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Nº 3637 I criteri indicati dalla Cassazione per la determinazione delle provvigioni.-

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  • Giurisprudenza
  • Provvigioni

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Si è ribadita la assoluta imprescindibilità - per la validità del contratto e l’insorgenza del diritto alla provvigione - che il mediatore sia iscritto al ruolo previsto dalla legge n. 39 del 1989. In mancanza di tale iscrizione la provvigione non è dovuta, e se l’iscrizione sopravviene nel corso dell’attività mediatizia la provvigione è dovuta solo per le attività svolte dal momento dell’iscrizione in poi (sentenza n. 10290/07). Analogamente, anche per gli ausiliari del mediatore è necessaria l’iscrizione al ruolo, se essi sono assegnati allo svolgimento di attività mediatizia in senso proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati, e impegnativi per l'ente da cui dipendono. Tale iscrizione non è invece richiesta per quei dipendenti che esplicano attività accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti (sentenza n. 1507/07). L’obbligo per il mediatore di iscrizione al ruolo è stato poi ritenuto non in contrasto con la direttiva 86/653/CEE (relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, la quale vieta normative nazionali che subordinino la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in apposito albo), in quanto tale direttiva è dettata per gli agenti e non per i mediatori, che a differenza dei primi agiscono in posizione di terzietà rispetto ai contraenti posti in contatto (sentenza n. 13184/07). Sul piano dell’an e del quantum della provvigione la Corte ha ribadito nel 2007 alcune regole particolarmente significative, già dettate in passato e destinate a rafforzare la tutela degli intermediati specie in un mercato - come quello della intermediazione immobiliare - non sempre caratterizzato da trasparenza. La prima di tali regole è il divieto di mediazioni occulte: quando, cioè, il mediatore non si presenta schiettamente come tale alle parti, perde qualsiasi rilievo il fatto che queste si siano incontrate ed abbiano concluso l’affare grazie all’opera sua. Nel caso di mediazione occulta un rapporto giuridico tra mediatore ed intermediati non è nemmeno configurabile, perché le parti non sono messe in condizione di valutare l'opportunità o meno di avvalersi della prestazione del mediatore e di sopportarne i conseguenti oneri (sentenza n. 6004/07). Quanto alla misura della provvigione, tre sono i princìpi particolarmente significativi ribaditi dalla Corte nel 2007: affinché sorga il diritto alla provvigione, l’opera del mediatore deve essere stata vuoi causa, vuoi concausa della conclusione dell’affare (sentenza n. 1507/07); la misura della provvigione può ben essere determinata in misura percentuale rispetto al valore dell’affare, ma quest’ultimo non è detto che consista nel prezzo dell’affare indicato dalle parti in contratto. “Valore” dell’affare e “prezzo” del negozio non necessariamente coincidono, e comunque se il giudice di merito ritenga sussistere tale coincidenza, ha l’obbligo indicare le ragioni dalle quali ha tratto il proprio convincimento (sentenza n. 12236/07); quando l'affare sia concluso con l'intervento di più mediatori, la provvigione va divisa tra tutti secondo i criteri di cui all’art. 1578 c.c., a nulla rilevando che i vari mediatori fossero all’oscuro ciascuno dell’opera dell’altro (sentenza n. 1507/07).

Il documento contiene una sintetica rassegna della giurisprudenza di legittimità aggiornata fino al dicembre 2007.-

Autore Lex Consult S.r.l.
Data pubblicazione 09-11-2009
Data aggiornamento 02-07-2014
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