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CONTRATTO di locazione per uso esclusivo di ufficio, magazzino, deposito, negozio
) La durata è fissata in anni 6 e giorni _______________ con decorrenza dal _______________ e scadenza il _______________, con rinnovazione tacita per altri 6 anni se nessuna delle parti comunicherà all'altra disdetta, almeno 12 mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata. Il domicilio del conduttore viene eletto, ai fini di questo contratto, all'indirizzo dell'immobile locato, anche qualora in seguito più non occupi i locali.

3) È fatto espresso divieto di sublocazione, di comodato e di cessione di contratto, anche parziale, e/o gratuito, pena la risoluzione ipso jure del contratto stesso per fatto e colpa del conduttore, ai sensi degli artt. 1456 e 1457 C.C. Circa l'eventuale silenzio e acquiescenza del locatore si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 11.

4) Il canone è determinato in L. _______________ annue, oltre a L. _______________ circa -- salvo conguaglio -- per oneri accessori, da far pervenire in rate trimestrali anticipate di L. _______________, comprensive della quota di oneri accessori, entro il giorno di inizio del periodo (_______________) presso il domicilio del locatore (ovvero _______________). L'inventario degli eventuali arredi è inserito nel verbale di consegna richiamato all'art. 1. Il canone verrà aggiornato e adeguato ogni anno nella misura e con le modalità di cui all'art. 32 legge 392/1978, anche in caso di tacito rinnovo del contratto. Il locatore si riserva di adeguare ogni anno la misura degli acconti per oneri accessori da richiedere al conduttore, in misura non superiore al _______________% annuo.

5) Il conduttore si impegna altresì a corrispondere entro due mesi dalla richiesta (purché corredata dall'indicazione specifica delle spese, con la menzione dei criteri di ripartizione) l'ammontare a conguaglio degli oneri accessori che siano per legge a suo carico. Inoltre il conduttore accetta sin d'ora le condizioni di fornitura del riscaldamento/condizionamento secondo gli usi e le consuetudini locali, salvo il disposto dell'art. 10 della legge 392/1978.

6) Il mancato pagamento, anche parziale, della pigione o delle quote per gli oneri accessori entro 20 giorni dalla data di scadenza di ciascuna rata, coincidente col 1Žo giorno dell'inizio del trimestre come convenuto all'art. 4, produrrà ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi degli artt. 1456 e 1457 del C.C.

7) Ove il locatore non si avvalga della facoltà concessagli dalla predetta clausola risolutiva, il ritardato pagamento della pigione darà luogo alla corresponsione dell'interesse legale annuo.

8) Tutte le spese del presente atto ed accessorie, anche per le successive rinnovazioni, sono a carico del conduttore. Le spese di registrazione del contratto sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali. Eventuali spese di registrazione non obbligatorie per legge saranno a carico della parte che vorrà richiederle.

9) Il conduttore dichiara di avere visitato l'immobile e di averlo trovato conforme alle caratteristiche ed alle condizioni indicate all'art. 1 ed idoneo all'uso pattuito impegnandosi a riconsegnarlo nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Prova contraria circa lo stato manutentivo dei locali deve essere fornita in forma scritta al locatore entro 8 giorni dall'inizio della locazione.

10) Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal conduttore restano acquisite al locatore senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del locatore, e ciò ad espressa deroga degli artt. 1592 e 1593 C.C., salvo sempre per il locatore il diritto di pretendere dal conduttore il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore ai sensi degli artt. 1456 e 1457 C.C. Il silenzio o l'acquiescenza del locatore al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione o sublocazione o comodato, che eventualmente avvengono, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore.

11) Le riparazioni tutte di cui agli art. 1576 e 1609 C.C. sono ...

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