Loading…
Intermediazione finanziaria e promotori: la legge tutela fortemente l'investitore.-
Intermediazione finanziaria e promotori: la legge tutela fortemente l'investitore  HYPERLINK "http://www.plentedamaggiulli.it/Giurisprudenza/Cassazione_civile_1741_2011_intermediazione_finanziaria_promotore_banca_responsabilita_intermediadio_Avvocati_Valentino_Aventaggiato_Lecce.html"   (Cassazione Civile, Sezione 3, sentenza n. 1741 del 25/1/2011)


L’ordinamento italiano ha predisposto da tempo una tutela particolare (prevista nel Testo Unico della Finanza) per i risparmiatori, che decidono di investire il loro denaro affidandolo ad un promotore finanziario che opera in collegamento con una società di intermediazione mobiliare.-  In questa sentenza, la Corte di Cassazione ha affrontato proprio il delicato problema dell’effettività della tutela del cliente nell’ambito dei contratti d’investimento mobiliare conclusi con un promotore finanziario.-  La Suprema Corte era stata chiamata, nella fattispecie, a giudicare un ricorso presentato da un’investitrice contro la pronuncia della Corte d'appello di Trieste che le aveva negato il risarcimento, ottenuto invece in primo grado, per il comportamento illecito di un promotore finanziario monomandatario di una nota banca italiana.-  Il promotore era stato condannato anche in sede penale per appropriazione indebita, in quanto aveva convinto la sua cliente ad effettuare una serie di investimenti all'estero facendole però credere di agire sempre per conto della banca.- Nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, la cliente chiedeva l’applicazione dell’art. 31 comma 3 del TUF (“Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”), mentre la Banca dichiarava la sua totale estraneità alla vicenda, sottolineando la netta separazione tra lei ed i promotori finanziari: essendo questi ultimi dei soggetti autonomi e diversi, non si poteva ricollegare automaticamente il loro operato a quello della banca, essendo infatti questa responsabile esclusivamente per gli atti effettivamente compiuti dai promotori in rappresentanza dell’istituto bancario. A supporto di tale affermazione, la banca sottolineava che il promotore aveva incassato dall’attrice denaro per mezzo di assegni bancari, non ammessi dalle condizioni contrattuali proposte alla cliente dalla banca, comprovando così che l’attività oggetto della controversia fosse un’iniziativa personale ed autonoma del promotore.-  A tale censura, la Cassazione ha risposto sposando una visione sostanzialista della norma in questione, facendo notare che tutto l’impianto normativo è basato sul rafforzamento delle garanzie del risparmiatore quale “soggetto debole”, coinvolto in un rapporto trilaterale che vede l’intermediario finanziario avvalersi del promotore nella propria organizzazione d'impresa, traendone benefici e conseguenti rischi. La ratio legis, infatti, è quella di responsabilizzare l'intermediario nei confronti dei promotori, soggetti da lui stesso scelti.- Secondo gli ermellini, pertanto, all'intermediario non basta né invocare che il promotore abbia commesso un reato, né sostenere che il risparmiatore avrebbe dovuto compiere operazioni d’investimento nell'ambito dei prodotti dello stesso intermediario. Certo, per la Banca è sempre astrattamente possibile provare che vi sia stata un’acquiescenza del cliente alla violazione da parte del promotore delle regole di condotta, ma questa è una prova che la Banca deve fornire in concreto, essendo quindi esclusa la possibilità per l'intermediario di scaricare automaticamente sull'investitore il rischio della violazione di regole di comportamento a carico dei promotori.-  Infatti, “la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle” non può valere “ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività del promotore finanziario medesimo e la consumazione dell'illecito” e quindi non può precludere la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell'intermediario.-  La Cassazione, accogliendo integralmente il ricorso e cassando la sentenza di secondo grado, ha ritenuto che questa impostazione, qualificabile quasi come una responsabilità oggettiva dell’intermediario finanziario, è l’unica coerente con l’intero impianto legislativo, atteso che “l'implicito presupposto dal quale muovono tutte le disposizioni volte a conformare a regole prefissate il comportamento di intermediari e promotori è proprio l'insufficienza delle tradizionali forme di tutela dell'investitore affidate alla mera sottoscrizione di moduli e formulari, di talché, ove si ammettesse la possibilità per l'intermediario di scaricare in tutto o in parte sull'investitore il rischio della violazione di regole di comportamento gravanti sui promotori, si finirebbe per vanificare lo scopo della normativa”.-  La vicenda si è risolta positivamente per la cliente grazie non solo alla presa di posizione –assolutamente condivisibile- della Cassazione, ma anche all’abilità dei colleghi che hanno correttamente evidenziato l’assoluta buona fede della loro assistita.- Ancora una volta, pertanto, si sottolinea l’importanza di essere assistiti da uno legale esperto del settore.-


Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza n. 1741 del 25/1/2011  Testo della sentenza  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
I fatti di causa possono essere così ricostruiti sulla base della sentenza impugnata. 

Con citazione del 30 ottobre 2001 *** convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Trieste *** p.a. (di seguito ***) e *** chiedendone la condanna al risarcimento dei danni nella misura di Euro 432.671,06, oltre rivalutazione e interes***  Espose che negli anni 1995/1996 aveva eseguito, su indicazioni di ***, il quale, all'epoca promotore finanziario monomandatario della ***, le aveva proposto alcuni investimenti all'estero, versamenti di rilevanti somme, parte a mezzo di bonifici in favore di *** e di *** di ***, parte a mezzo di assegni bancari consegnati direttamente a *** e da lui incassati; che, insospettita dalla mancanza di comunicazioni da parte della ***, aveva contattato la società, la quale le aveva comunicato di non avere riscontrato la sua posizione e di non avere più alcun rapporto di collaborazione con ***; che gli assegni da questi consegnatile, a fronte della sua richiesta di disinvestimento, erano andati protestati; che ***, tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 646 cod. proc. civ. in suo danno, aveva patteggiato; che lo stesso era stato altresì cancellato dall'albo dei promotori per disposizione della CONSOB; che di tali fatti erano responsabili in solido *** e ***, ex art. 5 legge 2 gennaio 1991, n. 1, poi sostituito dall'art. 23 D.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e successivamente dall'art. 31 D.lgs. n. 58 del 1998.  ***, costituitasi in giudizio, contestò l'avversa pretesa, chiedendo e ottenendo di chiamare in causa, per esserne manlevata in caso di soccombenza, ***, società con la quale aveva stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, nonché ***  I chiamati in causa, a loro volta, chiesero il rigetto delle domande azionate nei loro confronti.  Con sentenza del 5 febbraio 2004 il giudice adito condannò i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice, della somma di Euro 276.859,00, oltre interessi; ordinò a *** di tenere indenne ***, nei limiti dell'80% di quanto liquidato a ***; condannò *** a rimborsare a *** quanto quest'ultima avrebbe pagato per effetto della sentenza.  Proposto gravame principale da *** S.p.a. e incidentale da ***, la Corte d'appello di Trieste, in data 26 aprile 2006, lo ha accolto, per l'effetto rigettando la domanda proposta da ***  Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione ***, formulando quattro motivi con pedissequi quesiti e notificando l'atto a *** s.p.a., a ***, a *** e a ***  Resistono con due distinti controricorsi *** e ***, già ***  Tutte le parti hanno depositato memoria.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1 Col primo motivo l'impugnante lamenta violazione degli artt. 5, comma 4, legge 2 gennaio 1991, n. 1; 23 D.lgs. 23 luglio 1996, n. 415; 31 D.lgs. n. 58 del 1998; 2049 e 2697 cod. civ.  Oggetto delle critiche è l'assunto del giudice di merito secondo cui, tenuto conto del disposto delle norme innanzi menzionate - volte a sancire la responsabilità solidale della società di intermediazione per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, - era necessario, per potere affermare la responsabilità della ***, che la dazione di denaro fosse avvenuta all'esclusivo fine (perseguito dal risparmiatore), di effettuare le operazioni di investimento proposte dal promotore, nell'ambito dei prodotti della *** che lo (aveva) preposto alle relative incombenze, fermo peraltro che l'onere di provare la predetta circostanza gravava su colui che la invocava, e cioè sullo stesso risparmiatore, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa risarcitoria.  L'impugnante sostiene invece che la responsabilità prevista dalle norme innanzi menzionate, di contenuto sostanzialmente sovrapponibile, è di natura indiretta e, in definitiva, oggettiva, con conseguente onere del danneggiato di provare il solo nesso di occasionalità necessaria tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli, e non anche una specifica finalità di investimento in prodotti della *** per la quale aveva operato il promotore, spettando dunque alla società preponente la prova liberatoria della natura esclusivamente personale del rapporto instauratosi tra promotore e risparmiatore.  Secondo l'esponente, gli artt. 5, legge 2 gennaio 1991, n. 1, 23, comma 3, D.lgs. 23 luglio 1996 e 31, comma 3, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avrebbero cioè un contenuto normativo sostanzialmente contiguo al disposto dell'art. 2049 cod. civ., donde l'applicabilità, alla fattispecie dedotta in giudizio, dei principi elaborati in parte qua dalla giurisprudenza, in conformità a quanto ripetutamente statuito dal Supremo Collegio.  In tale prospettiva la Curia territoriale avrebbe dovuto fermarsi alla considerazione che l'attività di promotore di ***, che aveva già curato diversi investimenti per da ***, aveva agevolato la commissione del fatto illecito, offrendogli l'occasione di accreditarsi presso la cliente, e tanto a prescindere dagli strumenti finanziari nel cui acquisto erano stati spesi i risparmi dell'investitrice.  1.2 Col secondo mezzo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 5, comma 4, legge 2 gennaio 1991, n. 1; 23, D.lgs. 23 luglio 1996, n. 415; 31, D.lgs. n. 58 del 1998; 2049 e 1227 cod. civ. Le censure si appuntano contro la valorizzazione dell'irregolarità dei versamenti effettuati dalla risparmiatrice, pur non nuova a simili operazioni, in chiave di insussistenza di qualsivoglia prova del necessario nesso tra fatto produttivo del danno e incombenze al cui svolgimento *** era stato preposto dalla ***  A confutazione delle argomentazioni svolte dalla ...

... continua
La versione completa è consultabile sul sito mediante registrazione