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QUESITO N. 568: Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 53/E/2014. Se il prezzo valore va dichiarato anche sulle cessioni immobiliari con pagamenti posticipati.
QUESITO N. 568: Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 53/E/2014. Se il prezzo valore va dichiarato anche sulle cessioni immobiliari con pagamenti posticipati.
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RISPOSTA
L’obbligo di indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo in relazione a una compravendita immobiliare con corresponsione posticipata del prezzo, si ritiene correttamente assolto qualora nell’atto siano forniti gli elementi utili all’identificazione di quanto sarà successivamente corrisposto. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 53/E/2014.-
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MOTIVAZIONE RISPOSTA
Ai sensi dell’art. 35, comma 22, del D.L. n. 223/2006, nei contratti di compravendita immobiliare, le parti hanno l’obbligo di rendere, all’atto della cessione, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. In mancanza di tale dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria può sottoporre ad accertamento di valore (ex art. 52, comma 1, TUR) l’immobile oggetto di trasferimento. Al riguardo, nella risoluzione ci si interroga in relazione al fatto che l’obbligo in questione possa ritenersi assolto anche nel caso in cui a formare oggetto della dichiarazione siano solamente i pagamenti effettuati in data antecedente o contestuale al rogito, tenuto conto che per i pagamenti successivi le parti non sono nelle condizioni di indicare, in sede di stipula dell'atto, i relativi estremi di pagamento. Al fine di dirimere la questione, l’Agenzia rileva come l’inosservanza dell’obbligo previsto dall’art. 35, comma 22, D.L. n. 223/2006 sia perseguita con l’applicazione di una sanzione amministrativa variabile da 500 a 10 mila euro e, ai fini dell’imposta di registro, dall’assoggettamento dell’atto alla procedura di valore ex art. 52, comma 1, TUR. Oltre a tali sanzioni di carattere amministrativo, nei confronti dell’autore della dichiarazione si rende applicabile la norma contenuta nell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. Considerata la portata generale della disposizione recata dal citato art. 35, comma 22, applicabile nei confronti di tutte le cessioni immobiliari a titolo oneroso, anche se rientranti nel campo di applicazione dell’IVA, deve senz’altro ritenersi che la preclusione dell’accertamento in base all’art. 52, comma 1, TUR venga meno anche con riferimento alle cessioni di abitazioni nei confronti di privati di cui all’art. 1, comma 497, legge n. 266/2005, qualora nell’atto non siano indicate in modo analitico le modalità di pagamento del corrispettivo. Tale orientamento corrisponde a quanto già sostenuto dall’Agenzia delle entrate con la precedente circolare n. 6 del 6 febbraio 2007. Sulla base della richiamata normativa deve...

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