LEX CONSULT - STUDIO D' ARAGONA LEGALI ASSOCIATI 2024
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Nº 6455Data 08/01/2025Downloads: 1
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI LADDOVE LE PARTI HANNO DICHIARATO IN ATTO PUBBLICO CHE L’ACCONTO É STATO PAGATO, DOPO LA VISITA CON IL MEDIATORE, CON ASSEGNI EMESSI DURANTE IL PERIODO DI INCARICO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, PRIMA SEZIONE CIVILE - 15/10/2024 - Nel caso di specie, il Tribunale ha precisato che “E’ altresì documentato (v. pag. 2 del rogito notarile del 17.1.2012) che le prime due tranches del prezzo di acquisto sono state corrisposte dal Cipullo alla venditrice Costruzioni Edilvie con assegni bancari emessi nel periodo antecedente alla data di stipula del rogito notarile (31.12.2011) indicata nella proposta raccolta dall’agenzia immobiliare (v. in atti), con l’incarico di mediazione, inizialmente conferito dalla E. che andava a scadere in data 14.1.2012 (appena tre giorni prima del rogito O. del 17.1.2012)."download riservato - non acquistabile -
Nº 6453Data 03/01/2025Downloads: 1
Condominio parziale e separazione dei condomìni: differenza.
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Nº 6452Data 03/01/2025Downloads: 1
Come si usucapisce un posto auto in condominio.
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Nº 6451Data 03/01/2025Downloads: 2
Locazione: è possibile sospendere o ridurre il pagamento del canone?
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Nº 6454Data 03/01/2025Downloads: 1
Servitù di parcheggio volontaria e regolamento condominiale trascritto, quali diritti per il fondo servente?
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Nº 6450Data 03/01/2025Downloads: 2
È possibile realizzare un'apertura nel muro comune per collegare un locale commerciale, accessibile esclusivamente dalla strada, al vano scala condominiale?
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Nº 6447Data 02/01/2025Downloads: 2
Superbonus: è possibile presentare la CILAS insieme alla richiesta di sanatoria degli abusi nelle parti comuni?
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Nº 6449Data 02/01/2025Downloads: 2
Le variabili che incidono sulle spese di conservazione del muro di confine.
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Nº 6448Data 02/01/2025Downloads: 2
Lite per parcheggi selvaggi in condominio: esemplare accordo transattivo concluso tra condominio e condomino.
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Nº 6443Data 30/12/2024Downloads: 1
Locazioni non abitative: morosità nel pagamento del canone e risoluzione del contratto.
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Nº 6442Data 30/12/2024Downloads: 1
Locazione immobile per attività di casa vacanze: è ad uso commerciale?
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Nº 6440Data 30/12/2024Downloads: 1
Il pagamento degli oneri condominiali da parte dei conduttori tra prassi discutibili e rischio morosità.
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Nº 6444Data 30/12/2024Downloads: 5
Disdetta locazione a un conduttore - mediatore immobiliare: spetta l'indennità di avviamento?
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Nº 6439Data 30/12/2024Downloads: 2
La corretta qualificazione di un vialetto-passerella nell'ambito di un complesso edilizio.
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Nº 6445Data 30/12/2024Downloads: 2
Vendita bene mancante di qualità essenziale o promessa: è possibile la riduzione del prezzo?
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Nº 6446Data 30/12/2024Downloads: 2
Calcolo maggioranza assembleare in condominio: con o senza i proprietari in conflitto?
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Nº 6441Data 30/12/2024Downloads: 6
Gli agenti immobiliari non sono più obbligati a dichiarare i compensi nell'atto di acquisto di una casa o di un altro immobile.
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Nº 6438Data 27/12/2024Downloads: 1
Usucapione di un bene condominiale: come si usucapisce il sottotetto-soffitta comune.
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Nº 6437Data 18/12/2024Downloads: 0
IL PROMITTENTE VENDITORE CHE IN OCCASIONE DEL PRELIMINARE ABBIA IMMESSO NEL POSSESSO ANTICIPATO DEL BENE IL PROMITTENTE ACQUIRENTE, IL QUALE SUCCESSIVAMENTE SI SIA RESO INADEMPIENTE, HA DIRITTO AD ESSERE INDENNIZZATO DALL’ACQUIRENTE PER TUTTO IL TEMPO IN CUI HA DETENEUTO L'IMMOBILE SENZA TITOLO A FAR DATA DAL TERMINE PREVISTO PER LA STIPULA DEL DEFINITIVO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE DI NOLA, PRIMA SEZIONE CIVILE - 01/10/2024 - Nel caso di specie, il Tribunale ha precisato che “Infatti, la perdita della disponibilità del bene e l’impossibilità di conseguirne delle utilità, a fronte dell’occupazione del cespite – oramai divenuta senza titolo – genera il diritto al risarcimento del danno c.d. figurativo. Sull’ontologia di questo danno la Suprema Corte ha affermato che «Il promissario acquirente di un immobile, che, immesso nel possesso all’atto della firma del preliminare, si renda inadempiente per l’obbligazione del prezzo, da versarsi prima del definitivo, e provochi la risoluzione del contratto preliminare, è tenuto al risarcimento del danno in favore della parte promittente venditrice, atteso che la legittimità originaria del possesso viene meno a seguito della risoluzione lasciando che l’occupazione dell’immobile si configuri come “sine titulo”. Ne consegue che tali danni, originati dal lucro cessante per il danneggiato che non ha potuto trarre frutti nè dal pagamento del prezzo nè dal godimento dell’immobile, sono legittimamente liquidati dal giudice di merito, con riferimento all’intera durata dell’occupazione e, dunque, non solo a partire dalla domanda giudiziale di risoluzione contrattuale» (così Cassazione civile sez. II, 21.11.2011, n. 24510)."download riservato - non acquistabile -
Nº 6434Data 16/12/2024Downloads: 1
Il soppalco in regime di edilizia libera: possibile ma non sempre.
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Nº 6435Data 16/12/2024Downloads: 1
Immissioni intollerabili: danno non patrimoniale, danno biologico e danno da deprezzamento dell'immobile.
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Nº 6436Data 16/12/2024Downloads: 1
Nell'ipotesi di occupazione abusiva di un'immobile e conseguente denuncia tempestiva in sede penale, il proprietario deve pagare l'IMU?
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Nº 6433Data 16/12/2024Downloads: 58
CLAUSOLA CHE CONSENTE ALL'ACQUIRENTE DI RECEDERE DALLA PROPOSTA SE NON OTTIENE IL MUTUO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? LA CLAUSOLA DEVE ESSERE UTILIZZATA INSERENDOLA NEL CAMPO NOTE DELLA PROPOSTA TUTTE LE VOLTE CHE SI VUOLE RISERVARE ALL'ACQUIRENTE LA POSSIBILITÀ DI RECEDERE DAL CONTRATTO NELL'IPOTESI IN CUI NON OTTENGA IL FINANZIAMENTO IPOTECARIO.€ 99,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6429Data 13/12/2024Downloads: 0
Le tabelle millesimali errate vanno applicate sino alla loro revisione.
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Nº 6432Data 13/12/2024Downloads: 1
Mutamento di destinazione dell'unità immobiliare in condominio: si può arrivare a commettere un reato.
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Nº 6431Data 13/12/2024Downloads: 2
L'assemblea non può deliberare di occupare un terrazzo individuale con antenne di altri condomini.
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Nº 6423Data 12/12/2024Downloads: 2
L'assemblea non può negare “il diritto di inferriata” al condomino.
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Nº 6428Data 12/12/2024Downloads: 2
Immobile posto al piano terra con ingresso autonomo ed imputazione delle spese inerenti la manutenzione dell'ascensore, uso effettivo o potenziale?
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Nº 6421Data 12/12/2024Downloads: 2
Il principio della parzierietà e l'esclusione della solidarietà in condominio: riflessioni.
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Nº 6424Data 12/12/2024Downloads: 2
Condominio: inderogabilità dell'area destinata a parcheggio.
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Nº 6427Data 12/12/2024Downloads: 2
Modifiche abusive al tetto: il condomino deve rispristinare l'originario stato dei luoghi.
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Nº 6422Data 12/12/2024Downloads: 3
Rapporti di vicinato in condominio: possibili pregiudizi ad un condomino derivanti dal ristorante sotto casa.
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Nº 6426Data 12/12/2024Downloads: 2
Venditore occulta al compratore le infiltrazioni dal tetto condominiale: c'è dolo incidente?
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Nº 6420Data 11/12/2024Downloads: 2
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE LA PROPOSTA NON GLI VIENE ACCETTATA, QUALORA POI LE PARTI CONCLUDONO LO STESSO AFFARE DA LUI PROPOSTO SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-LEGALI ASSOCIATI TRIBUNALE DI ROMA OTTOBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Roma, XI sezione civile, Nel caso di specie, il giudice ha confermato, infatti, che è pacifico in giurisprudenza che il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. Civ. n. 869 del 16.01.2018). E nello stesso senso “in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (Cass. Civ. n. 11443 del 8.04.2022). Nel caso di specie, sono elementi comprovanti che la conclusione dell’affare (compravendita immobiliare) del P. sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice del Pa. le seguenti circostanze: la scheda di visita dell’immobile del 17.07.2020 a firma dell’acquirente Z. (doc. 5 citazione); la proposta di acquisto del 22.07.2020 a firma dell’acquirente per un importo offerto di € 200.000,00 conforme al prezzo dell’incarico e ancor più al prezzo di vendita risultante dal rogito notarile (doc. 6 memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. n. 2); rifiuto della proposta da parte del convenuto comunicata con email del 28.07.2020 (doc. 8 citazione); successiva comunicazione del 18.09.2020 di accettazione condizionata per un prezzo di € 210.000,00 (doc. 9 citazione); l’assegno n. 3119974981-06 di € 5.000,00 intestato a P. a firma di Z. (doc. 7 citazione) che corrisponde allo stesso assegno indicato alle pagine 7 e 8 del rogito notarile (doc. 2 citazione) che era stato restituito al potenziale acquirente in data 2.10.2020 (doc. 10 citazione) a seguito del rifiuto della proposta; nonché l’atto di transazione sottoscritto tra il Z. e l’attore in cui l’acquirente dichiara espressamente “riconosce di esser stato messo in relazione con l’affare e con l’immobile sito in V. … del signor P. che prima non conosceva, grazie all’attività di intermediazione svolta dalla suddetta agenzia e che per tale effetto ha potuto concludere il medesimo affare” (doc. 11 citazione); infine, il contenuto dell’atto di compravendita tra il convenuto e l’acquirente avente ad oggetto lo stesso immobile dell’incarico ad un prezzo pari alla volontà espresso dal venditore nell’email del dì 8.09.2020 (cfr. doc. 9 citazione).download riservato - non acquistabile -
Nº 6419Data 10/12/2024Downloads: 0
Il matrimonio e il regime patrimoniale della famiglia. Riflessioni sul sistema matrimoniale italiano, dalla disciplina costituzionale al divorzio, e sul regime patrimoniale della famiglia.
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Nº 6418Data 06/12/2024Downloads: 0
NON E' CONFIGURABILE LA RESPONSABILITA’ DEL MEDIATORE NELL’IPOTESI IN CUI NON ABBIA RIFERITO DELLE SPESE CONDOMINIALI - IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA DI ACQUISTO SIA STATA ACCETTATA ANCHE SE SUCCESSIVAMENTE LE PARTI NON ABBIANO STIPULATO L’ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA -SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Corte di Appello di Napoli, IX SEZIONE CIVILE, 15 ottobre 2024 - Nel caso di specie, la Corte di Appello ha confermato, infatti, che "Non ignora la Corte come sia in effetti configurabile la perdita del diritto del mediatore alla provvigione in casi di inadempimento agli obblighi di cui all’art. 1759 cod. civ.; tuttavia, non è ravvisabile, come del resto già ritenuto dal primo giudice, l’inadempimento che l’appellante Ponticelli Stefania – ancorché a conoscenza della accettazione della proposta di acquisto da lei formulata il 27-6-2012 era stata accettata dall’appellato Onza Enzo – ascrive alla società appellata Studio Erre. Va condiviso al riguardo il rilievo del primo giudice come non ogni inesatta informazione implichi la responsabilità del mediatore da inadempimento, considerata, nella specie, la prospettazione generica da parte dell’appellante Ponticelli Stefania in punto di omessa specificazione della entità degli oneri condominiali (tanto da non permettere “di valutare qualsiasi incidenza della informazione inesatta sul buon esito dell’affare”), dei quali si duole di non essere stata messa a conoscenza, laddove il documento recante la data 4-7-2012 non accenna ad ulteriori informazioni omesse dal mediatore, tanto meno alla intervenuta riduzione del prezzo (motivazione tutt’altro che erronea e superficiale come genericamente assume l’appellante P. S.). Peraltro il teste S. R. ha riferito che l’appellata P. S. “ci dichiarò che non era più interessata all’affare e ci voleva riflettere”, dunque senza addure alcuna particolare ragione. Contrariamente all’assunto dell’appellante P. S. di cui al terzo motivo, si osserva come nel contegno posto in essere dal mediatore, attuale società appellata S. E., non sia ravvisabile un comportamento concludente, atto a dar conto del preteso riconoscimento della fondatezza della pretesa della proponente, attuale appellante P. S., di ritenersi svincolata da ogni obbligo verso il mediatore. Al contrario, non è all’evidenza sostenibile che “l’affare non può considerarsi concluso” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1755 cod. civ., sottraendosi a censura la contestata statuizione di condanna dell’appellante P. S. al pagamento della provvigione nella misura pattuita, poiché, come del resto già esattamente rilevato dal primo giudice, proprio il contegno serbato dall’appellante P. S., alla stregua del documento recante la data del 4-7-2024, non è stato conforme al canone generale della buona fede. Per la stessa ragione si sottrae a censura la statuizione di condanna dell’appellante P. S., sottrattasi alla conclusione della vendita senza giuridica giustificazione, al pagamento in favore dell’appellato O. E., stante il diritto di quest’ultimo a trattenere la caparra a seguito dell’inadempimento ascrivibile all’appellante P. S.. Per completezza si rileva come la restituzione all’appellante P. S., previa autorizzazione da parte dello stesso appellato O. E. dello “assegno di caparra”, detenuto a titolo fiduciario dal mediatore, attuale società appellata Studio Erre sarebbe stata da quest’ultima documentato, laddove a sua volta l’appellato Onza Enzo richiama sul punto le considerazioni svolte dal primo giudice, non del tutto persuasive, cioè che il documento n. 24 depositato dall’attrice non ha data certa (il che, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., rileva tuttavia nei confronti dei terzi), né sarebbe “in alcun modo riconducibile alla proposta accettata di cui si discute nel presente giudizio”, sebbene l’autorizzazione rilasciata dall’appellato Onza Enzo non appare riferibile a precedenti proposte di acquisto non accettate, cioè diverse da quella del 27-6-2012, se non altro perché il titolo sarebbe stato riconsegnato alla proponente, attuale appellante Ponticelli Stefania, il 4-7-2012, cioè dopo la formulazione dell’ultima proposta. Ad ogni modo, il primo giudice ha operato al riguardo una valutazione diversa, ovvero che la restituzione del titolo è avvenuta in realtà “in assenza di autorizzazione del sig. Onza”, senza previamente interpellarlo, il che, ha concluso, “costituisce grave inadempimento all’incarico di mediazione”.download riservato - non acquistabile -
Nº 6416Data 06/12/2024Downloads: 2
Alloggio del portiere di proprietà esclusiva e vincolo di destinazione al servizio comune: la Cassazione rafforza il nuovo orientamento.
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Nº 6415Data 06/12/2024Downloads: 5
La mancanza dei presupposti in contratto di locazione transitorio trasforma lo stesso in un contratto libero.
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Nº 6417Data 06/12/2024Downloads: 3
Possibile modificare la norma regolamentare che vieta ai motocicli la sosta in area condominiale. L'assemblea può integrare, con la maggioranza ordinaria, la norma del regolamento che disciplini l'uso dei posti auto condominiali, in particolare se chi impugna l'assemblea non vi abbia opposto contestazione.
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Nº 6413Data 06/12/2024Downloads: 4
Tabelle millesimali, mutamento della destinazione d'uso e trasformazioni rilevanti delle unità immobiliari.
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