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Nº 4734 E’ L’ACQUIRENTE A PAGARE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SE IL CONDOMINIO AFFIDA L’APPALTO DOPO IL ROGITO. CASSAZIONE SECONDA SEZ. CIV. N. 10235 DEL 2 MAGGIO 2013.

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  • Giurisprudenza
Autore Lex Consult
Data pubblicazione 16-09-2013
Data aggiornamento 01-07-2014
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