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CONTRATTO di locazione uso abitativo da parte di enti immobiliari per la gestione e la locazione di singole unità in favore di conduttori privati (tipo ania)
di .....................……...........Via/Piazza…..............................
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL CESPITE
 
 
 
 
  
La locazione è destinata ad uso esclusivo di abitazione del "CONDUTTORE" e dei suoi familiari conviventi che attualmente sono.(*)..........................................................……………………………………………..
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(*) Il conduttore s'impegna a comunicare alla locatrice ogni successiva variazione della composizione del nucleo familiare sopra indicato.
 
La locazione è regolata dai seguenti patti e condizioni.
 
 
NOTA
1) Per le persone fisiche, riportare: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale.
 
Art. 1 - DURATA DELLA LOCAZIONE - Il contratto è stipulato per la durata di anni …., e precisamente dal ……………… al ……………… A tale ultima data, ove le parti non concordino sul rinnovo del contratto, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, lo stesso si intenderà prorogato di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte della “LOCATRICE” che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’art. 3 della legge n. 431/1998, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui allo stesso art. 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale il contratto si intenderà risolto senza necessità di disdetta da parte della “LOCATRICE”.
 
Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
 
Nel caso in cui la “LOCATRICE” abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il “CONDUTTORE” avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione percepito.
 
 
Art. 2 - CANONE - Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro …………………(…………….), importo che il “CONDUTTORE” si obbliga a corrispondere nel domicilio della “LOCATRICE”, ovvero con le eventuali diverse modalità che verranno indicate dalla “LOCATRICE” stessa, in n. ………… rate eguali anticipate di Euro ………………………….(…………….) ciascuna, alle seguenti date: ……..
Le parti si danno reciprocamente atto che l’entità del canone è compresa tra i valori minimi e massimi risultanti dall’accordo territoriale stipulato tra le organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà e dei conduttori relativo al Comune di ……, depositato presso detto Comune in data ……, prot. ……, ed inoltre che detto canone è conforme a quanto stabilito dall’Accordo aggiuntivo-integrativo stipulato tra la “LOCATRICE” e le organizzazioni sindacali dei conduttori del Comune di …… maggiormente rappresentative, depositato presso detto comune in data…………………, prot. ……
 
 
Art. 3 - QUOTE RIPARTIZIONE SPESE ED ONERI - La "LOCATRICE" dichiara di aver determinato la quota di partecipazione della porzione immobiliare locata e relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni nelle misure qui di seguito precisate, che il "CONDUTTORE" approva ed espressamente accetta in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:
 
a) spese generali..........................................e) ………………………………………b) spese ascensore.......................................f) ………………………………………c) spese riscaldamento …………………...g) ………………………………………d) spese condizionamento ……………….h) ………………………………………. 
La LOCATRICE, in caso, esclusivamente, di interventi edilizi autorizzati, di variazioni catastali, di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle suddette spese, dandone tempestiva e motivata comunicazione al CONDUTTORE. Le nuove quote, così determinate, saranno applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello dell'intervenuta variazione.
 
 
Art. 4 - SPESE ED ONERI A CARICO DEL "CONDUTTORE" - Sono interamente a carico del "CONDUTTORE" per le quote di competenza esposte all'art. 3) le spese che, in base al Regolamento per la ripartizione dei costi, dei servizi e delle spese negli immobili ad uso abitativo di proprietà delle imprese di assicurazione di cui all’allegato d) dell’Accordo aggiuntivo-integrativo richiamato dall’art. 2 del presente contratto, risultano a carico del “CONDUTTORE” medesimo. Di tale atto il “CONDUTTORE” dichiara di aver ricevuto copia.
 
Il "CONDUTTORE" è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla "LOCATRICE", per le spese di cui sopra che quest'ultima sosterrà, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo dell'esercizio precedente, con facoltà della "LOCATRICE" di richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di eventuali variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio che dovrà essere versato entro 60 giorni dalla richiesta della "LOCATRICE". Per quanto non disciplinato dal presente articolo, è fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 della legge n. 392/78.
 
Per la prima annualità tale somma da versare è di Lire....................................................
(Lire..................................................................................................................................)
da corrispondere in............rate alle seguenti scadenze:
 
 
 
IN FUNZIONE DELLE MODALITA' DI PAGAMENTO 
 
 
 
salvo conguaglio.
 
 
Art. 5 - RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, CONDIZIONA-MENTO - Sono interamente a carico del "CONDUTTORE" i costi sostenuti dalla "LOCATRICE" per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/ condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dal Regolamento di cui all'articolo precedente. Il "CONDUTTORE" pertanto sarà tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza di cui al precedente art. 3 determinata secondo i criteri adottati dalla "LOCATRICE" (superficie, volume, quote millesimali, superficie radiante o altri).
 
Il "CONDUTTORE" è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla "LOCATRICE", per le spese di cui sopra che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente, con facoltà della "LOCATRICE" di richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di eventuali variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che dovrà essere versato entro 60 giorni dalla richiesta della "LOCATRICE", fermo quanto previsto al riguardo dall'art. 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 392/78.
 
Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di Lire......................................... (Lire.................................................................................)
da corrispondere in.............rate alle seguenti scadenze:
al.................................Lire..............................(................................................................)
al.................................Lire..............................(................................................................)
al.................................Lire..............................(................................................................)
al.................................Lire..............................(................................................................)
 
salvo conguaglio.2)
 
2) In caso di alloggi dotati di impianti termici autonomi verrà inserita nel contratto - in sostituzione - una clausola del seguente tenore:
 
La "LOCATRICE" dichiara che l'impianto presente nell'unità immobiliare locata viene consegnato a norma, funzionante, con il seguente rendimento............
In tale stato, il "CONDUTTORE" si impegna a mantenerlo e riconsegnarlo alla "LOCATRICE" al termine del contratto, assumendosi, con la sottoscrizione del medesimo, ogni onere e responsabilità di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 412/93, attuativo dell'art. 4, quarto comma, della legge n. 10/91 sul risparmio energetico.
Al presente contratto viene altresì allegato il libretto inerente l'impianto termico, debitamente compilato e sottoscritto, per la sola fase iniziale, dalla proprietà.
Tale libretto dovrà essere aggiornato a cura del "CONDUTTORE" e riconsegnato alla "LOCATRICE" al termine della locazione, completo di ogni sua parte.
Tutti i costi che nel corso del presente contratto e dei suoi eventuali rinnovi dovessero essere sostenuti sia per il funzionamento, che per la manutenzione ordinaria saranno a carico del "CONDUTTORE", il tutto come meglio previsto dal Regolamento di cui al precedente articolo.
Nel caso in cui si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria all'impianto, il "CONDUTTORE", prima di far eseguire qualsiasi intervento, deve comunicarlo alla "LOCATRICE", che si riserva il diritto di verificare la necessità o meno di tale intervento.
Resta inteso che saranno comunque a carico del "CONDUTTORE" gli interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa la sostituzione della caldaia, ove i medesimi si rendano necessari a seguito di cattiva manutenzione ordinaria.
 
 
Art. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE - A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto il "CONDUTTORE" versa alla "LOCATRICE" l'importo di Lire.............................................................................................................………….......
(Lire.................................................................................................................................),
pari a .............mensilità di canone.
 
Sul deposito sarà riconosciuto al "CONDUTTORE" l'interesse legale semplice. Il deposito sarà restituito a locazione finita, previa riconsegna dei locali ai sensi del successivo art. 11, dopo averne dedotto quanto eventualmente ancora dovuto dal "CONDUTTORE" a qualsiasi titolo in base al presente contratto, ivi compresa la rifusione alla "LOCATRICE" degli eventuali danni verificatisi, accertati in contraddittorio e quantificati in sede di verbale di riconsegna.
 
Fatto salvo il limite massimo di importo del deposito, pari a tre mensilità di canone, sarà in facoltà delle parti convenire, in sostituzione del deposito stesso, altra forma di garanzia.
 
 
Art. 7 - PAGAMENTO - Il "CONDUTTORE" si impegna ad effettuare il pagamento dei canoni, nonchè degli importi dovuti ai sensi di quanto previsto agli articoli 4) SPESE ED ONERI A CARICO DEL "CONDUTTORE" e 5) RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E CONDIZIONAMENTO del presente contratto il primo giorno del mese/trimestre di competenza, secondo le modalità stabilite dalla "LOCATRICE". Per quanto concerne i conguagli delle spese previste dagli artt. 4 e 5 si rinvia a quanto ivi previsto. Il mancato o ritardato pagamento totale o parziale del canone o delle altre spese sopraddette, trascorsi i termini di cui all'art. 5 della legge n. 392/78, darà diritto alla "LOCATRICE" di chiedere la risoluzione del contratto, come per legge, oltre al risarcimento degli eventuali danni. Resta salvo quanto disposto dall'art. 55 della legge n. 392/78.
 
Il pagamento deve risultare dalla quietanza rilasciata dalla "LOCATRICE" o da un suo rappresentante. In caso di ritardato pagamento del canone e di quant'altro dovuto, il "CONDUTTORE" sarà tenuto, anche senza l'intimazione di cui all'art. 1219 c.c., a corrispondere gli interessi moratori da calcolarsi ad un tasso pari al tasso di interesse legale, cui verranno aggiunte le eventuali altre spese sostenute dalla "LOCATRICE". Rimane comunque salvo il diritto della "LOCATRICE" alla risoluzione del contratto col conseguente risarcimento di ogni maggiore danno dalla medesima subìto.
 
Il pagamento non potrà venire ritardato o sospeso dal "CONDUTTORE" per alcuna ragione o motivo, salvo restando il separato esercizio delle proprie eventuali ragioni.
 
 
Art. 8 - REVISIONE DEL CANONE - Le parti convengono che il canone di cui all’art. 2 del presente contratto sarà assoggettato, ogni anno, a partire dall’inizio del secondo anno della locazione, ad aggiornamento in misura pari al 75% della variazione in aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall’ISTAT o da altro indice che per legge allo stesso dovesse sostituirsi. Ai fini della determinazione della revisione si procederà a raffrontare l’indice del mese antecedente a quello di inizio del periodo il cui canone deve essere sottoposto a revisione, con l’indice del mese antecedente all’inizio della precedente annualità.
 
 
Art. 9 - CESSIONE - SUBLOCAZIONE - COMODATO - E' fatto espresso divieto al "CONDUTTORE" di sublocare, in tutto o in parte, la cosa locata e di cedere in qualsiasi forma ad altri il suo contratto, nonché di consentire, a qualsivoglia titolo, l'utilizzo di quanto oggetto del presente contratto a chicchessia. Non è quindi consentito, al di là della breve ed occasionale ospitalità, dare alloggio, sia pure a titolo gratuito, a persone che non facciano parte del nucleo familiare, così come descritto nel presente contratto. L'inosservanza del presente patto determina inadempimento contrattuale e consente alla "LOCATRICE" di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c..
 
 
Art. 10 - USO DEI LOCALI - RIPARAZIONI - Il "CONDUTTORE" si obbliga ad usare la cosa locata da buon padre di famiglia e senza recare molestia agli altri inquilini o utilizzatori dell'edificio. Egli è obbligato a mantenere l'unità locata in buono stato di conservazione sicché sono ad esclusivo suo carico tutti gli interventi previsti nel Regolamento di cui al precedente art. 4.
 
Sono altresì a carico del CONDUTTORE gli interventi resi necessari da un negligente o cattivo uso della cosa locata.
 
Ove il "CONDUTTORE" non provveda a tali interventi, vi potrà provvedere la "LOCATRICE" a spese del "CONDUTTORE" medesimo.
 
Qualora la cosa locata abbisogni di riparazioni non a carico del "CONDUTTORE", quest'ultimo è tenuto a dare immediata comunicazione scritta alla "LOCATRICE" della necessità delle riparazioni stesse.
 
Oltre ai lavori che il "CONDUTTORE" non abbia eseguito pur essendo a suo carico, saranno addebitati al "CONDUTTORE" medesimo o agli inquilini responsabili le spese occorrenti per riparare i danni prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso ai locali ed agli impianti di uso e di u...

... continua
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