMINE PERENTORIO DEL 30 GIUGNO 1982,DEVE ESSERE CORREDATA DA PERIZIA GIURATA E,NEI CASI INDICATI DALLA LEGGE, DA PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DA PROFESSIONISTA ABILITATO E DALLA INDICAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO PRESSO LA QUALE L'AVENTE DIRITTO INTENDE RISCUOTERE IL CONTRIBUTO.
  I COMUNI TERREMOTATI,AI FINI DELL'ESPRESSIONE DEL PARERE DI CUI AL PRIMO COMMA,POSSONO COSTITUIRE PIÙ COMMISSIONI,IN RELAZIONE PRESENTATE AL NUMERO DELLE DOMANDE CHE SARANNO PRESENTATE PER I CONTRIBUTI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI 9 E 10.
  LE PREDETTE COMMISSIONI,ELETTE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO LIMITATO,SONO COMPOSTE DA QUATTRO MEMBRI,DI CUI ALMENO DUE TECNICI,E SONO PRESIEDUTE DAL SINDACO O SUO DELEGATO.UNO DEI TECNICI,CON I REQUISITI DI CUI AL SECONDO COMMA,È INDICATO DALL'UFFICIO TECNICO REGIONALE,COMPETENTE PER TERRITORIO.
  LE PREDETTE COMMISSIONI SOSTITUISCONO A TUTTI GLI EFFETTI DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE LA COMMISSIONE EDILIZIA.
  LA DOMANDA,DI CUI AL SECONDO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO,SI INTENDE ACCOLTA QUALORA IL SINDACO NON SI PRONUNCI NEL TERMINE DI 15 GIORNI DAL PARERE DELLA COMMISSIONE.IN TAL CASO IL RICHIEDENTE PUÒ DAR CORSO AI LAVORI DANDONE COMUNICAZIONE AL SINDACO,FERME RIMANENDO LE RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA,DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DELL'APPALTATORE IN ORDINE AL RISPETTO DELLE NORME DELLA LEGGE 2 FEBBRAIO 1974,N.64 E FATTA SALVA LA DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DEL CONTRIBUTO.
  LA EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE HA LUOGO IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DEI SUCCESSIVI ARTICOLI.
  HANNO PRECEDENZA SUGLI ALTRI I PROVVEDIMENTI CONCESSIVI RIGUARDANTI GLI AVENTI DIRITTO COSTRETTI IN ALLOGGI PROVVISORI.
  I PROVVEDIMENTI CONCESSIVI DI CUI AL PRIMO E AL PRECEDENTE COMMA SONO FORMATI IN DUPLICE ESEMPLARE DI CUI UNO VIENE CONSERVATO DAL SEGRETARIO COMUNALE,RUBRICATO IN ORDINE ALFABETICO DOPO L'AFFISSIONE AL PUBBLICO PER 10 GIORNI.
  CONTROLLI PERIODICI VENGONO EFFETTUATI PER SORTEGGIO DAGLI UFFICI TECNICI DELLA REGIONE.
  PER IL TECNICO INDICATO DALL'UFFICIO TECNICO REGIONALE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE SONO AUTORIZZATE A STIPULARE CONVENZIONI,SULLA BASE DELLE VIGENTI TARIFFE PROFESSIONALIPER UNA DURATA NON SUPERIORE A DUE ANNI.L'ONERE DELLA CONVENZIONE È A CARICO DEL FONDO DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 3 DELLA PRESENTE LEGGE.
  LE COMMISSIONI,DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, ESAMINANO CON PRIORITÀ LE PERIZIE RELATIVE ALLA RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI UBICATI ALL'ESTERNO DEL CENTRO ABITATO ED UTILIZZATI PER ATTIVITÀ AGRICOLE.ENTRO DIECI GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE,IL CIPE,A VALERE SUI FONDI A CIÒ DESTINATI DALLA PRESENTE LEGGE,PROVVEDE AD UNA PRIMA RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DI FONDI DESTINATI A TALI INTERVENTI.GLI INTERVENTI URGENTI PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI DA RENDERE AGIBILI AI SENSI DELL' ARTICOLO 3,PRIMO COMMA,LETTERE D) ED E), DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1980,N.776 ,CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI,NELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1980,N.874,SARANNO EFFETTUATI SECONDO L'APPOSITA PROCEDURA COMMISSARIALE,CON PRIORITÀ PER LE ABITAZIONI PER LE QUALI SIA STATA EMESSA ORDINANZA DI SGOMBERO, PURCHÈ LE RELATIVE PROCEDURE SIANO STATE AVVIATE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE ED I LAVORI,AUTORIZZATI,IVI COMPRESI QUELLI DA ESEGUIRSI D'UFFICIO DA PARTE DEI SINDACI,SIANO INIZIATI ENTRO IL PRIMO LUGLIO 1981 E SIANO COMPLETATI ENTRO IL 30 NOVEMBRE 1981.
  È IN FACOLTÀ DEI SOGGETTI DI RITIRARE LE DOMANDE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA,RISERVANDOSI LA PRESENTAZIONE DI NUOVA DOMANDA A NORMA DELLA PRESENTE LEGGE.
  LA FACOLTÀ DI RITIRARE LE DOMANDE DI CUI AL COMMA CHE PRECEDE DEVE ESSERE ESERCITATA NEL TERMINE PERENTORIO DI GIORNI SESSANTA DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.
  LA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE PERIZIE INTEGRATIVE O SOSTITUTIVE AVVERRÀ CON LE MODALITÀ DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO 15 .
  IL COMMISSARIO INDICHERÀ ANALITICAMENTE AL CIPE,ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE,L'EVENTUALE FABBISOGNO DI FONDI,ECCEDENTE LE DOTAZIONI A LUI ATTRIBUITE,CUI SI FARÀ FRONTE SULLE DISPONIBILITÀ DELLA PRESENTE LEGGE ENTRO IL LIMITE DI 200 MILIARDI.
ART15 (EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
  PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPARAZIONE).
  L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPARAZIONE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI DI CUI AL PRESENTE TITOLO HA LUOGO:
a)  IN RAGIONE DEL 25 PER CENTO DELLO IMPORTO CONCESSO ALL'INIZIO DEI LAVORI CERTIFICATO DAL SINDACO;
b)  IN RAGIONE DELL'ULTERIORE 60 PER CENTO DELL'IMPORTO CONCESSO,IN BASE A STATI DI AVANZAMENTO SOTTOSCRITTI,CON RESPONSABILITÀ SOLIDALE, DAL PROPRIETARIO,DAL DIRETTORE DEI LAVORI E DALL'IMPRESA,DA PRESENTARSI ALL'AZIENDA DI CREDITO;
c)  IN RAGIONE DEL RESIDUO 15 PER CENTO DELL'IMPORTO CONCESSO,DOPO L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E LO ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEGLI STESSI A CURA DEL COMUNE.
  CON IL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE VIENE DISPOSTO LO ACCREDITAMENTO DEL CONTRIBUTO PRESSO L'AZIENDA DI CREDITO INDICATA DALL'AVENTE DIRITTO,IL QUALE EFFETTUERÀ I PRELEVAMENTI IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO DAL COMMA PRECEDENTE.
  GLI INTERESSI BANCARI MATURATI SULLE SOMME COME SOPRA ACCREDITATE SPETTANO ALLA AMMINISTRAZIONE DEPOSITANTE,PREVIA DETRAZIONE DEL COMPENSO DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA.
  GLI INTERESSI BANCARI ED IL COMPENSO SPETTANTE ALLE AZIENDE DI CREDITO PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DEI MUTUI AGEVOLATI SONO FISSATI CON DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO AI SENSI DELL' ARTICOLO 20 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 NOVEMBRE 1976,N.902 .
  I MUTUI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E DI RIPARAZIONE SONO CONCESSI,ANCHE IN DEROGA ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E STATUARIE,DALLE AZIENDE E DALLE SEZIONI DI CREDITO FONDIARIO ED EDILIZIO,CON ASSOLUTA PRIORITÀ RISPETTO A QUELLI ORDINARI,SECONDO LE DIRETTIVE DA EMANARSI,IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE,ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA STESSA,DAL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO.
  OGNI TRE MESI LE AZIENDE E LE SEZIONI DI CREDITO FONDIARIO SONO TENUTE A COMUNICARE AL MINISTERO DEL TESORO L'ENTITÀ DEI MUTUI DELIBERATI E DI QUELLI IN CORSO DI ISTRUTTORIA.
  I CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI DI CUI AI PRECEDENTI ART16 (ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI).
  GLI INTERVENTI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 8 ,LETTERE D),E),F) E G),POSSONO ESSERE REALIZZATI IN MODO UNITARIO,CON PROGRAMMI COSTRUTTIVI ORGANICI,A CARATTERE SETTORIALE OD INTERSETTORIALE,ED ESSERE DIMENSIONATI ANCHE SU BASE SOVRACOMUNALE.
  L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI,COMPRESE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DI COMPLESSI ORGANICI DI OPERE E DI LAVORI,NONCHÉ L'ACQUISIZIONE DEI SUOLI NECESSARI PER L'ESECUZIONE, ANCHE MEDIANTE ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITÀ,PUÒ ESSERE AFFIDATA IN CONCESSIONE A SOCIETÀ,IMPRESE DI COSTRUZIONE ANCHE COOPERATIVE,O LORO CONSORZI,ANCHE DI ALTRI PAESI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA OD IN COMPARTECIPAZIONE CON ESSI,IDONEE SOTTO IL PROFILO TECNICO ED IMPRENDITORIALE,SECONDO LE MODALITÀ DI CUI AI COMMI SEGUENTI,CON PREFERENZA,A PARITÀ DI CONDIZIONI,PER I CONSORZI E LE ASSOCIAZIONI,ANCHE TEMPORANEE,COSTITUITI,CON UNA PARTECIPAZIONE NON INFERIORE AL 40 PER CENTO,DA IMPRESE UBICATE NEL MEZZOGIORNO.
  IL SOGGETTO CONCESSIONARIO È SCELTO SULLA BASE DI GARE ESPLORATIVE VOLTE AD INDIVIDUARE L'OFFERTA ECONOMICAMENTE E TECNICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DETERMINATA IN BASE AD UNA PLURALITÀ DI ELEMENTI PREFISSATI DALL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE,SECONDO SCHEMI TIPO APPROVATI DAL CIPE,SU PROPOSTA DEI MINISTRI COMPETENTI.
  LA ESECUZIONE DELLE OPERE AFFIDATE IN CONCESSIONE È DISCIPLINATA DA APPOSITE CONVENZIONI,CHE PREVEDONO TRA L'ALTRO:
a) LE MODALITÀ ED I TEMPI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI,PER LE VERIFICAZIONI E PER LA COLLAUDAZIONE DEFINITIVA;
b) I CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL COMPENSO;
c) LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI,PARI AL 50 PER CENTO DEL COMPENSO,ALL'ATTO DELL'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI UNA ULTERIORE ANTICIPAZIONE,PARI AL 25 PER CENTO DEL COMPENSO,AL MOMENTO IN CUI I LAVORI ESEGUITI ABBIANO RAGGIUNTO IL 50 PER CENTO DELL'IMPORTO CONVENZIONALE.NON SI APPLICA LA REVISIONE DEI PREZZI AD IMPORTI CORRISPONDENTI ALLE SOMME ANTICIPATE;
d) LE MODALITÀ E I TEMPI PER I PAGAMENTI RESIDUALI DEL COMPENSO;
e) LE PENALITÀ PER I RITARDI E LE INCENTIVAZIONI PER L'ANTICIPATA ESECUZIONE;
f) LA EVENTUALE ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO ALLA GESTIONE ED ALL'ESERCIZIO DELLE OPERE DA REALIZZARE;
g) LE IPOTESI DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE;
h) I CASI IN CUI,SU INTESA DELLE PARTI,POSSONO ESSERE APPORTATE VARIAZIONI AI PROGETTI ED ALLA CONVENZIONE;
i) LO INSERIMENTO DI UNA CLAUSOLA COMPROMISSORIA;
l) LE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO E DI COMMESSE PER IMPRESE CHE REALIZZINO NUOVI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI COMPONENTI PREFABBRICATI NELLE REGIONI BASILICATA E CAMPANIA.
CAPO II INTERVENTI STATALI.
ART17. (RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI OPERE PUBBLICHE).
  GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE,DI RICOSTRUZIONE E DI MIGLIORAMENTO DELLE OPERE DI COMPETENZA DEI MINISTERI PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI,DI GRAZIA E GIUSTIZIA,DEI TRASPORTI,DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,DEI LAVORI PUBBLICI,DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI,DELLE FINANZE,DELLA DIFESA E DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE,REALIZZATI SULLA BASE DI PROGRAMMI ANNUALI PREDISPOSTI DA CIASCUNA AMMINISTRAZIONE,FINALIZZATI ALL'EQUILIBRATO SVILUPPO DELLE REGIONI BASILICATA E CAMPANIA,SONO APPROVATI E FINANZIATI AI SENSI DEI PRECEDENTI ARTICOLI 3 E 4 E SONO ESEGUITI IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DAL PRECEDENTE ARTICOLO 16 .
  PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPETENZA DELL'ANAS,RELATIVI AL RIPRISTINO E ALLO SVILUPPO DELLA RETE DELLE STRADE STATALI NELLE ZONE TERREMOTATE,I CAPI COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ SONO AUTORIZZATI,IN DEROGA AI LIMITI STABILITI DALL'ARTICOLO 70 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 25 MAGGIO 1895,N.350,E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI,E DALL' ARTICOLO 25,LETTERA E),DELLA LEGGE 1 FEBBRAIO 1961,N.59 ,A DISPORRE L'ESECUZIONE CON IL SISTEMA DELL'ECONOMIA.
  PER I LAVORI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 17 E 18 DELLA LEGGE 2 FEBBRAIO 1974,N.64.
  IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI PUÒ,CON PROPRIO DECRETO,DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO,AFFIDARE,PER LE OPERE DI SUA COMPETENZA, INCARICHI A SINGOLI STUDIOSI,ISTITUTI UNIVERSITARI O DI ALTA CULTURA,MEDIANTE APPOSITE CONVENZIONI.
  IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,NEL FORMULARE I PROGRAMMI DI COMPETENZA,TERRÀ CONTO ANCHE DELLE ESIGENZE DI RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE DEGLI ISTITUTI UNIVERSITARI NONCHÉ DELLE ESIGENZE CONNESSE ALLA ISTITUZIONE DELLA UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA.
  PER L'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI CONNESSI CON L'ATTUAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE,I PROVVEDITORATI ALLE OPERE PUBBLICHE DELLE REGIONI BASILICATA E CAMPANIA POSSONO AVVALERSI,PER UN PERIODO NON SUPERIORE A TRE ANNI,DELL'OPERA DI LIBERI PROFESSIONISTI,STIPULANDO APPOSITE CONVENZIONI.
TITOLO III ATTIVITÀ PRODUTTIVE
CAPO I AGRICOLTURA
ART18 (INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO).
  LE REGIONI PROVVEDONO,A MEZZO DI DELEGA AGLI ENTI LOCALI ED ALLE COMUNITÀ MONTANE,CON PROCEDURE SEMPLIFICATE DA DEFINIRE CON PROPRIA LEGGE,AGLI INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO DI CUI ALLA LEGGE 25 MAGGIO 1970,N.364 ,E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI,IVI COMPRESE LE OPERE DI IRRIGAZIONE, NONCHÉ AGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE,AVVALENDOSI DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE DAL CIPE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO 4 .
  NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA LE REGIONI POSSONO PREVEDERE,PER IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE AZIENDALI E DEGLI IMPIANTI COLLETTIVI DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE,TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI,LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI NELLA MISURA MASSIMA PARI ALL'INTERA SPESA RICONOSCIUTA.
ART19 (PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA).
  A FAVORE DI TITOLARI DI AZIENDE AGRICOLE,COSTITUITE CON FINANZIAMENTI DELLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA,ANCHE PER IL TRAMITE DEGLI ENTI REGIONALI DI SVILUPPO AGRICOLO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 12 E 13 DELLA LEGGE 26 MAGGIO 1965,N.590,ED ASSEGNATE CON PAGAMENTO RATEIZZATO DEL PREZZO,CHE ABBIANO SUBITO DANNI NELLE STRUTTURE AZIENDALI TALI DA COMPORTARE INTERVENTI DI RIPRISTINO E DI RIATTAMENTO DELLE STRUTTURE STESSE,LE RATE CORRISPONDENTI POSSONO ESSERE SOSPESE SINO A 5 ANNI E LA RELATIVA SCADENZA POTRÀ ESSERE DIFFERITA PER IL CORRISPONDENTE NUMERO DI RATE,A DECORRERE DALLA SCADENZA DELL'ULTIMA RATA PREVISTA,SENZA MAGGIORAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE.
  LA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA È AUTORIZZATA A COMPIERE OPERAZIONI DI ACQUISTO E DI RIVENDITA,CON TASSO DI INTERESSE RIDOTTO AL 2 PER CENTO,IN FAVORE DI COLTIVATORI DIRETTI,AFFITTUARI,MEZZADRI,COMPARTECIPANTI E BRACCIANTI,SINGOLI OD ASSOCIATI IN COOPERATIVE AGRICOLE REGOLARMENTE COSTITUITE,CHE RISULTAVANO RESIDENTI NELLE ZONE TERREMOTATE ED IVI ESERCITAVANO LA LORO ATTIVITÀ LAVORATIVA AL MOMENTO DEL SISMA,I QUALI INTENDANO AMPLIARE OVVERO COSTITUIRE IMPRESE COLTIVATRICI NELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO O IN ZONE CONTERMINI.
  PER GLI STESSI ACQUIRENTI LE SPESE INERENTI AL RIPRISTINO O ALLA REALIZZAZIONE DELLE INDISPENSABILI OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO A SERVIZIO DEI TERRENI ACQUISTATI POTRANNO ESSERE DALLA CASSA STESSA CONGLOBATE NEL DEBITO CONTRATTO PER LA ACQUISIZIONE DEI TERRENI.
  NEL CASO IN CUI GLI ASSEGNATARI INTENDANO AVVALERSI PER L'ESECUZIONE DELLE STESSE OPERE DI MUTUI A TASSO AGEVOLATO,LA CASSA È AUTORIZZATA A PRESTARE FIDEJUSSIONI AGLI ISTITUTI DI CREDITO CONCEDENTI IL MUTUO FINO ALLA CONCORRENZA DEL RELATIVO IMPORTO DI SPESA RITENUTA AMMISSIBILE DAGLI ORGANI TECNICI REGIONALI.
ART20 (GARANZIA PER LE OPERAZIONI
  DI CREDITO AGRARIO).
  TUTTE LE OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO PREVISTE DALLE LEGGI NAZIONALI E REGIONALI SULLA RICOSTRUZIONE,EFFETTUATE A FAVORE DI COLTIVATORI DIRETTI,AFFITTUARI,MEZZADRI,COLONI O COMPARTECIPANTI,LAVORATORI DELLDELLA TERRA,SINGOLI O ASSOCIATI,COOPERATIVE AGRICOLE,ENTI COOPERATIVI E LORO CONSORZI,ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI,SONO ASSISTITE DALLA GARANZIA SUSSIDIARIA DEL FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA DI CUI ALL' ARTICOLO 36,ESCLUSO L'ULTIMO COMMA,DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961,N.454 ,E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
CAPO II INDUSTRIA,COMMERCIO,ARTIGIANATO,TURISMO,SPETTACOLO E COOPERAZIONE.
ART21 (RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE
  DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI).
  ALLE IMPRESE INDUSTRIALI CHE HANNO IMPIANTI NELLE REGIONI BASILICATA E CAMPANIA E NEI COMUNI DELLA REGIONE PUGLIA INDICATI NEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CUI AL DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO 1981,N.19 ,CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI,NELLA LEGGE 15 APRILE 1981,N.128,È CONCESSO UN CONTRIBUTO PARI AL 75 PER CENTO DELLA SPESA NECESSARIA ALLA RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE DEGLI STABILIMENTI E DI TUTTE LE ATTREZZATURE E DEGLI INSEDIAMENTI STRUMENTALI,NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA,DISTRUTTI O DANNEGGIATI A A SEGUITO DEI TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 DEL FEBBRAIO 1981.
  IL CONTRIBUTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE È ESTESO ALLE SPESE NECESSARIE PER IL MIGLIORAMENTO E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI STABILIMENTI,NONCHÉ A QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO DEL TERRENO QUALORA PER RAGIONI SISMICHE SIA STATA DICHIARATA LA INAGIBILITÀ DEL TERRENO SU CUI INSISTE IL COMPLESSO PRODUTTIVO DA RIPRISTINARE.
  LE DOMANDE PER FRUIRE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DAL PRESENTE ARTICOLO DEVONO ESSERE PRESENTATE ALL'AZIENDA O ALL'ISTITUTO DI CREDITO DI CUI AL SUCCESSIVO SESTO COMMA ENTRO NOVE MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE,CORREDATE DALL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE AD EDIFICARE RILASCIATA DAL SINDACO,DALL'AUTORIZZAZIONE DEI COMPETENTI UFFICI REGIONALI,IN APPLICAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALLO ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 2 FEBBRAIO 1974,N.64 ,E DA UNA SPECIFICA PERIZIA GIURATA APPROVATA DALLA COMMISSIONE DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA DA CUI RISULTI IL MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI OCCUPAZIONE PREESISTENTI ALLA DATA DEL SISMA.
  IL MINISTRO DELLA INDUSTRIA,DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO EROGA IL CONTRIBUTO DI CUI AL PRIMO COMMA PREVIO PARERE DI UNA COMMISSIONE,ISTITUITA PRESSO OGNI PROVINCIA ENTRO 30 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE,COMPOSTA DA UN DELEGATO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE,CHE LA PRESIEDE,DA TRE MEMBRI DESIGNATI DAL CONSIGLIO REGIONALE CON VOTO LIMITATO,DA DUE MEMBRI DESIGNATI DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO,INDUSTRIA,ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA NONCHNONCHÉ DALL'INTENDENTE DI FINANZA.
  SE LA COMMISSIONE NON SI PRONUNCIA ENTRO 90 GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA PERIZIA, QUESTA SI INTENDE APPROVATA.
  CON IL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA VIENE DISPOSTO L'ACCREDITAMENTO DEL CONTRIBUTO PRESSO L'AZIENDA O L'ISTITUTO DI CREDITO INDICATO DALL'AVENTE DIRITTO.
  IL CONTRIBUTO È EROGATO SULLA BASE DELLA SOLA PERIZIA COMUNQUE APPROVATA,TRAMITE L'AZIENDA O L'ISTITUTO DI CREDITO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE IN RAGIONE DEL:
a) 50 PER CENTO DEL CONTRIBUTO ALLO INIZIO DEI LAVORI CERTIFICATO DAL SINDACO;
b) RESTANTE 50 PER CENTO DEL CONTRIBUTO DOPO L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI,PREVIO COLLAUDO DEGLI STESSI DA PARTE DI UN TECNICO NOMINATO DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI CUI AL PRECEDENTE QUARTO COMMA.
  LE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI CUI AL PRECEDENTE QUARTO COMMA E PER IL COMPENSO DEI COLLAUDATORI SONO A CARICO DEL FONDO DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 3 .
  GLI INTERESSI BANCARI MATURATI SULLE SOMME COME SOPRA ACCREDITATE SPETTANO ALLA AMMINISTRAZIONE DEPOSITANTE.GLI INTERESSI BANCARI SONO FISSATI CON DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO AI SENSI DELL' ARTICOLO 20 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 NOVEMBRE 1976,N.902 .
  IL CIPE ASSEGNA,AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO 4 ,LE DISPONIBILITÀ DA DESTINARE A TALI INTERVENTI.
  L'AMMONTARE ANNUO DELLA PROVVIDENZA SARÀ STABILITO SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELLA INDUSTRIA,DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO SECONDO LE PROCEDURE DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO4.
ART22 (RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI IMMOBILI E
  ATTREZZATURE DEL COMMERCIO,ARTIGIANATO,
  TURISMO E SPETTACOLO).
  A FAVORE DELLE IMPRESE DEI SETTORI DELL'ARTIGIANATO,DEL TURISMO,DEL COMMERCIO ALLO INGROSSO E AL MINUTO,DELLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE, DELLE ATTIVITÀ AUSILIARIE DE COMMERCIO E DELLE FORME ASSOCIATE TRA OPERATORI COMMERCIALI E TURISTICI,NONCHÉ DELLO ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO E TEATRALE UBICATE NELLE REGIONI BASILICATA E CAMPANIA E NEI COMUNI DELLA REGIONE PUGLIA INDICATI NEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CUI AL DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO 1981,N.19 ,CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI,NELLA LEGGE 15 APRILE 1981,N.128,È CONCESSO UN CONTRIBUTO PARI AL 75 PER CENTO DELLE SPESE PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPARAZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE ED IL RINNOVO DEGLI ARREDI E DEI COMPLESSI RICETTIVI E DI RISTORAZIONE DANNEGGIATI DAL TERREMOTO.
  LE DOMANDE PER FRUIRE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DAL PRESENTE ARTICOLO DEVONO ESSERE PRESENTATE ALLE AZIENDE O AGLI ISTITUTI DI CREDITO ENTRO NOVE MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE,CORREDATE DALL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE AD EDIFICARE RILASCIATA DAL SINDACO,DALL'AUTORIZZAZIONE DEI COMPETENTI UFFICI TECNICI REGIONALI IN APPLICAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL' ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 2 FEBBRAIO 1974,N.64 ,E DA UNA SPECIFICA PERIZIA GIURATA APPROVATA DALLA COMMISSIONE DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA.
  IL CONTRIBUTO DI CUI AL PRIMO COMMA È CONCESSO DALLA REGIONE.FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE CHE DISCIPLINERÀ LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO, IL CONTRIBUTO STESSO VIENE EROGATO DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE UN SUO DELEGATO,PREVIO PARERE DI UNA COMMISSIONE,ISTITUITA PRESSO OGNI PROVINCIA E COMPOSTA DA UN DELEGATO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE,CHE LA PRESIEDE,DA TRE MEMBRI DESIGNATI DAL CONSIGLIO REGIONALE CON VOTO LIMITATO,DA DUE MEMBRI DESIGNATI DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO,INDUSTRIA,ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA NONCHÉ DALL'INTENDENTE DI FINANZA.
  AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLE EROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO DAL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO,IN QUANTO COMPATIBILI,LE NORME DI CUI AI COMMI QUINTO,SESTO,SETTIMO,OTTAVO E NONO DELL' ARTICOLO 21 .
  IL CIPE ASSEGNA,AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO 4 ,LE DI DISPONIBILITÀ DA DESTINARE AGLI INTERVENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.
ART23 (CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DEI
  MUTUI - ALTRE PROVVIDENZE).
  ALLE IMPRESE BENEFICIARIE DELLA AGEVOLAZIONE DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI 21 E 22 È CONCESSO ALLE RELATIVE SCADENZE UN CONTRIBUTO,LIMITATAMENTE ALLA PARTE CONCERNENTE LE OPERE DISTRUTTE O DANNEGGIATE,PARI AL 50 PER CENTO DELLE RATE DI MUTUI CONTRATTI FINO ALLA DATA DEL 18 FEBBRAIO 1981 CON ISTITUTI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE SCADENTI TRA IL 22 NOVEMBRE 1980 E LA DATA DELLA EROGAZIONE DELLA PRIMA QUOTA DI CONTRIBUTO DI CUI AL PRIMO COMMA ARTICOLI 21 E 22.
  IL CONTRIBUTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA È VERSATO DIRETTAMENTE ALL'ISTITUTO DI CREDITO PRESSO IL QUALE SONO IN CORSO DI AMMORTAMENTO I MUTUI INDICATI NELLO STESSO COMMA.
  LA DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO DEVE ESSERE PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA PER ACCEDERE ALL'AGEVOLAZIONE DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI 21 E 22.
  LE AZIENDE E GLI ISTITUTI DI CREDITO DI CUI ALL' ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952,N.949 ,SONO AUTORIZZATI,ANCHE IN DEROGA A NORME DI LEGGE E DI STATUTO,A CONCEDERE FINANZIAMENTI PER LA DURATA MASSIMA DI 15 ANNI ALLE IMPRESE INDICATE NEL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO PER LE FINALITÀ DI CUI AL PRIMO COMMA DEGLI ARTICOLI 21 E 22,COMPRESO IL FINANZIAMENTO DELLE SCORTE PER UNO AMMONTARE NON SUPERIORE AL 20 PER CENTO DELLA SPESA RELATIVA AD INVESTIMENTI PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE.
  IL MEDIOCREDITO CENTRALE,A FRONTE DEI FINANZIAMENTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE,È AUTORIZZATO A DESTINARE ANCHE LE DISPONIBILITÀ RISERVATE AD INCENTIVI INDUSTRIALI,AI SENSI DELL' ARTICOLO 28,QUARTO COMMA,DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 NOVEMBRE 1976,N.902 .
  IL CIPE ASSEGNA,AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO 4 ,LE DISPONIBILITÀ DA DESTINARE A TALI INTERVENTI.
ART24 (PROVVIDENZE PER LA COOPERAZIONE).
  PRESSO LA SEZIONE SPECIALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO È ISTITUITO UNO SPECIALE FONDO PER LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE-LAVORO NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA,DELL'ARTIGIANATO,DELLA PESCA E DEL TRASPORTO DELLE REGIONI BASILICATA E CAMPANIA.
  IL CONTRIBUTO È CONCESSO NELLA MISURA DEL 75 PER CENTO DELLA SPESA NECESSARIA ALLA RICOSTRUZIONE E RIATTIVAZIONE DI EDIFICI E ATTREZZATURE CHE ABBIANO SUBITO DANNI A SEGUITO DEL TERREMOTO DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981.
  LE DOMANDE VANNO PRESENTATE ENTRO IL 30 GIUGNO 1982 E DEVONO ESSERE CORREDATE DA PERIZIA GIURATA APPROVATA DALLA COMMISSIONE DI CUI AL QUARTO COMMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO 21 ,SECONDO LE MODALITÀ IVI PREVISTE.
  PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO IL FONDO DI CUI AL PRIMO COMMA VIENE DOTATO DI 100 MILIARDI A VALERE SUL FONDO DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 3 .
  MUTUI AGEVOLATI,A VALERE SUL FONDO DI CUI AL PRECEDENTE QUARTO COMMA,SONO CONCESSI ANCHE ALLE COOPERATIVE CHE SI COSTITUISCONO ENTRO IL 1981 NEI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981.
  LA DETERMINAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE E LE MODALITÀ DI GESTIONE DEL FONDO SONO FISSATE CON DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO,DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.
ART25 (IMPIEGO DI LAVORATORI IN CASSA
  INTEGRAZIONE).
  I LAVORATORI QUALIFICATI O SPECIALIZZATI,ORIGINARI DELLE AREE TERREMOTATE,CHE GODONO DEL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PRESSO IMPRESE DEL CENTRO-NORD,POSSONO ESSERE AVVIATI A POSTI DI LAVORO IN RELAZIONE A RICHIESTE DI MANODOPERA PRESENTATE ALLE SEZIONI CIRCOSCRIZIONALI DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA CHE NON SIA POSSIBILE SODDISFARE PER CARENZA DI MANODOPERA LOCALE.
  I LAVORATORI DI CUI AL PRIMO COMMA DEBBONO MANIFESTARE LA PROPRIA DISPONIBILITÀ ALLE SEZIONI CIRCOSCRIZIONALI,NEL CUI AMBITO TERRITORIALE INTENDONO ESSERE COLLOCATI.
  NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI OCCUPATI,AI SENSI DEI COMMI PRECEDENTI,PRESSO DATORI DI LAVORO CHE OPERANO NELLE REGIONI SUINDICATE,È SOSPESO IL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA,PERMANENDO LA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO CON L'IMPRESA INDUSTRIALE DI PROVENIENZA.AI SUDDETTI LAVORATORI SARANNO CORRISPOSTI IL TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO CHE LI IMPIEGANO,IL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASFERIMENTO,DA DETERMINARSI CON DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE,UNA MAGGIORAZIONE DEL SALARIO PARI AL VENTI PER CENTO.
  IL RIMBORSO E LA MAGGIORAZIONE SONO A CARICO DEL FONDO PER LA MOBILITÀ,DI CUI ALL' ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 12 AGOSTO 1977,N.675 ,E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.
  I LAVORATORI,DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO,AL TERMINE DEL PERIODO DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA,POSSONO RIENTRARE NELL'IMPRESA INDUSTRIALE D'ORIGINE O IN QUELLA ALLA STESSA
ART26 (PRESTAZIONE DI GARANZIE).
  IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA È AUTORIZZATO A CONCEDERE,A VALERE SUL FONDO DI CUI ALLO ARTICOLO 3 ,CONTRIBUTI ENTRO IL LIMITE COMPLESSIVO DI 20 MILIARDI AI CONSORZI PROMOSSI DALLE REGIONI AVENTI COME SCOPO LA PRESTAZIONE DI GARANZIE AI FINI DI FACILITARE LO OTTENIMENTO DEL CREDITO BANCARIO E DI RIDURRE GLI ONERI FINANZIARI A CARICO DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981.
TITOLO IV NORME PARTICOLARI PER LE ZONE DISASTRATE
ART27 (DIRETTIVE GENERALI).
  LA RICOSTRUZIONE AVVIENE,DI MASSIMA, NELL'AMBITO DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI E,QUALORA VI OSTINO CARATTERE GEOLOGICO,TECNICO E SOCIALE,NEL TERRITORIO COMUNALE,E PUÒ ESSERE REALIZZATA ANCHE CON AMPLIAMENTI,COMPLETAMENTI ED ADATTAMENTI,TECNICI E FUNZIONALI,OVVERO CON LE NUOVE OPERE RITENUTE NECESSARIE PER IL RIASSETTO DEL TERRITORIO E PER IL SUO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE.
  LA RICOSTRUZIONE SALVAGUARDA LE PREESISTENTI CARATTERISTICHE ETNICO-SOCIALI E CULTURALI.
  NEL DEFINIRE LE MODALITÀ DI RICOSTRUZIONE POTRANNO ESSERE PREVISTE MISURE DESTINATE A RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI,IN PARTICOLARE FAVORENDO L'UTILIZZAZIONE DELLA ENERGIA SOLARE.
ART28 (RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DISASTRATI).
  ENTRO 12 MESI DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE I COMUNI DISASTRATI ADOTTANO O MODIFICANO IL PIANO REGOLATORE GENERALE O AGGIORNANO IL PIANO DI RICOSTRUZIONE PREVISTO DALLA LEGGE 5 OTTOBRE 1962,N.1431 ,NEL RISPETTO DEGLI INDIRIZZI DI ASSETTO TERRITORIALE FISSATI DALLA REGIONE.
  PER SOPPERIRE ALLE IMMEDIATE ESIGENZE DI RICOSTRUZIONE I COMUNI STESSI ADOTTANO O CONFERMANO TRA I SEGUENTI PIANI ESECUTIVI NECESSARI:
a)  IL PIANO DI ZONA REDATTO AI SENSI DELLA LEGGE 18 APRILE 1962,N.167 ,E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI,DIMENSIONATO SULLA BASE DEL FABBISOGNO DI AREE URBANIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI DISTRUTTI E NON RICOSTRUIBILI IN SITO;
b)  IL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI CUI ALL' ARTICOLO 27 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971,N.865 ,OVE RISULTINO NECESSARIE AREE URBANIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DESTINATI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE,COMPRESI QUELLI COMMERCIALI E TURISTICI;
c) I PIANI DI RECUPERO DI CUI AL TITOLO IV DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978,N.457,E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI,CHE DISCIPLINANO LA RICOSTRUZIONE IN SITO DEGLI EDIFICI DEMOLITI E DA DEMOLIRE,LA RISTRUTTURAZIONE DI QUELLI GRAVEMENTE DANNEGGIATI E LA SISTEMAZIONE DELLE AREE DI SEDIME DI EDIFICI DEMOLITI O DA DEMOLIRE CHE NON POSSONO ESSERE RICOSTRUITI IN SITO.
  I PIANI ESECUTIVI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE SONO INQUADRATI IN UNA RELAZIONE GENERALE CHE ILLUSTRA I RIFERIMENTI ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE O ADOTTATO E CHE CONTIENE:LO STUDIO GEOGNOSTICO DELLE AREE DESTINATE ALL'EDIFICAZIONE,NONCHÉ I DATI NECESSARI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE AREE SUDDETTE,CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL NUMERO ED ALLA CONSISTENZA DELLE FAMIGLIE DA ALLOGGIARE,ALLA DIMENSIONE DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI DA RICOSTRUIRE,AL NUMERO DEGLI ALLOGGI DEMOLITI O DA DEMOLIRE, RIPARABILI,INTEGRI.
  NEL CASO IN CUI IL COMUNE SIA SPROVVISTO DI STRUMENTO URBANISTICO GENERALE,LA RELAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE CONTIENE ANCHE I CRITERI GENERALI DI IMPOSTAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE,CHE SARÀ ADOTTATO ENTRO I TERMINI DI CUI AL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO.
  I PIANI ESECUTIVI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO ADOTTATI DAL COMUNE,ANCHE IN VARIANTE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI O ADOTTATI,ENTRO 90 GIORNI DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE,CON DELIBERAZIONE CHE DIVIENE ESECUTIVA,AI SENSI DELL' ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 9 GIUGNO 1947,N.530 .
  I PIANI SONO PUBBLICATI MEDIANTE DEPOSITO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI PER 10 GIORNI,ENTRO I QUALI POSSONO ESSERE PRESENTATE OPPOSIZIONI.DELL'ESEGUITO DEPOSITO È DATA NOTIZIA AL PUBBLICO ED AGLI INTERESSATI MEDIANTE AFFISSIONE DI MANIFESTI IN LUOGO PUBBLICO E DI AVVISO ALL'ALBO COMUNALE.
  NEI 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LE OPPOSIZIONI,I PIANI,CON LE DEDUZIONI DEL COMUNE SULLE STESSE,SONO TRASMESSI ALLA REGIONE CHE SI PRONUNCIA IN VIA DEFINITIVA ENTRO 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO, OVVERO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE PER I PIANI GIÀ PRESENTATI.TRASCORSO INUTILMENTE TALE TERMINE,I PIANI SI INTENDONO APPROVATI.DELL'APPROVAZIONE È DATO ATTESTATO DAL SINDACO CON APPOSITO DECRETO AFFISSO ALL'ALBO COMUNALE PER 15 GIORNI.
  NEL TERMINE PERENTORIO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE LA REGIONE PUÒ SUGGERIRE MODIFICHE CHE NON COMPORTINO SOSTANZIALI INNOVAZIONI O CHE RISULTINO NECESSARIE PER ASSICURARE LA RAZIONALE E COORDINATA SISTEMAZIONE DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI DI INTERESSE STATALE O REGIONALE.
  IL COMUNE,NEL TERMINE DI 20 GIORNI DALLA RESTITUZIONE DEL PIANO,PUÒ ACCOGLIERE O RIGETTARE I SUGGERIMENTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.
  DOPO LE DETERMINAZIONI CONSILIARI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE,IL PIANO SI INTENDE DEFINITIVAMENTE APPROVATO E DELLA SUA APPROVAZIONE È DATO ATTESTATO DAL SINDACO CON APPOSITO DECRETO AFFISSO ALL'ALBO COMUNALE PER 15 GIORNI.
  LA APPROVAZIONE DEI PIANI EQUIVALE A DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ,NONCHÉ DI INDIFFERIBILITÀ E DI URGENZA DI TUTTE LE OPERE, EDIFICI ED IMPIANTI IN ESSI PREVISTI.
  QUALORA I PIANI ESECUTIVI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA NON PERVENGANO ALLA REGIONE ENTRO 120 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE,LA REGIONE MEDESIMA PROVV...

... continua
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