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Acquisto di un immobile senza l’intervento di un intermediario abilitato: limiti massimi per il pagamento in assegni bancari e denaro contante.-
Acquisto di un immobile senza l’intervento di un intermediario abilitato: limiti massimi per il pagamento in assegni bancari e denaro contante.

L’inosservanza dei limiti massimi per il pagamento, effettuato senza l’intervento di intermediari abilitati, in assegni bancari e denaro contante rappresenta una violazione delle norme dettate per prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei profitti illeciti. Con la sentenza n. 15103 del 22 giugno 2010, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull’opposizione a una sanzione amministrativa comminata dal ministero dell’Economia a carico degli acquirenti di un immobile per inosservanza dei limiti massimi per il pagamento in assegni bancari e denaro contante e, comunque, effettuato senza l’intervento di intermediari abilitati, in violazione dell’articolo 1, comma 1, della legge 197/1991.
La Cassazione ha confermato l’illiceità dei pagamenti frazionati.

MASSIME:
«In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a dodicimilacinquecento euro senza il tramite di intermediari abilitati, fa riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito. Ne deriva quindi che scattano le sanzioni antiriciclaggio per chi paga in contanti le rate di acquisto della casa anche se gli importi sono al di sotto della soglia legale».-

«In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, il divieto posto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 143 del 1991, conv. nella l. n. 197 del 1991, di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a euro 12.500,00 senza il tramite di intermediari abilitati, pone riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito».-
(Cassazione civile, sez. II 22/06/2010 n. 15103)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 4466/2007 proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
- ricorrente -
contro
D.L.M., D.N.F., D.N.R., EDIL DI NOLA SAS;
- intimati -
avverso la sentenza n. 461/2006 del TRIBUNALE di SALERNO
dell'11.7.05, depositata il 27/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D'ASCOLA;
E' presente l'Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Salerno con sentenza del 27 gennaio 2006 ha accolto l'opposizione proposta da D.L.M., D.N.F., D.N.R., la Edil Di Nola sas avverso il Ministero dell'Economia per l'annullamento del decreto con cui era stato ingiunto a ciascuno di loro il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 3305,00 per violazione dell'arte lei della L. n. 197 del 1991. Gli opponenti avevano sostenuto di aver corrisposto al venditore il prezzo di acquisto di un immobile frazionandolo in assegni bancari e contanti versati con importi non superiori, in ogni caso, ai venti milioni di lire. La sentenza impugnata ha reputato che presupposto della sanzione fosse il versamento di parte del prezzo (circa 320 milioni di lire) in contanti ed in unica. soluzione senza l'intervento degli intermediar abilitati, circostanza che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente provato.
Il Ministero dell'Economia ha proposto ...

... continua
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