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Tabelle millesimali: come devono essere ripartiti gli oneri condominiali e le tabelle millesimali c.d. “provvisorie”.-
Tabelle millesimali: come devono essere ripartiti gli oneri condominiali e le tabelle millesimali c.d. “provvisorie”.-


Come debbono essere ripartiti gli oneri condominiali tra i proprietari delle unità immobiliari?    Ai sensi dell’art. 1123 c.c. :    “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.-   E’ il criterio della proporzionalità, mitigato, nei successivi commi secondo e terzo, dal criterio dell’uso e da quelle dell’utilità (il caso del condominio parziale).-    Ai sensi dell’art. 68 delle disposizioni di attuazione del codice civile:    “Per gli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il regolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini.    I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell'intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.    Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano”.-   In sostanza, il criterio della proporzionalità è attuato mediante delle tabelle che esprimono in millesimi in valore delle parti di proprietà esclusiva in relazione alle cose comuni: le c.d. tabelle millesimali.-    Le modalità di approvazione (necessità dell’unanimità o sufficienza di approvazione maggioritaria) sono state al centro di un contrasto giurisprudenziale che è stato rimesso al giudizi...

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