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CONTRATTO di affitto di fondo rustico.
a.

4) Il canone di affitto determinato in Lire _______________ annue calcolato ex legge 12.6.62, n. 567 ed ex legge 3.5.82, n. 203 è pagabile in due rate semestrali presso il domicilio del locatore o nel luogo concordemente pattuito dalle parti.

5) Con la presente scrittura l'affittuario si assume il rischio dei casi fortuiti ordinari e conseguentemente lo stesso non avrà diritto ad alcuna riduzione del fitto ex art. 1637 c.c.

6) È fatto espresso divieto all'affittuario di subaffittare il fondo locato o di cedere a qualsiasi titolo il presente contratto; la violazione del divieto posto deve essere fatta valere solo dal locatore, entro quattro mesi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza e determinerà la risoluzione del contratto, in ottemperanza a quanto disposto ex art. 21 legge 203/1982.

7) All'inizio della locazione, il locatore consegnerà all'affittuario le scorte vive e morte esistenti sul fondo. Di tale conseguenza l'affittuario ne darà atto sottoscrivendo una scrittura privata che costituirà parte integrante del presente contratto: nella stessa sarà contenuto l'inventario delle sopraddette scorte secondo le norme stabilite dal Codice Civile.
Le parti si atterranno a tali norme anche per quanto concerne la custodia, la conservazione e, alla scadenza del contratto, la restituzione del fondo.

8) All'inizio dell'affitto, in presenza di una persona competente in materia, scelta concordemente dalle parti contraenti, saranno formati i testimoniali di stato dei fondi.

9) Il fondo oggetto del contratto sarà tenuto e coltivato dall'affittuario secondo le regole del buon padre di famiglia.
Il conduttore si impegna a seguire le norme di tecnica agraria più opportune per quanto concerne le rotazioni, le concimazioni ed i lavori agricoli. Il locatore si riserva di esaminare personalmente o attraverso persona di sua fiducia che l'affittuario osservi tutti gli obblighi che gli incombono a termine del presente contratto e a sensi di legge.
L'affittuario si impegna a seguire le eventuali direttive del locatore, riconoscendo l'interesse primario del locatore alla buona conservazione del fondo.

10) L'affittuario si obbliga ad eseguire a sue spese tutte le riparazioni ordinarie, mentre il locatore si obbliga ad eseguire le riparazioni straordinarie sempre che queste non siano attribuibili a colpa o negligenza del conduttore.

11) Le imposte, tasse, tributi relativi alla proprietà dei fondi loc...

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