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QUESITO N. 502 : La prelazione agraria. Contenuto e termini dell'invito alla prelazione. Se l’omissione dell’indicazione del terzo acquirente è causa di invalidità della denuntiatio.
Quesito n.502: La prelazione agraria. Invito alla prelazione. Contenuto e termini.
Se l’omissione dell’indicazione del terzo acquirente è causa di invalidità della denuntiatio.

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Risposta al quesito
Nel caso sottoposto al nostro esame, il cliente (coltivatore diretto conduttore del fondo) riceve una raccomandata, con cui il proprietario comunica al medesimo la sua intenzione di alienare il fondo, il prezzo e la data ultima (entro e non oltre la quale) si procederà alla stipula dell’atto notarile.
Le perplessità sorgono nel momento in cui tale raccomandata, o meglio il suo contenuto , è posto al cospetto del 4° comma art.8 l. n. 590/1965, indicativo di quel che deve essere il “contenuto specifico” della denuntiatio (comunicazione dell’intenzione del proprietario di voler vendere il fondo).
Elementi essenziali sono( il nome dell’acquirente, il prezzo e le altre norme pattuite (quali le pattuizioni già intercorse tra il promittente venditore e il promissario acquirente, alle quali subentra l’affittuario o il confinante, a seguito di esercizio del diritto di prelazione).
Una stretta e rigida interpretazione del dato letterale indurrebbe a concludere sic et simpliciter sull’invalidità della denuntiatio, in quanto manca l’indicazione della terza persona interessata all’acquisto del fondo. Conclusione affrettata!
Illuminante è il principio di diritto così come emanato dalla Corte di Cassazione, con sentenza 20 dicembre 2007 n. 26985 ( “ L’incompletezza della comunicazione della proposta di alienazione da parte del proprietario concedente al coltivatore diretto non ne comporta l’invalidità né l’inefficacia ove quest’ultimo abbia manifestato, senza riserve, la volontà di avvalersi del diritto di prelazione, atteso che le formalità prescritte dalla legge, per la notificazione della proposta di alienazione, sono dettate nell’esclusivo interesse del coltivatore, per consentirgli l’esercizio del diritto.”
Il diritto di prelazione del cliente ( coltivatore diretto conduttore del fondo ) non trova, dunque, in quella raccomandata ricevuta, non completa di tutte le indicazioni costitutive della denuntiatio, una “barriera invalicabile” al suo esercizio.
Ne consegue che, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera, il cliente deve dare un cenno di adesione per “mettere in moto” il diritto di prelazione di cui è titolare, così osservando il termine indicato all’ultima parte del 4° comma art.8 l.590/1965.
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Motivi della risposta
Dietro l’articolo 8 legge 26 maggio 1965 n.590, si nasconde il preminente scopo del legislatore di porre in collegamento la proprietà del fondo agricolo e il soggetto che, con la sua opera, determina lo sfruttamento del suolo, senza privare nondimeno il proprietario del suo diritto, ma solo condizionandone l’esercizio, a beneficio di una determinata categoria di soggetti, i quali, sfruttando

la redditività della terra, vengono a godere di un rapporto privilegiato tra proprietà e soggetto lavoratore.
Nell’interesse generale dell’agricoltura, la prelazione agraria viene “congegnata” per favorire la riunione, nella stessa persona, della qualità di proprietario del fondo e di lavoratore della terra.
Ecco dunque che, al 4° comma della citata disposizione, il legislatore pone le condizioni per l’effettivo esercizio del diritto di prelazione in capo ai soggetti “privilegiati”( coltivatori diretti conduttori del fondo o confinanti. Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita, in cui devono essere indicati il nome dell’acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite, compresa la clausola per l’eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni.
In linea di continuità, perché al pari funzionale all’effettività del diritto, c’è il 5° comma( Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l’avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall’acquirente e da ogni altro successivo avente causa. Al di là di quelli che possono essere i “requisiti” del titolare del diritto di prelazione ex 1° comma art.8 l. n.590/1965 ( coltivatore diretto affittuario o confinante, insediato sul fondo da almeno du...

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