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QUESITO N. 402: Se l’amministratore dimissionario di una società a responsabilità limitata è vincolato ad un termine per la convocazione dell’assemblea deferita della nomina del proprio sostituto.-
Quesito n. 402: Se l’amministratore dimissionario di una società a responsabilità limitata è vincolato ad un termine per la convocazione dell’assemblea deferita della nomina del proprio sostituto.

La ferma convinzione dell’essenzialità di una forma espositiva chiara, ma soprattutto esaustiva, rende doverosa, nell’affrontare la risoluzione del quesito esposto, una preliminare dissertazione in merito ai profili generali dell’amministrazione delle società di capitali, nel caso di specie delle società a responsabilità limitata.
A fornire un valido sussidio in tal senso è il tenore letterale dell’art. 2475 c.c. secondo cui, fatta salva una divergente disposizione dell’atto costitutivo, i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale possono affidare l’amministrazione della società ad uno o piu’ soci.
Nel primo caso si discorre di amministratore unico, nel secondo si procede alla costituzione di un consiglio di amministrazione, con poteri affidati congiuntamente o disgiuntamente ai componenti dello stesso.
Per espressa previsione normativa, inoltre, l’amministratore o gli amministratori nominati, entro il termine di trenta giorni dalla notizia di nomina, devono chiederne l’iscrizione nel registro delle imprese.
Va, tuttavia chiarito che, così come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, il potere di rappresentanza del o degli amministratori deriva esclusivamente dall’atto di conferimento dei relativi poteri e non dalla pubblicità della nomina, posto che l’efficacia da relegare alla iscrizione degli atti riguardanti la società è dichiarativa e non di certo costitutiva.
Sarà per cui a decorrere dal compimento dell’atto di conferimento che l’organo amministrativo godrà delle competenze deferitegli ex lege, oppure per espressa previsione statutaria, legate alla rappresentanza generale della società (art. 2475 bis c.c.), nonché alla sua gestione;
il IV comma dell’art. 2475 c.c. fa esplicito riferimento alla redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché alla facoltà di decidere in merito all’ aumento del capitale sociale.
A regolare la disciplina dell’organo amministrativo delle società a responsabilità limitata soccorre, per alcuni aspetti, il complesso di norme dettate a beneficio delle società per azioni, in quanto tipologia societaria appartenete al medesimo genus ovverosia quello delle società di capitali.
Ciò è quanto accade proprio in riferimento alla problematica legata alla dimissione dell’amministratore unico o comunque di uno o piu’ amministratori facenti parte del costituito consiglio di amministrazione.
A darne conferma è stata nel corso del tempo la stessa Corte di Cassazione, che ha precisato come gli effetti della rinuncia all’incarico da parte degli amministratori sono regolati dalle prescrizioni di cui agli artt. 2385 e 2386 c.c. , applicabili in virtu’ del richiamo operato dall’art. 2487 c.c. in materia di nomina e revoca dei liquidatori ( Sul punto Cass. civ., sent. n. 291/75).
In tale sede si ritiene opportuno focalizzare l’attenzione su quanto prescritto ex art. 2385 c.c. ai sensi del quale l’amministratore che decida di rinunciare al proprio ufficio deve darne comunicazione scritta al presidente del collegio sindacale ed al consiglio di amministrazione .
Gli effetti della rinuncia sono divergenti a seconda che rimanga in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione o meno, nel primo caso infatti la rinuncia avrà effetti immediati, mentre nel secondo caso dovrà attendersi la ricostituzione della maggioranza.
Per ovvi motivi diversa è l’ipotesi dell’amministratore unico, che a quanto pare, considerate le informazioni emergenti dal quesito avanzato, costituisce proprio il caso di specie.
All’uopo giova innanzitutto precisare che i poteri di rappresentanza dell’amministratore cessano per effetto di un valido atto di rinuncia, senza che si renda necessaria, fatto salvo uno specifico patto, la sussistenza di una giusta causa o l’accettazione di quell’atto da parte dei soci.
La giusta causa in effetti non è assolutamente con...

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