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Mediazione: quando sorge il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori?
Mediazione: quando sorge il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori?

Il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge, a norma dell'art. 1758 c.c., soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo; non sussiste, invece, il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto d'iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore.
(Cassazione civile, sez. III 08/07/2010 n. 16157)



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.G.(OMISSIS),M.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DARDANELLI
13, presso lo studio dell’avvocato LIUZZI MILENA, che le rappresenta
e difende unitamente agli avvocati CARCERERI FRANCO, LIUZZI ANTONIO
giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
VENEZIA CASE DI BATTOCCHIA LORENO S.A.S. in persona del legale
rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI
BENITO PIETRO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CERUTTI GIUSEPPE giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1941/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 24/10/2005, depositata il 07/12/2005,
R.G.N. 14 43/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/06/2010 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;
udito l’Avvocato MILENA LIUZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. del ricorso.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 12 novembre 1998 la Venezia Case S.a.s. ha convenuto in giudizio, innanzi al pretore di Verona, M.R. e C. G. - rispettivamente acquirente e venditrice dell’appartamento sito in (OMISSIS) - chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 4.650.000 oltre IVA ciascuna - o della minore somma di giustizia - a titolo di compenso per l’attività’ di intermediazione svolta da essa attrice in occasione della vendita del descritto immobile.
Costituitesi in giudizio le convenute hanno resistito alla avversa pretesa facendo presente che il contratto inter partes era stato concluso tramite la intermediazione della Fime s.r.l. cui esse concludenti avevano corrisposto il compenso richiesto si’ che nulla era dovuto alla attrice.
Svoltasi la istruttoria del caso il tribunale di Verona - succeduto ex lege alla soppressa Pretura - con sentenza 20 aprile - 7 giugno 2001 ha rigettato la domanda attrice con condanna di quest’ultima al pagamento delle spese di lite, atteso che non era stato provato l’intervento mediatorio dedotto in citazione.
Gravata tale pronunzia dalla soccombente Venezia Case s.a.s., nel contraddittorio della M. e della C. che, costituitesi in giudizio, hanno resistito alla avversa impugnazione, la Corte di appello di Venezia con sentenza 24 ottobre - 7 dicembre 2005 in riforma della decisione del primo giudice ha condannato le appellate, in solido tra loro, al pagamento, in favore della societa’ appellante, della quota di provvigione ad essa spettante in relazione all’affare concluso tra le stesse, pari a Euro 800,00 ciascuna e, cosi’, complessivamente, Euro 1.600,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese del doppio grado di giudizio.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia notificata il 30 marzo 2006, hanno proposto ricorso, con atto 4 maggio 2006 C. G. e M.R., affidato a 5 motivi e illustrato da memoria.
Resiste, con controricorso, la Venezia Case s.a.s. di Battocchia Loreno.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel corso del giudizio di primo grado, nel costituirsi in giudizio - hanno evidenziato i giudici di appello - la acquirente M. riconobbe confessoriamente l’intervento di Venezia Case s.a.s. la quale si era limitata a farle visionare l’appartamento.
Una volta riconosciuto tale inconfutabile - ma sufficiente - presupposto di fatto del diritto del mediatore a ricevere una provvigione proporzionata al peso del suo intervento, nell’oggettiva presenza dell’altro mediatore FIME s.r.l. gia’ retribuito - prosegue la sentenza impugnata - spettava al giudice dare la corretta qualificazione giuridica alla fattispecie non potendosi respingere la domanda come non provata. In particolare:
- dalla circostanza della visita all’immobile da parte della M. si evince che la venditrice C. aveva dato incarico alla Venezia Case s.a.s. di ricercare un possibile acquirente (posto che altrimenti opinando non si vede come i suoi incaricati potessero essere nella disponibilità delle chiavi e dei locali);
- la suddetta visita - che si e’ svolta un mese prima dell’intervento della FIME s.r.l. - si e’ risolta in modo positivo e deve, pertanto, ritenersi che le parti si siano avvalse entrambe consapevolmente dell’opera della Venezia Case s.a.s.;
- l’utilizzo da parte delle appellate dell’opera mediatrice della societa’ appellante comporta che le appellate stesse siano tenuto a retribuire anche il primo mediatore, in relazione all’opera concretamente da lui prestata, essendo irrilevante che la stessa sia stata limitata alla visita dei locali e che successivamente altro mediatore si sia attivato fino al rogito (provvedendo altresì alle pratiche del mutuo e della intestazione a soggetto minorenne);
- tenuto conto della diversa, oggettiva consistenza dei due interventi mediatori causalmente efficienti alla conclusione dell’affare, stimasi congrue liquidare in favore dell’appellante una provvigione di Euro 800,00 a carico di ciascuna parte, quale quota mediatoria da assegnare al primo mediatore, ai sensi degli artt. 1755 e 1758 c.c., quota spettante gli anche nel caso i due mediatori siano intervenuti in fasi successive e non in esecuzione di un medesimo incarico.
2. Le ricorrenti censura la riassunta pronunzia denunziando nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., mancato rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ultrapetizione, atteso che non era mai stata introdotta in causa, dalla controparte, una domanda ai sensi dell’art. 1758 c.c. primo motivo;
- illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 2730 c.c. e segg. nonché per erronea e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e segnatamente sulla effettiva esistenza di dichiarazione confessoria della convenuta M.R. contenuta nella comparsa di risposta per avere i giudici del merito attribuito efficacia confessoria alla dichiarazione del difensore di costei, contenuta nella comparsa di costituzione in primo grado, secondo cui la Venezia Case s.a.s. le aveva fatto visionare l’appartamento secondo motivo;
- illegittimità della sentenza impugnata per violazione del combinato disposto degli artt. 2697, 2121 e 2729 c.c., nonché per omessa, insufficiente motivazione sul punto relativo al far presumere esistente un fatto ignoto inferendolo da un fatto accertato come inesistente, per avere ritenuto - in contrasto con le dichiarazioni della venditrice - che quest’ultima avesse conferito incarichi di sorta alla Venezia Case s.a.s. terzo motivo;
- illegittimità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa valutazione di vari elementi di prova e segnatamente delle deposizioni testimoniali di R.J. e S.F. che hanno risposto sulle circostanza capitolate nella memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c. del 28 luglio 1999,...

... continua
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