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Se ai fini della provvigione del mediatore è sufficiente anche la semplice attività di segnalazione dell’affare.-
Se ai fini della provvigione del mediatore è sufficiente anche la semplice attività di segnalazione dell’affare.-

Ai fini del diritto alla provvigione ex art. 1755 c.c. non occorre un perdurante intervento del mediatore il quale, cioè, non deve sorreggere tutte le fasi della trattativa, fino alla conclusione dell'affare, essendo sufficiente anche la semplice attività di segnalazione dell'affare medesimo, qualora costituisca il risultato di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti con l'effettiva conclusione del contratto. In altri termini il diritto alla provvigione deve essere riconosciuto anche quando l'attività del mediatore non sia stata il fattore determinante ed esclusivo della conclusione dell'affare, essendo sufficiente che la menzionata attività presenti i caratteri della completezza.-

Cassazione civile , sez. III, 19 gennaio 2010, n. 709
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VARRONE Michele - Presidente - Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere - Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - Dott. TALEVI Alberto - Consigliere - Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 31563/2005 proposto da: INSTRUMENTATION LABORATORY SPA (OMISSIS), in persona del suo amministratore delegato pro tempore Dott. C.P. elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 78, presso lo studio dell'avvocato SVARIATI ELVIRA, rappresentata e difesa dall'avvocato MAININI Daniela con delega a margine del ricorso; - ricorrente - contro LOMBARDIA IMMOBILI D'IMPRESA SRL (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. O.G. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell'avvocato D'AMATO Domenico, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BUCCI ENNIO, VIVONA VITTORIO con delega in calce al ricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1749/2005 della CORTE D'APPELLO di MILANO, Sezione Prima Civile, emessa il 16/03/2005; depositata il 02/07/2005; R.G.N. 3389/C/2003; udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/12/2009 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO; udito l'Avvocato ELVIRA SVARIATI (per delega Avvocato DANILEA MAININI); udito l'Avvocato DOMENICO D'AMATO; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo assorbito il resto.
 
Fatto
Con sentenza 16 marzo-2 luglio 2005, la Corte di appello di Milano, in accoglimento dell'appello proposto dalla Lombardia Immobili di Impresa avverso la decisione del locale Tribunale del 16-28 maggio 2003, condannava la Instrumentation Laboratori s.p.a. (d'ora in poi, I.L.) a pagare alla società appellante la somma di Euro 180.759,41, pari al 2,5% contrattualmente pattuito del prezzo di L. quattordici miliardi dell'immobile venduto, oltre IVA ed interessi legali dal 19 settembre 2000, data della conclusione dell'affare, fino all'effettivo saldo. I giudici di appello rilevavano che - a seguito della revoca dell'incarico di mediazione per la vendita di un complesso immobiliare di proprietà della I.L. - la Lombardia Immobili di Impresa aveva chiesto la provvigione per avere messo in contatto la venditrice con una società del Gruppo Pirelli, che la mediatrice aveva contattato. La domanda, secondo la Corte territoriale, meritava di essere accolta, poichè la Lombardia aveva svolto una attività tutt'altro che generica. Infatti, la stessa non si era limitata a inoltrare alla I.L. nominativi qualsiasi, tratti da archivi di dati, accessibili a tutti, ma aveva utilmente prescelto, tra i diversi nominativi delle aziende indicate nell'elenco, trasmesso ad I.L., il nominativo di quella azienda che riteneva più interessata all'acquisto. In effetti, l'affare era stato concluso con una delle società del medesimo Gruppo Pirelli, al quale apparteneva anche Milano Centrale Servizi, indicata come società che coordinava e sovrintendeva le operazioni immobiliari delle società del gruppo Pirelli: la società Pirelli Submarine, collegata alle altre segnalate da Lombardia Immobili di Impresa ad I.L.. Avverso questa decisione la I.L. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste la Lombardia con controricorso.
Diritto
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alle norme che disciplinano la mediazione (artt. 1754 e 1755 c.c.) oltre che in relazione alle norme che regolano la interpretazione dei contratti (art. 1362 c.c., e segg.). Nel caso di specie, ad avviso della ricorrente, sarebbe mancata quella serie di attività che caratterizzano la figura della mediazione. Non poteva dirsi sufficiente una semplice segnalazione del nominativo di un potenziale acquirente a determinare la insorgenza del diritto ad un compenso provvisionale sulla vendita, comunque realizzata dalla proprietaria. Con il secondo motivo si deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), in relazione alla previsione di cui all'art. 1322 c.c., in punto di autonomia contrattuale delle parti, oltre che in relazione alla previsione di cui all'art. 1325 c.c., n. 2, in punto di esistenza necessaria della causa tra i requisiti del contratto. La difesa della I.L. aveva sempre contestato che il caso in esame rientrasse nella fattispecie della mediazione "atipica". I giudici di appello avevano condiviso le argomentazioni svolte da Lombardia, secondo le quali, al fine di decidere se il diritto a compenso fosse maturato a favore della società attrice, sarebbe stato sufficiente esaminare le condizioni del contratto, nella parte in cui sono indicate le condizioni per il sorgere del diritto alla provvigione (senza necessità di indagare circa la esistenza di quegli elementi fattuali che vengono generalmente in rilievo nella mediazione tipica di cui all'art. 1754 cod. civ., e segg.). I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi tra di loro. Gli stessi sono inammissibili, ancor prima che infondati. Deve ribadirsi, innanzi tutto, il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la interpretazione del contratto costituisce attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti incongrua o contraria a logica, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutica, è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato. Nel caso di specie, con ampia e articolata motivazione, la Corte territoriale ha preso in esame la questione sottoposta al suo esame e - dopo aver rilevato che le prove testimoniali articolate dalla società attrice, Lombardia, apparivano superflue in considerazione della posizione processuale assunta da I.L. (che non aveva specificamente contestato le circostanze dedotte) - ha concluso che una interpretazione delle clausole contrattuali che portasse a negare a Lombardia la provvigione, nel caso in cui la cliente avesse individualmente proseguito e concluso le trattative con una società interessata all'acquisto, segnalata dalla mediatrice, avrebbe contrastato con la regola secondo la quale il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (art. 1375 c.c.) costituendo, oltre tutto, una aperta violazione delle condizioni della stessa lettera di incarico. Con questa, infatti, I.L. aveva dato a Lombardia la autorizzazione a promuovere la vendita e condurre le trattative relative al complesso industriale di sua proprietà, sito in (OMISSIS), composta da una palazzina destinata ad uffici/laboratori, capannone ad uso laboratorio e capannone ad uso deposito. I.L. aveva autorizzato Lombardia ad effettuare una azione promozionale a mezzo "direct marketing" attraverso offerte mirate, da inviare ad un adeguato numero di aziende potenzialmente interessate, delle quali Lombardia avrebbe dovuto far pervenire alla proprietaria il relativo elenco. Era stabilito che "qualora la vendita dovesse concludersi con una delle aziende succitate a cui verrà inviata l'offerta, o comunque con aziende o persone da Voi presentate, il cui nominativo ci comunicherete a mezzo telefax, ovvero con società ad esse collegate, saremo tenuti al pagamento a Vostro favore" della provvigione del 2,5% per importi di vendita superiori ai 14 miliardi. I.L. aveva precisato, inoltre, che, qualora fosse stata contattata direttamente da una delle aziende a cui era stato offerto l'immobile "e perciò risultante dall'elenco su citato", avrebbe provveduto a comunicare a Lombardia il nominativo "al fine di procedere alla gestione della richiesta da parte Vostra", mentre nulla sarebbe stato dovuto "nel caso in cui la vendita (venga) conclusa direttamente dalla nostra società (I.L.)". I giudici di appello hanno sottolineato che il diritto alla provvigione avrebbe dovuto essere riconosciuto a Lombardia, anche se l'affare fosse stato concluso con una società collegata ad una di quelle segnalate nell'elenco dei contratti presi dalla mediatrice, secondo gli accordi intervenuti tra le parti (che - ha precisato la Corte di merito - si erano protratti per oltre dieci giorni dal 29 febbraio al 9 marzo 2000). La Corte territoriale ha aggiunto che, meno di quindici giorni dopo il conferimento dell'incarico, in data 22 marzo 2000, Lombardia aveva informato I.L. del fatto che il giorno 16 marzo 2000 aveva proposto la vendita del complesso in oggetto ai rappresentanti della società Pirelli (Milano Centrale Servizi spa) nella persona dell'ing. S. G.. Nella stessa data del 22 marzo 2000, Lombardia aveva inviato a I.L. l'elenco delle aziende alle quali aveva inviato l'offerta scritta relativa al complesso immobiliare di proprietà della cliente. In tale elenco risultava anche il nominativo della Pirelli Cavi e Sistemi spa, società che appartiene allo stesso gruppo già segnalato in precedenza. Le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale sono in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: "In tema di contratto di mediazione, per il riconoscimen...

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