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Casa, la circolare delle Finanze con le novità sull'Imu.
Casa, la circolare delle Finanze
con le novità sull'Imu
Arriva l’attesa circolare che contiene i chiarimenti sulla nuova imposta municipale unica. Il dipartimento delle Finanze ha diffuso un testo di 64 pagine, in cui si chiariscono gli ambiti di applicazione dell'Imu. Fra le novità, la possibilità di azzerare l’acconto d giugno per quei comuni che abbasseranno le aliquote. Inoltre l’abitazione principale sarà quella in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Intanto il governo smentisce l’Anci sulla scarsità del gettito che deriverebbe dalla nuova imposta, confermata la cifra di 21 miliardi.
 
LA GUIDA AL VERSAMENTO PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
(domani Fabbricati rurali e terreni agricoli)
 di Fabio Garrini
Sono numerosi gli interventi apportati alla disciplina Imu da parte del decreto semplificazioni (Dl 16/12). In primis il Legislatore interviene sulle modalità di versamento, rinviando in sede di determinazione del saldo l’utilizzo delle effettive aliquote d’imposta e concedendo la possibilità di frazionare in tre rate il versamento 2012 per le abitazioni principali. In seconda battuta si interviene sul concetto di abitazione principale, prevedendo un vincolo per il riconoscimento delle agevolazioni legato alla verifica della dimora e della residenza del nucleo familiare del contribuente. Inoltre vengono stabilite della agevolazioni per i soggetti che operano in agricoltura, sia con riferimento ai fabbricati rurali strumentali, quanto in relazione all’imposta dovuta sui terreni agricoli. Infine, con la circolare 3/DF del 18 maggio 2012, la direzione federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze del Ministero, ha fornito i necessari spunti interpretativi.
 Versamenti
L’intervento Imu più commentato del decreto semplificazioni è di certo l’introduzione del comma 12-bis all’articolo 13 del Dl 201/11, con il quale viene stabilito che il pagamento della prima rata dell’Imu dovuta per il periodo d’imposta scadenza il prossimo 16 giugno, deve essere effettuato versando il 50% dell importo dovuto applicando le aliquote di base (0,4% per l abitazione principale e 0,76% per gli altri fabbricati, nonché 0,2% per i fabbricati rurali strumentali) e l eventuale detrazione prevista per l abitazione principale (¬ cui aggiungere ¬ 50 per ciascun figlio, al ricorrere dei requisiti previsti dalla norma). Viene rinviato al saldo in scadenza il prossimo 16 dicembre la determinazione dell imposta effettivamente dovuta per il 2012, con scomputo di quanto già corrisposto in sede di acconto. Tale meccanismo risulta obbligatorio, quindi nel caso in cui il Comune avesse deliberato aliquote inferiori a quelle standard, comunque il contribuente è chiamato al versamento sulla base delle aliquote di base.
La legge di conversione al Dl 16/12 contiene un’ulteriore previsione riguardante i versamenti, che ha lo scopo di agevolare i contribuenti, ma di certo creerà non poche complicazioni operative: per il 2012 il pagamento dell’Imu sulla prima casa e relative pertinenze potrà essere effettuato in tre rate. La prima e la seconda rata, ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni standard, da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre. Solo successivamente, entro il 17 dicembre, dovrà invece essere determinata l’imposta effettivamente dovuta a saldo scomputando quanto già versato con le prime due rate. Soluzione che comunque finirà necessariamente per creare complicazioni non trascurabili visto che la ripartizione su tre rate riguarda solo abitazione principale e pertinenze e non gli altri immobili. Si pensi al caso di contribuente con abitazione e due autorimesse: il Dl 201/11 stabilisce che possono considerarsi pertinenze gli immobili di categoria C/2, C/6 e C/7, nel limite di una per ogni categoria catastale. Quindi per l’abitazione principale ed una sola delle due autorimesse  il versamento potrà avvenire in tre rate, per l’altra autorimessa invece sarà obbligatorio calcolare due rate.
 Si deve comunque notare che anche per abitazione principale e pertinenze rimane (fortunatamente) possibile il versamento sulla base delle due rate.
 Abitazione principale
Un ulteriore intervento del Dl 16/12 ha riguardato la qualificazione del concetto di abitazione principale che, secondo il Dl 201/11, risultava essere l'immobile,
· iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare (sotto tale profilo la circ. 3/DF/12 precisa che nel caso di abitazione censita catastalmente in due unità immobiliari distinte, l’agevolazione spetta solo con riferimento ad una di queste),
· nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
 Il decreto semplificazioni va a specificare il secondo dei due requisiti, facendo riferimento all’immobile nel quale dimora abitualmente il contribuente “ed il suo nucleo familiare”. Nella citata circolare 3/DF/12, viene precisato che tale vincolo risulta operativo solo nel caso di più immobili abitati dallo stesso nucleo familiare ubicati nel territorio dello stesso Comune, nel qual caso l’agevolazione compete solo con riferimento ad uno di questi. Al contrario, se gli immobili sono ubicati su Comuni diversi, è possibile che marito e moglie possano beneficiare delle agevolazioni su entrambi gli immobili. Il motivo di ciò risiederebbe nella considerazione che “in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative”. L’interpretazione è di certo favorevole al contribuente; peraltro, limitando la restrizione ai soli immobili ubicati nell’ambito dello stesso Comune, si riduce la portata della disposizione antielusiva che voleva scongiurare la possibilità che fossero beneficiare indebitamente le agevolazioni sulla mare o in montagna. In questo caso, se i Comuni turistici vorranno disconoscere l’agevolazione, non potranno basarsi sulla presunzione del nucleo familiare, ma dovranno accertare l’assenza della dimora del contribuente in tale immobile.
Peraltro la verifica del nucleo familiare va fatta con riferimento ai soli coniugi, mentre l eventuale trasferimento di residenza del figlio in altro immobile non pregiudica la qualificazione di abitazione principale, ma fa solamente perdere la detrazione aggiuntiva di ¬ 50.
 
La detrazione aggiuntiva
Il Ministero si esprime altresì sul calcolo della detrazione aggiuntiva di ¬ 50 spettante nel caso di figlio residente e dimorante con i genitori, di età non superiore a 26 anni (aggiuntiva in quanto va a sommarsi alla detrazione base di ¬ 200). Anche questa detrazione, come quella base, compete in relazione al periodo d imposta in cui si verificano le condizioni, ricordando che il mese si computa per intero nel caso in cui le condizioni si verifichino per almeno 15 giorni. Occorrerà pertanto verificare la data di nascita del figlio, così come il compimento del 26esimo anno, nonché eventuali cambi di residenza e domicilio. Peraltro viene confermato che tale agevolazio...

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