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Piano casa 2014: L’acquirente non può più rinunciare alla fideiussione del costruttore!!
Piano casa 2014: L’acquirente non può più rinunciare
alla fideiussione del costruttore!!

IN PRATICA
L’acquirente di un alloggio in costruzione non può più rinunciare a nessuna delle tutele previste dalla normativa. Ogni clausola contraria deve ritenersi nulla e come mai apposta. L’acquirente deve farsi rilasciare dal costruttore sia la fideiussione per i pagamenti fatti prima del rogito sia la polizza assicurativa decennale per essere indennizzato per i difetti relativi alla costruzione dell’alloggio.



Una netta garanzia in favore degli acquirenti di immobili “sulla carta” viene dall’appena approvato “Piano Casa” [1]. In pratica, da oggi in poi, l’acquirente di un immobile, all’atto della firma del preliminare, non potrà più acconsentire a ché il costruttore non gli rilasci la polizza fideiussoria contro il fallimento dell’azienda costruttrice medesima.
 
Si tratta di un’importantissima novità che merita di essere approfondita.
 
Cosa dice la legge?
Per garantire l’acquirente di un immobile in corso di costruzione (volgarmente si dice “su carta”) dal rischio che, nelle more dell’ultimazione dell’edificio, il costruttore fallisca, la legge impone a quest’ultimo il rilascio di una fideiussione di importo uguale alle somme anticipate dall’acquirente.
 
In pratica, con la firma del contratto preliminare – poiché il trasferimento della proprietà avviene solo con il rogito definitivo, ossia ad immobile ultimato – il venditore è tenuto a contrarre una fideiussione con una banca, un’assicurazione o altro operatore finanziario e darne copia al cliente/acquirente. Se, durante la realizzazione dell’immobi...

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