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ESIGENZE NON DOCUMENTATE? LOCAZIONE TRANSITORIA SI TRASFORMA IN ORDINARIA Cassazione Civile , Sez. III Sentenza 20.02.2014 N° 4075
ESIGENZE NON DOCUMENTATE?
LOCAZIONE TRANSITORIA SI TRASFORMA IN ORDINARIA
Cassazione Civile , Sez. III Sentenza 20.02.2014 N° 4075

Su richiesta del locatore, e sulla opposizione del conduttore, il Tribunale dichiara risolto un contratto di locazione, stipulato per (presunte) esigenze transitorie del conduttore e lo condanna al rilascio.
Nel costituirsi in giudizio, il conduttore aveva eccepito che tale contratto era stato stipulato solo formalmente per esigenze di natura transitoria, ma che, in effetti, doveva essere assoggettato, invece, alla disciplina di cui all'art. 2 della l. n. 431/98; e chiedeva altresì la ripetizione delle somme versate in eccedenza.
Proposto appello da parte dell'inquilino soccombente, la adita Corte di Appello lo accoglieva, rigettando la proposta domanda di risoluzione del contratto e di condanna al rilascio.
Il locatore dunque proponeva ricorso per cassazione, poi rigettato dalla S.C.C.
Ha dedotto la difesa del locatore, a sostegno del suo ricorso, che non era stato tenuto conto del fatto che:
a) nel contratto, in relazione alle esigenze di natura transitoria, era riportata la “precisa, espressa ed esclusiva indicazione in tal senso”;
b) non era stata fornita prova, da parte del conduttore, del fatto che il locatore fosse a conoscenza della inesistenza delle esigenze di natura transitoria dedotte dal conduttore stesso.
La Corte di Cassazione disattende entrambi i motivi, dichiarati infondati e conferma l'impugnata sentenza.
Il  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=5606" D.M. 30 dicembre 2002, pubblicato sul Suppl. ord, alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2003, non solo ha approvato (art. 1, comma 11) i vari tipi di contratto aventi natura transitoria (allegati A e B), ma, all'art. 2, ne specifica anche i criteri e la durata.
Evidenzia la Cassazione, con la sentenza che si annota, che non sono le parti a decidere se ricorrere o meno alla tipologia del contratto transitorio (per cui non ha alcuna rilevanza il fatto che anche il locatore fosse o meno consapevole della inesistenza della c.d. “transitorietà”), ma è lo stesso  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=5606" decreto ministeriale 30 dicembre 2002 (dichiarato dalla stessa Cassazione “normazione secondaria”, emanato ai sensi dell'art. 5 della l. n. 431/98, che fissa le condizioni e le modalità presenti le quali i contraenti possono legittimamente ricorrere ad un contratto di durata più breve rispetto alla disciplina ordinaria.
Occorre, quindi, per aversi un ...

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