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QUESITO N. 374: Se la sottoscrizione di un modulo contenente impegni di riservatezza (privacy) prima della conclusione di un contratto comporta obblighi per le parti.-


Quesito n. 374: Se la sottoscrizione di un modulo contenente impegni di riservatezza (privacy) prima della conclusione di un contratto comporta obblighi per le parti.-


La conclusione di un contratto può essere preceduta da atti di vario tipo e natura, incidenti sulla sua formazione, come la puntuazione o minuta, le lettere di intenti, le trattative ecc. . Queste ultime, seppure giunte in fase avanzata, non sono idonee a vincolare alla conclusione del contratto, né possono vincolare al loro proseguimento. Ciò significa che il contraente conserva il potere di revocare la propria proposta o la propria accettazione fino a quando il contratto non è concluso e l'esercizio di tale potere non costituisce come tale violazione di un obbligo di comportamento. L’unico obbligo per le parti, previsto dalla disciplina generale in tema di contratti, è di comportarsi secondo buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (1337 c.c.). La predetta norma impone alle parti di essere reciprocamente leali e sincere, orientate al reale obiettivo di raggiungere un accordo: in tale fase esse dovranno scambiarsi informazioni, in relazione alle quali sono tenute a un dovere di riservatezza, affinché la trattativa avvenga nella più completa trasparenza.
È innegabile che l'interesse protetto in tema di responsabilità precontrattuale è quello della libertà negoziale attraverso norme tese a tutelare il soggetto nella libera esplicazione della sua autonomia negoziale. Tuttavia la responsabilità sorge quando la lesione dell'altrui libertà negoziale si realizza mediante un comportamento doloso o colposo ovvero mediante l'inosservanza del precetto di buona fede.
Esempio frequente di responsabilità precontrattuale è la rottura ingiustificata delle trattative, qualora il contraente recede senza una valida giustificazione dalle trattative giunte al punto da indurre l'altra parte a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto.
Riguardo la quantificazione del danno, la responsabilità precontrattuale determina l'obbligo del risarcimento del danno nei limiti del c.d. interesse negativo, cioè dell'interesse del soggetto a non essere leso nell'esercizio della sua libertà negoziale.
Il danno dell'interesse negativo si distingue rispetto al danno dell'interesse positivo, quale interesse all'esecuzione del contratto. In questo caso il danno è rappresentato dalla perdita che il soggetto avrebbe evitato (danno emergente) e dal vantaggio economico che avrebbe conseguito (lucro cessante) se il contratto fosse stato ese...

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